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Sentenza

Sentenza n. 2437/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento del PEI consegnato il 21.10.2025 nella parte in cui dispone, senza alcuna ragionevole motivazione, un numero di ore di sostegno pari a 22 rispetto alle 40 ore settimanali della frequenza scolastica;

Giustizia amministrativa202505972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: PEI per l'anno scolastico 2025/2026, unitamente al verbale GLO presupposto, nella parte relativa all'assegnazione di 22 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario scolastico di 40 ore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (genitori di minore disabile)

Prevale il privato

La controversia

Il minore, affetto da disturbo dello spettro autistico e riconosciuto in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992, frequentava una classe primaria con orario settimanale di 40 ore. Il PEI impugnato aveva previsto soltanto 22 ore di sostegno, determinando di fatto l'impossibilità di frequentare la scuola per le restanti 18 ore. I ricorrenti hanno dedotto l'inadeguatezza della misura e l'illegittimità della motivazione, evidenziando che negli anni scolastici precedenti il TAR aveva già riconosciuto la necessità di un sostegno corrispondente all'intero orario scolastico. L'amministrazione aveva giustificato la riduzione sostenendo che il minore non avrebbe tollerato una permanenza superiore a 22 ore settimanali, poiché ciò avrebbe determinato insofferenza e frustrazione. Il PEI, tuttavia, richiamava genericamente una richiesta degli specialisti sanitari senza indicarla o documentarla, mentre il verbale GLO non esponeva elementi tecnico-scientifici sufficienti a dimostrare l'effettiva necessità della limitazione. A fronte della mancata risposta dell'amministrazione a una richiesta di chiarimenti, il Collegio ha disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a. La relazione del verificatore, basata sull'esame documentale, sui colloqui e sull'osservazione del minore in ambiente scolastico e sanitario, ha rilevato che la gestione del bambino era complessa ma possibile mediante strategie comportamentali e soluzioni organizzative flessibili, come l'alternanza tra attività strutturate e periodi di decompressione. I ricorrenti hanno quindi dedotto il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché la violazione del diritto allo studio e all'inclusione scolastica, in quanto la riduzione dell'orario risultava parametrata non alle effettive esigenze educative del minore, ma alla mancata assegnazione del sostegno per l'intero orario.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il PEI 2025/2026 nella parte relativa alle 22 ore di sostegno. Ha ritenuto che la quantificazione fosse viziata da difetto di istruttoria e di motivazione, poiché non adeguatamente correlata alle effettive esigenze del minore e fondata su una presunta intolleranza alla frequenza superiore a 22 ore non adeguatamente provata. Il richiamo nel PEI alla richiesta degli specialisti sanitari non era verificabile, essendo il relativo campo lasciato in bianco e mancando documentazione di supporto. La verificazione non ha accertato un'impossibilità oggettiva di frequentare la scuola per un numero maggiore di ore né una reale inidoneità al rientro dopo le terapie; ha invece indicato la praticabilità di misure organizzative e didattiche flessibili idonee ad ampliare la partecipazione scolastica. Il Collegio ha precisato che il GLO è un organo collegiale tecnico e che la determinazione finale sul fabbisogno di sostegno non è rimessa alla volontà negoziale dei genitori, i quali partecipano al procedimento con funzione collaborativa e rappresentativa, ma è il risultato di una valutazione tecnico-discrezionale fondata su evidenze specialistiche. L'amministrazione dovrà riconvocare il GLO entro sette giorni e riesaminare approfonditamente il fabbisogno del minore e le misure organizzative necessarie per consentirgli la frequenza scolastica, senza ricorrere a riduzioni astratte e non adeguatamente motivate. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 2.000 euro di spese di lite, oltre accessori; il compenso del verificatore è stato posto a carico dell'amministrazione. Gli atti sono stati trasmessi alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni su eventuali profili di danno erariale, in ragione della reiterazione della condotta e dei costi derivanti dal contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, l. 104/1992

    Il riconoscimento della situazione di gravità costituisce il presupposto della particolare tutela del diritto all'inclusione scolastica e delle misure di sostegno necessarie in relazione alle effettive esigenze del minore.

  • art. 40, comma 1, l. 449/1997

    La disponibilità dei posti di sostegno in deroga deve essere correlata alle effettive esigenze degli alunni con disabilità e non può giustificare una riduzione astratta della misura di sostegno.

  • art. 1, comma 605, lett. b), l. 296/2006

    effettive esigenze rilevate

    La quantificazione del sostegno deve essere determinata sulla base delle concrete esigenze dell'alunno, anche mediante l'attivazione dei posti in deroga.

  • art. 9 d.lgs. 66/2017

    Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione (GLO)

    Il GLO è l'organo collegiale deputato alla valutazione tecnica del fabbisogno educativo e delle modalità di attuazione del sostegno.

  • art. 3 D.M. 182/2020, come modificato dal D.M. 153/2023

    i commi 3 e 4 delineano una netta differenza tra i membri componenti e i soggetti partecipanti

    I genitori partecipano al procedimento in funzione collaborativa e rappresentativa, ma non assumono una posizione decisoria; la sintesi finale resta affidata all'organo scolastico sulla base di una valutazione tecnica complessiva.

  • art. 66 c.p.a.

    La verificazione può essere disposta per acquisire un accertamento tecnico qualificato sui presupposti clinici, educativi e organizzativi controversi.

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione del giudizio in camera di consiglio quando la causa è matura per la decisione, anche dopo gli approfondimenti istruttori necessari.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    oscuramento delle generalità

    Impone l'oscuramento dei dati idonei a identificare il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale nella riproduzione e diffusione della sentenza.

  • art. 6, paragrafo 1, lett. f), Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento nella diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • La quantificazione delle ore di sostegno scolastico per un alunno con disabilità deve essere fondata sulle sue effettive esigenze educative, cliniche e inclusive, accertate attraverso un'istruttoria concreta e individualizzata, e non può essere determinata mediante applicazione di un parametro orario standard o in ragione della disponibilità ordinaria di organico.
  • Una riduzione significativa dell'orario di frequenza scolastica, tale da escludere l'alunno da una parte delle attività della classe, richiede una motivazione puntuale e il supporto di elementi tecnico-scientifici specifici; il generico richiamo a insofferenza, frustrazione o presunta intolleranza non è sufficiente.
  • Quando l'accertamento tecnico evidenzia la possibilità di gestire la disabilità mediante strategie comportamentali, periodi di decompressione e altre misure organizzative, l'amministrazione deve valutare tali soluzioni prima di limitare l'orario scolastico e il godimento del diritto all'inclusione.
  • Il GLO è un organo collegiale tecnico: i genitori partecipano al procedimento con funzione collaborativa e di rappresentanza degli interessi del minore, ma la determinazione finale sul fabbisogno di sostegno è il risultato di una valutazione tecnico-discrezionale dell'organo scolastico, fondata sui contributi specialistici e sulla complessiva istruttoria.
  • La reiterata adozione di misure di sostegno inadeguate, già censurate giudizialmente, e la conseguente necessità di instaurare nuovi giudizi possono giustificare la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per la valutazione di eventuali profili di danno erariale.

Come è indicizzato

MaterieScuolaIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEffetto conformativo e riedizione del potere

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