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Sentenza

Sentenza n. 1384/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - del Decreto Ministeriale del 6 ottobre 2022, adottato dal Ministro della Salute, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26/10/2022, contenente le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali previsti dall'art. 18, co. 1 del Decreto Legge 9/8/2022, n. 115 (c.d. Decreto aiuti bis), convertito con modificazioni dalla Legge 21/9/2022, n. 142; - del Decreto Ministeriale del 6 luglio 2022, nonché dei relativi allegati, adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle finanze e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15/9/2022, con il quale è stato certificato il superamento del tetto di spesa per l'acquisto dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Intersurgical S.p.A. il 11/1/2023: PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE, IN VIRTU' DEI PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI: - del decreto del Direttore Generale del dipartimento salute e servizi sociali n. 7967 del 14/12/2022 della Regione Liguria e dei relativi allegati, avente come oggetto “ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano” (doc. 17); - del decreto DG Dipartimento Salute n. 52 del 14/12/2022 della Regione Marche e dei relativi allegati, avente come oggetto “Elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti 14-dic-22 decreto al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015” (doc. 18); - della determinazione dirigenziale area Sanità e Welfare n. 2426 del 14/12/2022 della Regione Piemonte e dei relativi allegati, avente come oggetto “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” (doc. 19); - del decreto della Direzione Centrale Salute, Politiche Sociali e Disabilità n. 29985/GRFVG del 14/12/2022 della Regione Friuli-Venezia Giulia e dei relativi allegati, avente come oggetto “decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015” (doc. 20); - della determinazione del dirigente del Dipartimento Salute e Politiche Sociali n. 2022-D337-00238 del 14/12/2022 della Provincia Autonoma di Trento e dei relativi allegati, avente come oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell'articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145” (doc. 21); - del decreto del direttore generale dell'area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 172 del 13/12/2022 e dei relativi allegati, avente come oggetto “articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi” (doc. 22); - della determinazione n. 24300 del 12/12/2022 della Regione Emilia-Romagna e dei relativi allegati, avente come oggetto “l'individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9 bis dell'art. 9 ter del D.L. 19/6/2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla L. 6/8/2015, n. 125” (doc. 23); - del decreto del direttore del dipartimento alla Salute, Banda larga e Cooperative della Provincia Autonoma di Bolzano n. 24408 del 12/12/2022 e dei relativi allegati, avente come oggetto “fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022” (doc. 24); - del decreto del direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14/12/2022 e dei relativi allegati, avente come oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015” (doc. 25); - del decreto del coordinatore reggente del Dipartimento Sanità e Salute della Regione Autonoma Valle D'Aosta n. 8049 del 14/12/2022 e dei relativi allegati, avente come oggetto “Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d'Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (doc. 26); - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale a quelli sopra indicati, ancorché ad oggi non conosciuto dal ricorrente

Giustizia amministrativa202214350

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici e alle linee guida sul payback 2015-2018, nonché provvedimenti regionali e provinciali applicativi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni coinvolte nel payback)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i provvedimenti ministeriali con cui era stato certificato il superamento del tetto di spesa per gli anni 2015-2018 e adottate le linee guida per l'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, nonché, con motivi aggiunti, gli atti applicativi adottati da varie Regioni e Province autonome. Il testo non riporta specifici motivi di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, avendo aderito al meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. L'adesione al meccanismo normativo di definizione delle controversie ha fatto venir meno l'interesse alla pronuncia sui provvedimenti impugnati, poiché la ricorrente ha conseguito il pagamento delle somme dovute in misura ridotta. Il giudice ha distinto la cessazione sostanziale della controversia, definita dalla legge come cessazione della materia del contendere, dall'esito processuale concreto: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto il bene della vita conseguito è diverso dall'eliminazione dal mondo giuridico degli atti impugnati. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125

    È richiamato quale disciplina del tetto di spesa e del ripiano relativo ai dispositivi medici per gli anni oggetto di controversia.

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    «la cessazione della materia del contendere»

    Prevede il meccanismo di risoluzione delle controversie sul payback al quale la ricorrente ha aderito, conseguendo il pagamento delle somme dovute in misura ridotta.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    È richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, il ricorrente aderisce a un meccanismo normativo di definizione della controversia e consegue un’utilità diversa dall’eliminazione degli atti impugnati, viene meno l’interesse alla decisione e il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La qualificazione legislativa della definizione della controversia come «cessazione della materia del contendere» non impedisce al giudice di qualificare processualmente l’esito come improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, se l’utilità conseguita non coincide con il bene della vita perseguito mediante l’azione di annullamento.
  • L’adesione a un meccanismo transattivo o deflattivo previsto dalla legge, con conseguimento di un pagamento ridotto, non comporta di per sé l’eliminazione dal mondo giuridico dei provvedimenti impugnati; perciò, quando il ricorrente rinuncia alla decisione, la causa può essere definita per sopravvenuta carenza di interesse anziché mediante una pronuncia di merito.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina professionaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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