Sentenza del 24/02/2020 n. 599 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento sintetico - redditometro - spread - 25% - calcolo - sulla base del reddito dichiarato - è tale. Redditometro - prova contraria - è possibile - redditiesenti o soggetti alla ritenuta - prova della percezione - è necessaria - provadell'utilizzo - non è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un accertamento sintetico fondato sul cosiddetto "redditometro": verifica dello scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinato sinteticamente, con contestazione quando lo scostamento supera il 25% per due o più periodi d'imposta; contestazione relativa al metodo di calcolo dello scostamento e alla possibilità per il contribuente di fornire prova contraria (in particolare tramite redditi esenti o soggetti a ritenuta).
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittima l'applicazione dell'accertamento sintetico di matrice redditometrica qualora lo scostamento ecceda il 25% per due o più periodi d'imposta, precisando che il 25% va calcolato sul reddito effettivamente dichiarato nel periodo sottoposto a controllo. È riconosciuta al contribuente la possibilità di fornire prova contraria, compresa la dimostrazione della percezione di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte; tuttavia non è necessario dimostrare che tali redditi siano stati effettivamente utilizzati per le spese oggetto dell'accertamento sintetico. È invece richiesta prova documentale della percezione dei redditi invocati a giustificazione dello scostamento.
Norme richiamate
Accertamento sintetico ("redditometro")
Il redditometro può essere applicato quando lo scostamento tra reddito dichiarato e reddito sintetico supera il 25% per due o più periodi d'imposta; il 25% si calcola sul reddito dichiarato del periodo sottoposto a verifica.
Regole probatorie in materia tributaria (onere della prova)
Al contribuente è riconosciuta la facoltà di fornire prova contraria mediante documentazione che attesti la percezione di redditi esenti o soggetti a ritenuta, ma è necessaria la prova documentale della percezione; non è invece richiesta la prova che tali redditi siano stati effettivamente utilizzati per le spese contestate.
Massime di principio
- Lo scostamento del 25% va calcolato sul reddito dichiarato nel singolo periodo d'imposta sotto verifica; se supera il 25% per due o più annualità l'accertamento sintetico può essere legittimamente adottato.
- Il contribuente può opporsi all'accertamento sintetico producendo prova contraria: in particolare può documentare la percezione di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte.
- La prova contraria richiede documentazione della percezione dei redditi (es. certificazioni di ritenuta, CU/Certificazioni uniche, estratti conto bancari, documenti fiscali comprovanti esenzioni); non è invece necessario dimostrare che quei redditi siano stati effettivamente impiegati per sostenere le spese oggetto dell'accertamento.
- Se il contribuente fornisce documentazione probatoria valida della percezione di redditi idonei a giustificare lo scostamento, l'accertamento sintetico può essere superato; in assenza di tali documenti, l'accertamento resta fondato.
- Per il contribuente è strategico raccogliere e conservare documentazione probatoria (certificazioni di ritenuta, attestazioni di esenzioni, estratti conto, contratti, quietanze) relativa ai periodi soggetti a controllo.
- L'amministrazione deve calcolare correttamente la base di confronto (reddito dichiarato) e motivare lo scostamento; l'eventuale applicazione a periodi antecedenti è possibile purché rispettati i criteri temporali e probatori richiamati.
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