Sentenza n. 73/2026 - Genova, Sezione 2
per l'accertamento della illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza presentata dai ricorrenti in data 28 febbraio 2025, avente ad oggetto la definizione dei procedimenti di condono edilizio ai sensi della L. n. 47/1985 e della L. n. 326/2003 sull'immobile sito in -OMISSIS-, -OMISSIS-, e per la condanna del Comune di Laigueglia a concludere i procedimenti di condono edilizio con l'adozione di un provvedimento espresso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio del Comune sulla richiesta di definizione di procedimenti di condono edilizio relativi a domande presentate ai sensi della L. n. 47/1985 e della L. n. 326/2003
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto l’illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla richiesta del 28 febbraio 2025 di conclusione di due procedimenti di condono edilizio, relativi a domande del 1986 ai sensi della L. n. 47/1985 e a una domanda del 2004 ai sensi della L. n. 326/2003. Dopo avere acquisito documentazione e verificato, secondo il proprio tecnico, l’assenza del vincolo idrogeologico sull’immobile, i ricorrenti hanno chiesto la definizione delle pratiche. Il Comune ha richiesto all’Ufficio comprensoriale del vincolo idrogeologico presso il Comune di Albenga chiarimenti sulla sussistenza del vincolo; tale ufficio si è limitato a prendere atto della relazione del tecnico dei ricorrenti, senza esprimere una valutazione effettiva. Il Comune ha poi richiesto una formale certificazione, senza concludere i procedimenti. I ricorrenti hanno dedotto la violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 241/1990, delle norme sui condoni edilizi, dell’art. 6 della L.R. Liguria n. 5/2004 e dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed effettività dell’azione amministrativa, nonché incompetenza assoluta, difetto di motivazione e di istruttoria. Hanno inoltre denunciato, con riferimento alla richiesta di un ulteriore parere, violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990, difetto di istruttoria, sviamento ed eccesso di potere, sostenendo che l’ulteriore interlocuzione dissimulasse la volontà di non definire le istanze. Il Comune ha chiesto il rigetto, sostenendo che l’Ufficio di Albenga non aveva accertato l’assenza del vincolo, che la relazione tecnica dei ricorrenti non era asseverata e che una propria successiva perizia collocava l’immobile in area vincolata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso avverso il silenzio e ha ordinato al Comune di Laigueglia di concludere i procedimenti di condono mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza. Il Collegio ha rilevato che il vincolo idrogeologico ex R.D. n. 3267/1923 ha carattere relativo e che, in Liguria, l’autorità competente alla sua gestione è il Comune territorialmente competente, anche quando le funzioni siano esercitate in convenzione con altri enti. La nota del Comune di Albenga non costituiva un effettivo parere sulla sussistenza o insussistenza del vincolo, essendosi limitata a prendere atto delle conclusioni del tecnico dei ricorrenti. Tale circostanza, tuttavia, non consentiva al Comune di Laigueglia di mantenere indefinitamente pendenti le domande: in applicazione dell’art. 16 della L. n. 241/1990, qualora l’organo consultato non esprima un parere effettivo, l’amministrazione procedente deve comunque provvedere; inoltre, la delegazione amministrativa non priva il delegante della propria competenza e del potere-dovere di decidere. Il Comune dovrà quindi valutare autonomamente l’effettiva esistenza del vincolo, anche valorizzando la propria relazione tecnica, e stabilire la sua eventuale incidenza sulle istanze di condono. Il TAR non ha direttamente accertato la presenza o l’assenza del vincolo né ha imposto il rilascio dei titoli in sanatoria, limitandosi a imporre la conclusione espressa dei procedimenti. Le spese sono state integralmente compensate, ritenendo che il ritardo fosse imputabile all’ufficio del vincolo idrogeologico del Comune di Albenga, non evocato in giudizio.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Consentono di chiedere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’amministrazione a provvedere.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso; la richiesta di un parere ad altro ente non esonera dall’obbligo di definizione.
art. 16 l. 241/1990
Se l’organo consultato non esprime il parere, l’amministrazione richiedente procede indipendentemente; il principio vale anche quando il parere sia elusivo o non risponda effettivamente al quesito.
art. 32 l. 47/1985
Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può impugnare il silenzio-rifiuto
Per il primo condono, in presenza di vincoli relativi, il rilascio della sanatoria è subordinato al parere favorevole dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo.
art. 33 l. 47/1985
Esclude la sanabilità delle opere abusive in contrasto con vincoli di inedificabilità assoluta, tra cui quelli posti a tutela di interessi idrogeologici.
art. 32, comma 27, D.L. n. 269/2003, convertito in L. n. 326/2003
opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici
Il terzo condono introduce limiti più stringenti per opere realizzate in aree soggette a vincoli idrogeologici, salva l’eccezione per interventi edilizi di minore rilevanza indicati nell’Allegato 1.
art. 7 R.D. n. 3267/1923
Il vincolo idrogeologico ha carattere relativo e non comporta un divieto assoluto di edificazione, ma richiede la previa valutazione della compatibilità dell’intervento con l’assetto idrogeologico.
art. 3 L.R. Liguria n. 7/2011
Attribuisce al Comune territorialmente competente la gestione e il rilascio delle autorizzazioni relative al vincolo idrogeologico, anche in autonomia o mediante convenzione con altri enti.
Massime di principio
- L’amministrazione procedente non può omettere di concludere il procedimento quando l’ente consultato non abbia espresso un parere effettivo o si sia limitato a una presa d’atto meramente ricognitiva; in tal caso deve procedere autonomamente alla valutazione necessaria e adottare un provvedimento espresso.
- La richiesta di un parere obbligatorio ad altro ente non esonera l’amministrazione procedente dall’obbligo generale di conclusione del procedimento previsto dall’art. 2 della L. n. 241/1990, soprattutto quando il parere non sia stato reso o abbia natura elusiva.
- La delegazione o l’esercizio convenzionale di funzioni amministrative non spoglia l’amministrazione delegante della competenza sulla materia né del potere-dovere di provvedere, salvo che la legge disponga diversamente.
- Nel giudizio avverso il silenzio, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine, senza sostituirsi ad essa nella valutazione discrezionale o tecnica relativa alla sussistenza del vincolo e agli effetti di tale vincolo sulla domanda di condono.
- Il vincolo idrogeologico previsto dal R.D. n. 3267/1923 è, in via generale, un vincolo relativo: non determina automaticamente l’inedificabilità assoluta, ma impone la valutazione preventiva della compatibilità dell’intervento con l’assetto idrogeologico dell’area.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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