Sentenza n. 232/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento: del provvedimento Cat A -OMISSIS- del 22.11.2024, notificato al ricorrente in data 11.02.2025 con il quale il Questore della Provincia di Ascoli Piceno rigettava l’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro presentata dal cittadino straniero -OMISSIS- a causa della mancata istaurazione del rapporto di lavoro con l’impresa beneficiaria della quota di ingresso, rapporto di lavoro che veniva invece istaurato con altro datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale fondato sulla mancata instaurazione del rapporto con il datore indicato nel nulla osta
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato regolarmente in Italia con visto per lavoro subordinato stagionale sulla base di un nulla osta rilasciato per l'impiego presso un determinato datore di lavoro, non aveva potuto stipulare il contratto di soggiorno con tale datore per cause non imputabili alla propria volontà, riconducibili a vicende oggetto di denuncia-querela. Nel frattempo aveva trovato un'altra occupazione subordinata e aveva avviato gli adempimenti amministrativi per la regolarizzazione. La Questura aveva comunque respinto l'istanza ritenendo automaticamente ostativa la mancata instaurazione del rapporto di lavoro originario. È stata dedotta la violazione degli artt. 5 e 22 del d.lgs. n. 286/1998 e l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare la non imputabilità della mancata stipula e la possibilità di rilasciare un titolo per attesa occupazione o comunque valutare il nuovo rapporto di lavoro.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego perché fondato su un automatismo: la mancata instaurazione del rapporto con il datore originariamente indicato non è, da sola, ostativa al rilascio del titolo di soggiorno. L'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998 impone una valutazione concreta e individualizzata della posizione dello straniero, secondo ragionevolezza e proporzionalità, considerando la condotta complessiva e le circostanze sopravvenute. Nel caso concreto, l'ingresso era regolare, la mancata stipula non risultava imputabile al lavoratore, la denuncia-querela costituiva elemento idoneo a corroborare tale non imputabilità e il nuovo rapporto di lavoro documentava un effettivo percorso di inserimento e regolarizzazione, non una mera richiesta esplorativa di attesa occupazione. La Questura aveva omesso qualsiasi valutazione concreta di tali elementi, incorrendo nella violazione dell'art. 5, comma 5, nonché in difetto di istruttoria e di motivazione. Il provvedimento è stato annullato ai fini del riesame della posizione, senza ordine diretto di rilascio del permesso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998
Impone all'Amministrazione una valutazione concreta, individualizzata, ragionevole e proporzionata della posizione dello straniero, escludendo automatismi fondati sulla sola cessazione o mancata instaurazione del rapporto lavorativo originario.
art. 22 d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente quale disciplina del lavoro subordinato dello straniero; la decisione accoglie il ricorso principalmente per la violazione dell'art. 5, comma 5.
art. 24 d.lgs. n. 286/1998
Indicato quale base normativa del nulla osta al lavoro subordinato stagionale rilasciato allo straniero.
Massime di principio
- La mancata instaurazione del rapporto di lavoro con il datore indicato nel nulla osta non costituisce, di per sé, un automatismo ostativo al rilascio del permesso di soggiorno, quando l'ingresso dello straniero sia stato regolare e il mancato perfezionamento del rapporto non sia a lui imputabile.
- Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 286/1998, l'Amministrazione deve valutare in concreto e individualmente la posizione dello straniero, ponderando la sua condotta complessiva, le circostanze che hanno impedito il rapporto originario e la proporzionalità del diniego.
- La documentazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato con altro datore, instaurato dopo l'ingresso regolare, costituisce elemento rilevante di un effettivo percorso di inserimento e regolarizzazione e non può essere ignorata mediante il solo richiamo alla mancata stipula del contratto originario.
- Il diniego fondato esclusivamente sulla mancata instaurazione del rapporto di lavoro originariamente indicato è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione quando l'Amministrazione non accerti la non imputabilità dell'evento e non valuti il successivo percorso lavorativo dello straniero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 21 feb 2026Sentenza n. 369/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 feb 2026Sentenza n. 370/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 21 feb 2026Sentenza n. 371/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 21 feb 2026Sentenza n. 372/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 feb 2026Sentenza n. 373/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 21 feb 2026Sentenza n. 374/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →