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Sentenza

Sentenza del 30/06/2016 n. 13398 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva irrogato sanzioni per l'impiego accertato di due lavoratori irregolari ai sensi del D.L. n. 12 del 2002, art. 3, commi 3 e 5, convertito dalla L. n. 73 del 2002. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva annullato le sanzioni ritenendo non provata la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, l'Agenzia aveva proposto appello. La Commissione tributaria regionale lo aveva dichiarato inammissibile perché sulla copia dell'appello depositata non risultava l'attestazione di conformità rispetto all'atto notificato alla contribuente. In Cassazione, l'Agenzia ha sostenuto che, in assenza di costituzione dell'appellata, spettasse a quest'ultima eccepire l'eventuale difformità tra i due atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, nel processo tributario, il difetto di attestazione formale di conformità non determina automaticamente l'inammissibilità se la conformità tra l'atto notificato e quello depositato è comunque accertata. Tuttavia, quando la parte destinataria dell'impugnazione è contumace, non opera la presunzione di conformità derivante dalla mancata eccezione della parte costituita. In tale situazione, l'assenza dell'attestazione impedisce di provare il requisito sostanziale della conformità e determina l'inammissibilità dell'appello ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 22, comma 3, e 53. Le spese sono state compensate in ragione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci.

Norme richiamate

  • D.L. n. 12 del 2002, art. 3, commi 3 e 5, convertito nella L. n. 73 del 2002

    Prevede il regime sanzionatorio applicato per l'impiego di lavoratori irregolari o non risultanti dalle scritture obbligatorie.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 3

    La disposizione disciplina il deposito presso la segreteria della commissione tributaria della copia del ricorso notificato.

    La mancata attestazione formale di conformità non è di per sé decisiva quando il destinatario si è costituito e non contesta la difformità; se invece il destinatario è contumace, l'assenza dell'attestazione comporta la mancanza di prova della conformità sostanziale e rende inammissibile il ricorso.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2

    Estende al giudizio di appello le regole previste dall'art. 22, comma 3, per il deposito e la conformità della copia del ricorso.

  • Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    È stato invocato dall'Agenzia per denunciare un vizio processuale relativo all'interpretazione e applicazione delle regole sulla conformità dell'atto di appello depositato.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, la conformità tra l'atto notificato e quello depositato deve essere dimostrabile, soprattutto quando la controparte non si costituisce.
  • Se il resistente o l'appellato è contumace, non si può fare affidamento sulla presunzione di conformità derivante dalla mancata contestazione: è quindi necessario attestare formalmente la conformità della copia depositata.
  • Quando la controparte si costituisce, la mera mancanza dell'attestazione formale non comporta automaticamente l'inammissibilità; occorre verificare se esista una concreta difformità tra gli atti.
  • Gli adempimenti formali relativi al deposito e alla notificazione degli atti processuali assumono particolare rilievo nei giudizi tributari e la loro omissione può impedire l'esame nel merito dell'impugnazione.
  • In presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti, il giudice può compensare integralmente o parzialmente le spese di lite.

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