Cassazione Civile, Ordinanza n. 36052/2021 del 22/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (compratore)
La controversia
La controversia nasce da una compravendita nella quale la parte acquirente aveva domandato il risarcimento del danno per vizi della cosa venduta. La Corte d'appello aveva accolto l'appello della controparte ritenendo non applicabile la prescrizione di cui all'art. 1495 c.c. sul rilievo che la domanda proposta non fosse un'azione edilizia per vizi, ma una domanda risarcitoria autonoma. Con il ricorso per cassazione la società acquirente ha censurato tale impostazione, sostenendo che il termine di prescrizione ex art. 1495 c.c. si applica anche all'azione di risarcimento del danno correlata ai vizi della cosa. Gli ulteriori due motivi restano assorbiti dall'esito del primo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, affermando che i termini di decadenza e prescrizione previsti dall'art. 1495 c.c. riguardano tutte le azioni spettanti al compratore per vizi o mancanza di qualità della cosa pattuita, compresa quella di risarcimento dei danni relativi. Per questo ha cassato la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e ha rinviato alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 1495 c.c.
I termini di decadenza e prescrizione previsti dalla norma si applicano a tutte le azioni del compratore per vizi o mancanza di qualità della cosa pattuita, inclusa la domanda di risarcimento dei danni derivanti dai vizi.
art. 380-bis c.p.c.
È richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore per manifesta fondatezza.
art. 391-bis, comma 4, c.p.c.
È richiamato insieme all'art. 380-bis c.p.c. come base procedurale per la fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nelle controversie di compravendita, il regime di decadenza e prescrizione previsto per i vizi della cosa venduta opera non solo per l'azione redibitoria o estimatoria, ma anche per la domanda di risarcimento del danno fondata sui medesimi vizi.
- La qualificazione della domanda come risarcitoria, anziché come azione edilizia tipica, non consente di eludere l'applicazione del termine prescrizionale speciale se il danno lamentato deriva comunque dai vizi o dalla mancanza di qualità della cosa venduta.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto e risolutivo, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
Come è indicizzato
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