Sentenza n. 14548/2026 - Roma, Sezione 4Q
per il risarcimento del danno ex art. 30 c.3 c.p.a. derivante dalla illegittima esclusione della domanda n. 00170 (comunicata in data 1 luglio 2024 a mezzo pec) presentata dalla ricorrente a valere sul bando indetto da Ismea c.d. prestito COR 2024 nella misura pari ad € 8.251,08 pari al contributo in conto interessi riconosciuto con la misura COR Ismea alle domande di importo pari a 30.000,00 e/o nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, anche in via equitativa e salvo il maggior danno comprovato in corso di causa conseguenza della illegittima esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione della domanda di accesso alla misura agevolativa COR Ismea 2024 per mancata allegazione del modello di domanda firmato digitalmente
Esito
Favorevole al resistente (ente concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha chiesto esclusivamente il risarcimento del danno asseritamente derivante dall'illegittima esclusione della domanda n. 00170 dal programma COR Ismea 2024, quantificato in euro 8.251,08, o nella diversa somma ritenuta di giustizia. Ha dedotto la violazione dell'art. 9, paragrafo 2, del prospetto informativo, dei principi di buona fede e legittimo affidamento, del favor partecipationis e di proporzionalità, nonché il difetto assoluto di istruttoria e l'eccesso di potere per carenza ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta. La ricorrente ha sostenuto di avere completato tutti i passaggi della procedura telematica, firmato digitalmente la domanda, utilizzato il codice OTP e ricevuto dal portale la domanda definitiva con numero identificativo e indicazione della convalida. Secondo la prospettazione, tali circostanze dimostravano il corretto caricamento della domanda e facevano presumere un malfunzionamento del sistema informatico non imputabile alla richiedente. ISMEA ha invece escluso la domanda rilevando che nel portale era stato caricato soltanto un file contenente le informazioni relative alla firma digitale, privo del modello di domanda completo. L'ente ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda risarcitoria. Ha preliminarmente riconosciuto l'autonomia dell'azione di risarcimento rispetto all'azione di annullamento: il privato può chiedere il risarcimento senza previa caducazione dell'atto, ma in tal caso deve provare l'illegittimità del provvedimento e la colpa dell'amministrazione, oltre agli ulteriori elementi della responsabilità. Nel merito, il Collegio ha ritenuto non provata l'illegittimità dell'esclusione. Il prospetto informativo prevedeva l'inoltro di una domanda completa e sottoscritta e stabiliva l'automatica irricevibilità in caso di irregolarità o mancanza anche di uno solo dei documenti richiesti. Dalle verifiche istruttorie era emerso che il file caricato conteneva esclusivamente le informazioni relative alla firma digitale e non il modello di domanda, cosicché la domanda risultava priva di sottoscrizione digitale efficace. Il numero identificativo e la ricevuta di convalida rilasciati dal portale attestavano soltanto l'avvenuta interazione con il sistema e non certificavano la completezza o la regolarità formale e sostanziale degli allegati, poiché la verifica di ricevibilità e ammissibilità era demandata a un istruttore ISMEA. È stata inoltre ritenuta non dimostrata l'esistenza di un malfunzionamento del portale e il nesso causale tra tale eventuale anomalia e l'impossibilità di caricare correttamente la domanda. La mera allegazione del difetto tecnico, priva di prova concreta, non era sufficiente a fondare né l'elemento oggettivo dell'illecito né la colpa dell'amministrazione. Le spese sono state compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 30 c.p.a.
Il testo richiama l'art. 30 c.p.a. quale fondamento dell'azione risarcitoria e della verifica dell'illegittimità del provvedimento quale elemento costitutivo della responsabilità.
L'azione risarcitoria è autonoma rispetto all'azione di annullamento; il ricorrente deve tuttavia dimostrare l'illegittimità dell'atto, la colpa dell'amministrazione, il danno e il nesso causale.
art. 30, comma 3, c.p.a.
Il testo richiama il comma 3 quale fondamento della domanda di risarcimento del danno derivante dall'illegittima esclusione.
La domanda risarcitoria presuppone la prova degli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa.
art. 30, comma 5, c.p.a.
Il testo afferma che la disposizione consente di posporre il risarcimento all'annullamento del provvedimento amministrativo e di proporre i rimedi in successione e in altro giudizio.
La tutela risarcitoria può essere proposta autonomamente o successivamente alla tutela demolitoria, senza necessità di una pregiudiziale amministrativa.
art. 1 c.p.a.
Il testo richiama il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale.
Il principio giustifica l'autonomia dell'azione risarcitoria rispetto all'azione di annullamento.
art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990
Il testo richiama il principio di buona fede nei rapporti tra cittadino e amministrazione.
La violazione del principio è stata dedotta, ma non è stata ritenuta configurabile in assenza di illegittimità dell'esclusione e di prova del malfunzionamento del sistema.
art. 1227, comma 2, c.c.
Il testo richiama gli effetti del duty to mitigate.
L'autonomia dell'azione risarcitoria resta ferma, ma il danneggiato deve evitare o contenere il danno secondo il principio di cui all'art. 1227, comma 2, c.c.
Massime di principio
- L'azione risarcitoria per danno da provvedimento amministrativo illegittimo è autonoma rispetto all'azione di annullamento, ma il ricorrente che non abbia previamente ottenuto la caducazione dell'atto deve provare direttamente l'illegittimità del provvedimento, la colpa dell'amministrazione, il danno e il nesso causale.
- Nelle procedure telematiche di finanziamento, il rilascio di un numero identificativo o di una ricevuta di convalida certifica l'avvenuta interazione con il portale, ma non equivale all'attestazione della completezza, regolarità formale o ammissibilità della domanda quando il bando riserva a un successivo esame istruttorio la verifica dei requisiti e degli allegati.
- Quando il bando stabilisce l'irricevibilità automatica per la mancanza o irregolarità anche di uno solo dei documenti richiesti, l'omessa allegazione del modello di domanda completo e sottoscritto giustifica l'esclusione, anche se la procedura telematica ha generato una ricevuta o una domanda con numero identificativo.
- Chi deduce un malfunzionamento del sistema informatico utilizzato per presentare una domanda amministrativa deve dimostrare concretamente l'esistenza dell'anomalia e il nesso causale tra essa e l'impossibilità di adempiere correttamente alle prescrizioni del bando; la mera allegazione del difetto tecnico non è sufficiente a provare né l'illegittimità dell'atto né la colpa dell'amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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