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Sentenza

Sentenza n. 3553/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate in ordine all’istanza del 19 settembre 2025, avente ad oggetto il rilascio del visto per motivi di studio e la fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della richiesta del suddetto visto; nonché per l’accertamento dell’obbligo delle Amministrazioni intimate di provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze; e per la condanna delle stesse Amministrazioni intimate a provvedere in ordine alle menzionate istanze, secondo le rispettive competenze, entro un termine non superiore a trenta giorni, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117, co. 3 c.p.a.

Giustizia amministrativa202511549

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto per motivi di studio e sulla richiesta di fissazione dell’appuntamento per formalizzare la domanda

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio delle amministrazioni intimate sull’istanza del 19 settembre 2025, chiedendo la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio, l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la condanna delle amministrazioni a definire le istanze entro trenta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta. La controversia riguardava l’omessa attivazione del procedimento per il rilascio di un visto d’ingresso in Italia per motivi di studio e la mancata fissazione dell’appuntamento necessario alla presentazione della domanda.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio, l’Ambasciata aveva fissato per il 4 marzo 2026 l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto. Tale attività ha comportato il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, rendendo non più attuale la controversia sul silenzio. Le spese di lite sono state compensate, considerando il periodo non particolarmente lungo intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso nonché il comportamento collaborativo dell’amministrazione, impegnata a fronteggiare un elevato numero di istanze. L’amministrazione è stata comunque condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione e consente l’accertamento dell’obbligo di provvedere; nel caso concreto, la sopravvenuta attivazione del procedimento ha determinato la cessazione della materia del contendere.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente risulta integralmente soddisfatta.

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    È stato invocato dal ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta in caso di mancata esecuzione dell’obbligo di provvedere; la nomina non è stata disposta, essendo intervenuta l’attivazione del procedimento.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell’appuntamento necessario per presentare la domanda e attivare il procedimento amministrativo integra pieno soddisfacimento della pretesa quando tale attività costituiva l’oggetto sostanziale dell’istanza, determinando la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nelle more del giudizio instaurato ai sensi dell’art. 117 c.p.a., l’amministrazione adotta un comportamento sopravvenuto che soddisfa integralmente la pretesa azionata.
  • La compensazione delle spese può essere disposta considerando sia la durata non particolarmente estesa dell’inerzia amministrativa sia il comportamento dell’amministrazione, anche in relazione all’elevato numero di istanze da essa gestite; resta possibile porre a carico dell’amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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