Cassazione Penale, Sentenza n. 20364/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento con cui il G.i.p. aveva applicato la pena concordata per il reato di detenzione e trasporto di ingente quantità di hashish, disponeva l'espulsione dello straniero a pena espiata e rigettava la richiesta di sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare. Il ricorrente deduceva: (i) carenza di motivazione con riferimento all'espulsione, lamentando che la sentenza si limita a richiamare genericamente la "pericolosità" senza motivazione concreta; (ii) vizio di motivazione nel rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva, ritenendo la motivazione apparente e richiamando precedenti sulla ammissibilità della sostituzione anche in presenza di rischio di recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla misura dell'espulsione, ritenendo carente la motivazione sul requisito della pericolosità sociale richiesto per applicare l'espulsione nello stato di patteggiamento, e ha rinviato al Tribunale di Macerata, in diversa composizione, per nuovo giudizio su quel punto. Quanto al rigetto della richiesta di sostituzione della pena detentiva con detenzione domiciliare, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato e ha dichiarato inammissibile il gravame: nel rito del patteggiamento la sostituzione può essere concessa solo se era già oggetto dell'accordo; la mancata previsione nell'accordo preclude il sindacato in cassazione sulla motivazione del rigetto.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
L'espulsione dello straniero a pena espiata prevista dall'art. 86 può essere applicata nel patteggiamento solo dopo un accertamento motivato e concreto della pericolosità sociale dello straniero; non è sufficiente un richiamo generico alla pericolosità.
Codice di procedura penale
Disciplina il giudizio di patteggiamento: nel rito abbreviato dell'accordo le parti conoscono la pena e la sostituzione di una pena detentiva con una pena sostitutiva deve far parte dell'accordo per poter essere applicata.
Codice di procedura penale
Le disposizioni sull'avviso alle parti della possibilità di sostituire la pena detentiva sono applicabili al giudizio ordinario e non al patteggiamento; nel patteggiamento la sostituzione è possibile solo se già concordata.
Codice di procedura penale
art. 274, comma 1, lett. c)
Richiama il parametro del pericolo di reiterazione; la Corte osserva che i parametri per misure di sicurezza (espulsione) e misure cautelari sono solo in parte coincidenti e richiedono motivazioni autonome.
Codice penale
Norma sulle pene sostitutive richiamata per spiegare che nel patteggiamento il giudice può applicare pene sostitutive solo se la sostituzione è prevista nell'accordo delle parti.
Legge 24 novembre 1981, n. 689
Prevede pene sostitutive; richiamata come fonte delle pene alternative che nel patteggiamento devono essere concordate tra le parti per poter essere applicate.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
art. 25 (introduzione art. 448 comma 1-bis c.p.p.)
Ha modificato il codice di rito limitando l'applicazione delle disposizioni procedurali sulla sostituzione della pena al caso in cui la sostituzione sia già concordata tra imputato e P.M.; conferma l'inapplicabilità delle norme sull'avviso ex art. 545-bis al patteggiamento.
Codice di procedura penale
Stabilisce che le disposizioni relative alla impossibilità di decidere immediatamente sulla sostituzione della pena si applicano solo quando imputato e P.M. concordano l'applicazione di una pena sostitutiva, confermando l'esigenza di un accordo preventivo nel patteggiamento.
Massime di principio
- Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) l'applicazione di misure come l'espulsione richiede una motivazione specifica e concreta sulla pericolosità sociale: riferimenti generici non sono sufficienti e possono determinare annullamento con rinvio.
- La richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena alternativa nel patteggiamento deve essere parte integrante dell'accordo tra le parti; se non era concordata, il rigetto di tale richiesta non è sindacabile in cassazione per vizio di motivazione.
- Le norme introdotte dal d.lgs. n.150/2022 hanno rafforzato la distinzione tra rito ordinario e patteggiamento in materia di sostituzione della pena, rendendo necessario prevedere la sostituzione già nell'accordo per preservarne l'efficacia.
- Per la difesa: se si intende ottenere la sostituzione della pena nell'ambito del patteggiamento, è cruciale inserirla espressamente nell'accordo processuale; per contrastare un'espulsione disposta in patteggiamento, occorre verificare che la motivazione del giudice contenga un accertamento concreto della pericolosità sociale.
- Il richiamo a precedenti atti cautelari non sostituisce una motivazione autonoma richiesta per l'imposizione di misure di sicurezza o di prevenzione nell'ambito del patteggiamento.
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