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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35283/2022 del 21/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il decreto della Corte d'appello che, in sede di revisione delle misure di prevenzione, aveva confermato la confisca di beni residui e dichiarato che la maggior parte dei beni era già stata definitivamente confiscata in sede penale. Hanno dedotto: (i) vizio di motivazione e inosservanza dell'art. 546 c.p.p.; (ii) violazione e falsa applicazione delle norme sulla confisca (richiamando la L. 57/65 e il d.lgs. 159/2011) contestando la fondatezza della confisca di specifici beni (supermercato, immobili, società, fondi agricoli, conti correnti); (iii) violazione dell'art. 24 d.lgs. 159/2011 e principio di preclusione per precedente procedimento degli anni '90, sostenendo che un precedente rigetto avrebbe dovuto impedire l'attuale confisca, con particolare riferimento a un immobile acquistato nel 2002 e alla congruità delle fonti di reddito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Motivi: le doglianze si riducono a censure di merito sulla motivazione del provvedimento impugnato, mentre nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; molte delle contestazioni riguardavano beni già definitivamente confiscati in sede penale, sui quali la Corte d'appello non aveva statuizioni da riesaminare; le argomentazioni relative a precedenti procedure non erano autosufficienti perché gli atti non sono stati allegati o specificamente indicati. Conseguenze: condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00 (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 30

    La Corte ha ritenuto che i beni già soggetti a confisca penale dovessero essere considerati acquisiti e, quindi, non soggetti a nuova statuizione nella sede di prevenzione; ha preso atto dell'avvenuta esecuzione della confisca penale senza riesaminare tali beni.

  • codice di procedura penale, art. 546

    Il richiamo all'art. 546 da parte dei ricorrenti non ha reso ammissibili censure sulla motivazione di merito in sede di cassazione; la Suprema Corte ha ritenuto che il motivo fosse, in effetti, una critica di merito alla motivazione del giudice di merito.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, art. 24

    Invocato dai ricorrenti in relazione all'effetto preclusivo di precedenti procedimenti, ma la Corte ha ritenuto le argomentazioni non autosufficienti e, inoltre, riferite a beni già confiscati in sede penale, per i quali il provvedimento impugnato non aveva statuizioni.

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 4

    Richiamata per affermare che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; ciò limita la possibilità di sindacare le valutazioni di merito del giudice di merito.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575, art. 3-ter, secondo comma

    Richiamata in combinato disposto con la legge 1423/1956 a confermare il limite di ammissibilità del ricorso in materia di misure di prevenzione: solo i profili di violazione di legge sono sindacabili in cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 606, lett. e)

    La Corte segnala che l'illogicità manifesta nella motivazione (art. 606, lett. e) c.p.p.) non è sindacabile in cassazione nel procedimento di prevenzione salvo che si configuri l'assenza totale della motivazione; i ricorrenti non hanno prospettato tale situazione.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Applicato per le conseguenze dell'inammissibilità: condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria (qui determinata in euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende).

  • Giurisprudenza della Corte (Sez. U., n. 33451 del 29/05/2014 e Sez. U., n. 29541 del 16/07/2020)

    Richiamata per ribadire il principio che i limiti di ammissibilità dei motivi collegati alla motivazione non possono essere elusi invocando l'inosservanza di norme processuali; serve che la censura sia qualificabile come violazione di legge o che la motivazione sia del tutto inesistente o meramente apparente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione (misure di prevenzione) il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge: le censure che attaccano il merito della motivazione sono, di norma, inammissibili.
  • Se i beni oggetto di una misura di prevenzione sono già stati definitivamente confiscati in sede penale, il giudice delle misure di prevenzione prenderà atto dell'esecuzione penale e non riesaminerà quei beni nella decisione sulla prevenzione.
  • Per far valere l'effetto preclusivo o decisionale di precedenti provvedimenti è necessario allegare e specificare gli atti precedenti; le deduzioni prive di allegazione o di indicazione formale sono prive di autosufficienza e possono essere respinte.
  • Le doglianze di carenza o insufficienza della motivazione sono ammissibili in cassazione solo se si configurano come totale assenza di motivazione o motivazione meramente apparente, non come semplici critiche dell'apprezzamento del fatto o della prova.
  • L'inammissibilità del ricorso può comportare condanne alle spese processuali e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare attentamente l'ammissibilità e la forma delle doglianze prima di proporre ricorso per cassazione.

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