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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12718/2024 del 09/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dall'ammissione allo stato passivo del fallimento della società datrice di lavoro di un credito della lavoratrice per retribuzioni insolute di ottobre, novembre e dicembre 2016 e tredicesima mensilità, con esclusione però della somma richiesta a titolo di TFR. La lavoratrice ha proposto opposizione allo stato passivo per ottenere anche l'inclusione del TFR, ma il Tribunale di Siracusa ha rigettato l'opposizione ritenendo estinto il credito perché nel CUD 2017 risultava l'avvenuto pagamento nel 2016 dell'intero TFR. La ricorrente ha impugnato il decreto in cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 132 c.p.c., nonché omessa motivazione su un punto decisivo, sostenendo che il CUD è un documento fiscale proveniente dalla stessa parte che intendeva avvalersene e quindi inidoneo a costituire prova del pagamento del TFR in assenza di prova bancaria o quietanza sottoscritta dal lavoratore.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha affermato che nel giudizio di opposizione allo stato passivo valgono le regole ordinarie sull'onere della prova: l'opponente deve provare il fatto costitutivo del proprio credito, mentre alla curatela spetta dimostrare gli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi. Nel caso concreto il Tribunale ha erroneamente spostato l'attenzione sul fatto estintivo del pagamento del TFR, attribuendo valore probatorio decisivo a un CUD proveniente dal medesimo soggetto interessato, in violazione del principio secondo cui un documento formatosi ad opera della parte che vuole avvalersene non può costituire prova a suo favore né invertire l'onere probatorio se contestato. La Corte ha quindi cassato il decreto impugnato e ha rinviato al Tribunale di Siracusa, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    richiamato come norma sostanziale sul trattamento di fine rapporto oggetto della pretesa creditoria

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova va ripartito secondo la distinzione tra fatti costitutivi del credito e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, che incombono sulla parte che li allega

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di merito

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso per censurare l'asserita carenza motivazionale del decreto impugnato

  • Cass. 26 novembre 2021, n. 36927

    richiamata per il principio secondo cui il lavoratore deve provare l'esistenza del rapporto di lavoro nel corso del quale il TFR è maturato

  • Cass. 3 marzo 2021, n. 5847

    richiamata per il principio sull'applicazione delle regole ordinarie dell'onere della prova nel giudizio di opposizione allo stato passivo

  • Cass. S.U. 30 ottobre 2001, n. 13533

    richiamata per il criterio generale di riparto dell'onere probatorio tra fatti costitutivi e fatti estintivi

  • Cass. 17 giugno 2013, n. 15107

    richiamata a sostegno della scomposizione della fattispecie tra fatti costitutivi ed estintivi ai fini dell'onere della prova

  • Cass. 29 maggio 2018, n. 13395

    richiamata a sostegno della regola sul riparto dell'onere della prova

  • Cass. 3 dicembre 2018, n. 31158

    richiamata a sostegno della regola sul riparto dell'onere della prova

  • Cass. 23 giugno 1997, n. 5573

    richiamata per il principio secondo cui il documento proveniente dalla parte non costituisce prova in suo favore

  • Cass. 24 giugno 2000, n. 9685

    richiamata per il medesimo principio di inattitudine probatoria del documento formato dalla parte a favore della stessa

  • Cass. 27 aprile 2016, n. 8290

    richiamata per il medesimo principio di inattitudine probatoria del documento formato dalla parte a favore della stessa

  • Cass. 3 dicembre 2018, n. 31173

    richiamata per escludere che il curatore assuma la posizione di terzo rispetto al fallito quando si avvalga di documenti provenienti da quest'ultimo

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare si applicano le regole ordinarie sull'onere della prova: l'opponente deve provare la fonte del proprio credito, mentre la curatela deve provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
  • Il giudice di merito viola l'art. 2697 c.c. se pone a carico della parte sbagliata la prova di un fatto estintivo del credito, confondendo il tema del fatto costitutivo con quello del pagamento o dell'estinzione.
  • Un documento fiscale o contabile proveniente dalla parte che intende utilizzarlo non può, di per sé, costituire prova a suo favore del fatto ivi attestato se la controparte ne contesta il contenuto.
  • Nel contesto fallimentare, il curatore non assume la posizione di terzo rispetto al fallito quando intenda giovarsi di documenti provenienti da quest'ultimo; pertanto, tali documenti conservano la loro natura di atti della parte e non valgono come prova in suo favore.
  • Per il credito da TFR, il lavoratore deve provare il rapporto di lavoro nel corso del quale il credito è maturato, ma una volta accertata tale base fattuale il pagamento o l'estinzione del credito va dimostrato da chi lo eccepisce.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoRetribuzione e TFRProve
RamiFallimentare / Crisi d'impresaLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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