Cassazione Penale, Sentenza n. 35283/2022 del 21/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che, in sede di revisione delle misure di prevenzione, aveva confermato la confisca di beni residui e dichiarato che la maggior parte dei beni era già stata definitivamente confiscata in sede penale. Hanno dedotto: (i) vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 546 c.p.p.; (ii) violazione e falsa applicazione delle norme sulla confisca (richiamando la L. 57/65 e il d.lgs. 159/2011) contestando la fondatezza della confisca di specifici beni (supermercato, immobili, società, fondi agricoli, conti correnti); (iii) violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 e principio di preclusione per precedente procedimento degli anni '90, sostenendo che un precedente rigetto avrebbe dovuto impedire l'attuale confisca, con particolare riferimento a un immobile acquistato nel 2002 e alla congruità delle fonti di reddito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: le doglianze si riducono a censure di merito sulla motivazione del provvedimento impugnato, mentre nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; molte delle contestazioni riguardavano beni già definitivamente confiscati in sede penale, sui quali la Corte d'appello non aveva statuizioni da riesaminare; le argomentazioni relative a precedenti procedure non erano autosufficienti perché gli atti non sono stati allegati o specificamente indicati. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 30
La Corte ha ritenuto che i beni già soggetti a confisca penale dovessero essere considerati acquisiti e, quindi, non soggetti a nuova statuizione nella sede di prevenzione; ha preso atto dell'avvenuta esecuzione della confisca penale senza riesaminare tali beni.
codice di procedura penale, art. 546
Il richiamo all'art. 546 da parte dei ricorrenti non ha reso ammissibili censure sulla motivazione di merito in sede di cassazione; la Suprema Corte ha ritenuto che il motivo fosse, in effetti, una critica di merito alla motivazione del giudice di merito.
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24
Invocato dai ricorrenti in relazione all'effetto preclusivo di precedenti procedimenti, ma la Corte ha ritenuto le argomentazioni non autosufficienti e, inoltre, riferite a beni già confiscati in sede penale, per i quali il provvedimento impugnato non aveva statuizioni.
legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4
Richiamata per affermare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ciò limita la possibilità di sindacare le valutazioni di merito del giudice di merito.
legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma
Richiamata in combinato disposto con la legge 1423/1956 a confermare il limite di ammissibilità del ricorso in materia di misure di prevenzione: solo i profili di violazione di legge sono sindacabili in cassazione.
codice di procedura penale, art. 606, lett. e)
La Corte segnala che l'illogicità manifesta nella motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.) non è sindacabile in cassazione nel procedimento di prevenzione salvo che si configuri l'assenza totale della motivazione; i ricorrenti non hanno prospettato tale situazione.
codice di procedura penale, art. 616
Applicato per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (qui determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende).
Giurisprudenza della Corte (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014 e Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020)
Richiamata per ribadire il principio che i limiti di ammissibilità dei motivi collegati alla motivazione non possono essere elusi invocando l'inosservanza di norme processuali; serve che la censura sia qualificabile come violazione di legge o che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.
Massime di principio
- Nel procedimento di prevenzione (misure di prevenzione) il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge: le censure che attaccano il merito della motivazione sono, di norma, inammissibili.
- Se i beni oggetto di una misura di prevenzione sono già stati definitivamente confiscati in sede penale, il giudice delle misure di prevenzione prenderà atto dell'esecuzione penale e non riesaminerà quei beni nella decisione sulla prevenzione.
- Per far valere l'effetto preclusivo o decisionale di precedenti provvedimenti è necessario allegare e specificare gli atti precedenti; le deduzioni prive di allegazione o di indicazione formale sono prive di autosufficienza e possono essere respinte.
- Le doglianze di carenza o insufficienza della motivazione sono ammissibili in cassazione solo se si configurano come totale assenza di motivazione o motivazione meramente apparente, non come semplici critiche dell'apprezzamento del fatto o della prova.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare attentamente l'ammissibilità e la forma delle doglianze prima di proporre ricorso per cassazione.
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