Cassazione Civile, Ordinanza n. 17358/2024 del 24/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, stipulato con durata determinata e con previsione di un canone a favore del Comune concedente. Alla scadenza del contratto, la società concessionaria ha comunicato di non ritenersi più obbligata al pagamento del canone per il periodo successivo alla scadenza, pur effettuando un pagamento con riserva di ripetizione. Ha quindi agito in giudizio per far accertare che, nella fase di prosecuzione obbligatoria della gestione del servizio fino al nuovo affidamento, non fosse dovuto il canone pattuito e per ottenere la restituzione di quanto già versato; il Comune ha resistito e ha chiesto in riconvenzionale la condanna al pagamento del canone. In primo grado la domanda della società è stata rigettata e quella del Comune accolta; in appello la decisione è stata confermata. Con il ricorso per cassazione la società ha riproposto tre censure: 1) necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE, sostenendo che l'obbligo di pagare il canone nella fase di prorogatio costituisse un onere aggiuntivo, imprevedibile e lesivo della concorrenza e del sinallagma contrattuale; 2) questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 453, L. n. 232/2016, quale norma interpretativa dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, per asserita violazione degli artt. 3, 41, 42, 97 e 117 Cost.; 3) violazione e falsa applicazione dell'art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000, per avere la Corte territoriale letto la norma come prosecuzione non solo del servizio ma anche del contratto, con mantenimento dell'obbligo del canone anche durante la gestione limitata all'ordinaria amministrazione. Tuttavia, prima della decisione la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso con richiesta di compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla parte ricorrente. In conseguenza della rinuncia, il giudizio di legittimità si è estinto, senza esame nel merito dei motivi dedotti. Dalla fattispecie emergono le questioni sostanziali controverse sul canone concessorio nella fase di gestione obbligatoria del servizio dopo la scadenza dell'affidamento, ma la definizione del giudizio è avvenuta per rinuncia, con richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 7, d.lgs. n. 164/2000
"Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all'ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento"
La norma è stata letta nel senso che, nella fase di prosecuzione obbligatoria del servizio fino al nuovo affidamento, il rapporto concessorio continua secondo il suo assetto essenziale, salvo le limitazioni espressamente previste all'attività del gestore.
art. 1, comma 453, L. n. 232/2016
"l'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto"
La disposizione interpretativa è richiamata come conferma normativa dell'obbligo del gestore uscente di corrispondere il canone di concessione anche nella fase successiva alla scadenza del contratto, durante la prosecuzione del servizio.
art. 267 TFUE
Invocato dalla ricorrente come base per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, in relazione alla compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell'Unione.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale per asserita irragionevole alterazione del sinallagma e disparità di trattamento.
art. 41 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale a tutela della libertà di iniziativa economica.
art. 42 Cost.
Richiamato dalla ricorrente come parametro costituzionale a tutela della proprietà e delle posizioni patrimoniali dell'operatore economico.
art. 97 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per censurare il preteso scostamento dai canoni di buon andamento e corretto esercizio delle funzioni amministrative.
art. 117, primo comma, Cost.
Richiamato dalla ricorrente per dedurre il contrasto della norma interna con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.
Massime di principio
- Nella fase di prosecuzione obbligatoria del servizio pubblico fino al nuovo affidamento, l'assetto contrattuale originario non si considera automaticamente travolto: salvo diversa previsione legislativa, restano fermi gli obblighi corrispettivi collegati alla concessione, incluso il canone pattuito.
- La sola limitazione della gestione all'ordinaria amministrazione non implica, di per sé, la caducazione del canone concessorio, se tale canone era già previsto dal contratto e la disciplina sopravvenuta ne conferma la debenza.
- L'eventuale alterazione dell'equilibrio economico del rapporto durante la prorogatio non determina necessariamente l'illegittimità costituzionale o eurounitaria della disciplina; un eventuale pregiudizio patrimoniale può semmai rilevare sotto il diverso profilo dell'azione risarcitoria, ove siano allegati specifici comportamenti illegittimi o contrari a buona fede della concedente.
- La questione della compatibilità della normativa con il diritto dell'Unione o con la Costituzione deve essere apprezzata alla luce del contenuto effettivo della disciplina e della prevedibilità ex ante della fase di transizione, non sulla base della sola riduzione delle attività consentite al gestore uscente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17262/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17263/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17264/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17273/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17276/2024 del 24/06/2024
- ordinanza_civile · 24 giu 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 17278/2024 del 24/06/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →