Cassazione Penale, Sentenza n. 26907/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava ad ottenere l'annullamento dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di restituzione in termini relativa alla sentenza n. 312/2018 (23/10/2018, irrevocabile 16/12/2018) che aveva condannato Panebianco alla multa per il reato di cui all'art. 633 c.p. La difesa deduceva la violazione dell'art. 548, comma 3, c.p.p. (versione anteriore alla L. 67/2014) per omessa notifica dell'estratto contumaciale, con conseguente illegittima formazione del titolo esecutivo, e inoltre censurava la competenza funzionale del Giudice di Pace ai sensi dell'art. 175, commi 2 e 4, c.p.p. Il Giudice di Pace aveva ritenuto irrilevante l'omessa notifica perché l'imputato avrebbe avuto conoscenza della sentenza tramite visura del casellario giudiziario; la difesa invece sosteneva che, essendo rimasta pendente la contumacia e omessa la notifica dell'estratto, non si era formato un titolo esecutivo valido e doveva applicarsi la disciplina previgente (art. 15-bis L.118/2014 richiamata).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso: ha ritenuto che la questione attenga alla corretta formazione del titolo esecutivo e non alla restituzione in termini. Ha stabilito che, in caso di omessa notifica dell'estratto contumaciale, il giudice dell'esecuzione deve dichiarare l'assenza di valido titolo esecutivo e disporre la notificazione ex art. 548 c.p.p. ai sensi dell'art. 670 c.p.p., così consentendo la decorrenza del termine per l'impugnazione. L'ordinanza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al Giudice di Pace di Foggia per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 548 cod. proc. pen. (versione anteriore alla L. 67/2014)
art. 548, comma 3, cod. proc. pen.
Regola la notifica dell'estratto contumaciale; la Corte ha ritenuto che l'omessa notificazione dell'estratto impedisca la regolare formazione del titolo esecutivo e renda necessario intervenire ai sensi dell'art. 670 c.p.p.
art. 670 cod. proc. pen.
Disciplina i poteri del giudice dell'esecuzione in ordine all'esistenza e alla corretta formazione del titolo esecutivo; in caso di mancata formazione del titolo deve dichiararla e ordinare la notificazione omessa ex art. 548 c.p.p.
art. 175 cod. proc. pen.
art. 175, commi 2 e 4, cod. proc. pen.
Regola la restituzione in termini per il esercizio dei mezzi di impugnazione quando il titolo sia regolarmente formato ma l'interessato non ne abbia avuto conoscenza; la Corte ha precisato che tale rimedio non è applicabile quando il titolo non è stato regolarmente formato per omessa notifica.
L. 67/2014; art. 15-bis L. 118/2014
L. 67/2014; art. 15-bis L. 118/2014
Richiamate dalla difesa come criterio di applicazione temporale (transitorio) per affermare l'applicabilità della disciplina previgente in materia di contumacia e notifiche; la Corte ha preso atto del rilievo storico relativo alla normativa sulle notifiche in contumacia.
art. 633 cod. pen.
Norma sostanziale relativa al reato per cui Panebianco è stato condannato; rilevante solo per il contesto materiale del procedimento penale
Massime di principio
- Se si contesta la mancata notifica dell'estratto contumaciale la questione riguarda la formazione del titolo esecutivo e va dedotta davanti al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 670 c.p.p., il quale deve dichiarare l'assenza di valido titolo e ordinare la notificazione omessa.
- La restituzione in termini ex art. 175 c.p.p. è rimedio diverso e applicabile solo quando il titolo sia regolarmente formato ma l'interessato non ne abbia avuto conoscenza; non è il rimedio corretto se il titolo è viziato per omessa notificazione.
- La mera conoscenza della sentenza attraverso la visura del casellario giudiziario non supplisce alla formale notificazione dell'estratto contumaciale e non impedisce di far valere l'omessa formazione del titolo.
- In ipotesi di contumacia dichiarata e di mancata notificazione dell'estratto, il difensore deve agire tempestivamente per ottenere l'accertamento ai sensi dell'art. 670 c.p.p. e la conseguente notificazione che consenta la decorrenza del termine per impugnare.
- Quando si solleva anche una questione di competenza funzionale (art. 175 c.p.p.), è opportuno distinguere preliminarmente se la questione riguarda la formazione del titolo (art. 670) o la restituzione in termini (art. 175), poiché ciò determina il giudice competente e il rimedio procedurale applicabile.
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