Corte di giustizia, Sentenza C-593/22
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 6 luglio 2023. — FS e WU contro First Bank SA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Cluj. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/ CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Ambito di applicazione – Articolo 1, paragrafo 2 – Esclusione delle clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative – Contratto di mutuo espresso in valuta estera – Clausole relative al rischio di cambio – Presunzione di conoscenza della legge. — Causa C-593/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte precisa la nozione di clausola che "riproduce" disposizioni legislative o regolamentari imperative ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13. Non è richiesta una corrispondenza letterale o un rinvio espresso alla norma nazionale: basta l’equivalenza sostanziale del contenuto normativo. La verifica dell’esclusione è oggettiva e non dipende dalla conoscenza del consumatore della norma interna richiamata di fatto dalla clausola.
Rinvio pregiudiziale sull’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13: quando una clausola di mutuo in valuta estera si considera "riproduttiva" di una disposizione nazionale imperativa e quindi esclusa dal controllo di abusività.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13 prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, una clausola contrattuale debba: (i) riprodurre letteralmente o parzialmente la norma nazionale imperativa; (ii) contenere un rinvio espresso a tale norma; oppure (iii) sia sufficiente che integri, in base alla regola generale di integrazione del contratto con la legge, lo stesso contenuto normativo della disposizione. Inoltre, se rilevi che il consumatore non sia stato previamente informato del fatto che la clausola riproduce una norma imperativa nazionale.
Principio di diritto
Per l’esclusione dall’ambito di applicazione della direttiva 93/13, una clausola di mutuo non deve citare testualmente né richiamare espressamente la norma nazionale imperativa: è sufficiente che riproduca sostanzialmente il contenuto normativo della disposizione applicabile al contratto, risultando equivalente sul piano degli effetti giuridici. Tale verifica è oggettiva e non dipende dal fatto che il consumatore conosca o meno la norma nazionale riprodotta, né dalla circostanza che il professionista gliel’abbia previamente illustrata.
Norme richiamate
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 93/13/CEE
- Tredicesimo considerando direttiva 93/13/CEE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 970 vecchio Codice civile rumeno
- Articolo 1578 vecchio Codice civile rumeno
Clausola di mutuo in valuta estera e art. 1, par. 2, direttiva 93/13
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Tribunalul Specializat Cluj in una controversia tra due consumatori e First Bank SA relativa a un contratto di mutuo espresso in franchi svizzeri. Il giudice nazionale chiede se una clausola sul rischio di cambio possa essere sottratta al controllo di abusività perché riproduttiva di una disposizione nazionale imperativa.
Fatti e procedimento principale
Nel 2007 FS e WU hanno stipulato con la banca un contratto di mutuo in CHF. La clausola contrattuale contestata imponeva ai mutuatari di disporre, alla scadenza, della somma necessaria per il rimborso nel conto corrente nella valuta indicata nel piano di ammortamento. I consumatori hanno chiesto al giudice nazionale di dichiarare abusive e nulle le clausole che li facevano gravare del rischio di cambio e di ordinare alla banca di calcolare le rate al tasso di cambio CHF/leu indicato dalla Banca nazionale di Romania alla data della stipula, con restituzione delle somme eccedenti.
Il primo giudice ha respinto la domanda, ritenendo che l’obbligo di restituzione nella valuta di concessione del mutuo fosse coerente con il principio del nominalismo monetario sancito dall’articolo 1578 del vecchio Codice civile. In appello, i consumatori hanno sostenuto che la banca non li avesse informati adeguatamente del rischio di cambio, mentre l’istituto ha affermato che la clausola riproduceva una disposizione imperativa del diritto rumeno e quindi era esclusa dalla direttiva 93/13.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, secondo cui le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alla direttiva. Viene richiamato anche il tredicesimo considerando, che spiega la ratio dell’esclusione. Sul piano nazionale, sono citati l’articolo 970 del vecchio Codice civile, in tema di esecuzione del contratto secondo buona fede e integrazione legale, e l’articolo 1578 del medesimo codice, relativo al mutuo in denaro e al nominalismo monetario.
Prima questione: contenuto della nozione di clausola che "riproduce" una norma imperativa
La Corte ribadisce che l’articolo 1, paragrafo 2, costituisce un’eccezione e va interpretato restrittivamente. Precisa inoltre che la nozione di "disposizioni legislative o regolamentari imperative" comprende non solo le norme inderogabili, ma anche quelle suppletive che si applicano in assenza di diverso accordo tra le parti.
Quanto alla nozione di clausola che "riproduce" una disposizione imperativa, la Corte afferma che non è necessario che la clausola contrattuale coincida letteralmente con la norma interna, né che contenga un rinvio espresso a essa. Esige però che la clausola riproduca il contenuto normativo della disposizione applicabile, cioè che sia espressione concreta della stessa regola giuridica e produca, nel contratto, un effetto sostanzialmente equivalente. Una lettura troppo formale comprometterebbe l’effetto utile dell’esclusione.
La valutazione concreta spetta al giudice del rinvio, che deve considerare la natura e la struttura complessiva del contratto, le clausole rilevanti e il contesto giuridico e fattuale. In particolare, deve verificare se la clausola sul rischio di cambio comporti per i consumatori un obbligo di pagamento identico a quello derivante dall’applicazione diretta dell’articolo 1578 del vecchio Codice civile.
Seconda questione: rilevanza della conoscenza del consumatore
La Corte afferma che l’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 2, ha carattere oggettivo: dipende solo dal fatto che la clausola riproduca una norma imperativa, non dalla conoscenza che il consumatore abbia della norma stessa. È quindi irrilevante che il professionista non abbia informato il consumatore del fatto che la clausola rinvia, in sostanza, a una disposizione di legge. La Corte ricorda anche che l’esclusione opera pure quando il professionista non abbia rispettato obblighi di informazione e trasparenza.
Dispositivo
La Corte dichiara che, ai fini dell’esclusione prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, non occorre una citazione testuale o un rinvio esplicito alla norma nazionale: è sufficiente l’equivalenza sostanziale del contenuto normativo. Inoltre, è irrilevante che il consumatore non abbia saputo che la clausola riproduce una disposizione legislativa o regolamentare imperativa di diritto nazionale.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori del credito, la decisione conferma che il controllo di abusività non si applica automaticamente alle clausole che si limitano a tradurre nel contratto una regola nazionale imperativa o sostanzialmente equivalente. Per i difensori dei consumatori, resta centrale dimostrare che la clausola non si limita a riprodurre una regola legale, ma introduce un assetto diverso o più gravoso rispetto alla disciplina nazionale applicabile.
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