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Sentenza

Sentenza n. 2251/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'annullamento previa sospensione Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del silenzio rigetto formatosi sulla Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire finalizzata ad un accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 del fabbricato sito in Roma alla via del Pigneto 1, censito in catasto al foglio 623, p.lle 128 e 545 e depositata a mezzo pec in data 06.10.2023 all''Ufficio tecnico di Roma Capitale; - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguenziale o comune connesso E per la condanna di Roma Capitale al risarcimento di tutti danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto della illegittimità degli atti impugnati e del comportamento gravemente negligente della Amministrazione resistente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10.2.2025: Per l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, - del provvedimento di cui alla nota prot. 228117 del 19.11.2024 – comunicata a mezzo pec in pari data al tecnico di fiducia del ricorrente – con il quale è stata rigettata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività Alternativa al Permesso di Costruire finalizzata ad un accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. n. 380 del 6 giugno 2001 del fabbricato sito in Roma alla via Del Pigneto 1, censito in catasto al foglio 623, p.lle 128 e 545, datata 06.10.2023 e protocollata al Comune il 09.10.2023; - nonché della nota n. prot. 229817 del 21.11.2024 – depositata in giudizio dalla difesa di controparte in data 22.11.2024 – a firma del Responsabile del Procedimento, del Responsabile dell’Ufficio e del Direttore della Direzione Tecnica di Roma Capitale, nella parte in cui l’ente ritiene che il silenzio serbato sulla SCIA in sanatoria doveva intendersi come silenzio – rigetto; E per la condanna di Roma Capitale al risarcimento di tutti danni subiti e subendi dal ricorrente per effetto della illegittimità degli atti impugnati e del comportamento gravemente negligente della Amministrazione resistente.

Giustizia amministrativa202402365

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: silenzio-rigetto e successivo diniego espresso sulla SCIA alternativa al permesso di costruire finalizzata all’accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato inizialmente il silenzio-rigetto formatosi sulla SCIA alternativa al permesso di costruire, presentata il 6 ottobre 2023 per l’accertamento di conformità delle opere realizzate su un fabbricato sito in Roma, chiedendo anche il risarcimento dei danni. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo diniego espresso del 19 novembre 2024 e la nota con cui Roma Capitale aveva qualificato il precedente silenzio come silenzio-rigetto. Nel corso del giudizio il ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare e ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione di merito. Ai fini della soccombenza virtuale, il Collegio ha rilevato che una precedente DIA del 2011 era stata dichiarata inefficace e che l’ordine di rimozione delle opere abusive non era stato tempestivamente impugnato o eseguito. L’inottemperanza aveva determinato, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, l’acquisizione automatica del bene al patrimonio comunale. Il ricorrente aveva quindi perso la proprietà e la disponibilità dell’immobile e non era più legittimato a presentare istanze di accertamento di conformità. Le censure sull’assentibilità dell’intervento erano inoltre generiche e non supportate da elementi probatori. È stata altresì dedotta la violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990 per omessa comunicazione del preavviso di diniego, ma il giudice ha ritenuto la censura infondata perché il diniego di sanatoria edilizia è atto vincolato e l’omissione del preavviso non produce effetti vizianti ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso e i motivi aggiunti improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in ragione della dichiarazione del ricorrente. Tuttavia, per regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, ha sommariamente esaminato la fondatezza delle impugnazioni e le ha ritenute inammissibili e infondate. In particolare, ha affermato che l’effetto acquisitivo previsto dall’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001 si era prodotto automaticamente allo scadere del termine assegnato per demolire, mentre il successivo atto comunale di acquisizione aveva natura meramente dichiarativa. Di conseguenza, al momento della presentazione della nuova SCIA ex art. 36 d.P.R. 380/2001, il ricorrente non era più proprietario né titolare della disponibilità del bene e non aveva legittimazione a proporre l’istanza o a contestarne il diniego. La censura relativa all’art. 10-bis l. 241/1990 è stata respinta perché il diniego di sanatoria è vincolato e l’omissione del preavviso di rigetto non determina invalidità ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, liquidate in euro 4.000, oltre accessori, in favore di Roma Capitale.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse del ricorrente impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L’inottemperanza all’ordine di demolizione determina l’acquisizione automatica, ope legis, dell’immobile abusivo e dell’area di pertinenza al patrimonio comunale; il successivo atto di acquisizione ha natura dichiarativa.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    L’istanza di accertamento di conformità può essere proposta solo da un soggetto legittimato rispetto al bene; non può essere utilmente presentata dal precedente proprietario dopo l’acquisizione automatica dell’immobile al patrimonio comunale.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto non è stato ritenuto necessario in termini invalidanti nel procedimento di diniego della sanatoria edilizia.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    L’omessa comunicazione del preavviso di diniego non determina effetti vizianti quando il provvedimento di diniego edilizio in sanatoria è vincolato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, resa prima che la causa sia trattenuta in decisione, comporta l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse; il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
  • L’inottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine assegnato determina automaticamente, ai sensi dell’art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001, l’acquisizione dell’immobile abusivo e dell’area di pertinenza al patrimonio comunale; l’atto successivo di acquisizione ha natura dichiarativa e non costitutiva.
  • Dopo il perfezionamento dell’acquisizione automatica dell’immobile abusivo al patrimonio comunale, il precedente proprietario perde la disponibilità giuridica del bene e non è legittimato a presentare un’istanza di accertamento di conformità né a impugnare il diniego, tacito o espresso, dell’amministrazione.
  • La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l’invalidità del diniego di sanatoria edilizia quando il procedimento ha natura vincolata, trovando applicazione l’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
  • Anche quando il giudizio è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può esaminare sommariamente la fondatezza della pretesa ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSilenzio della pubblica amministrazioneVizi formali non invalidantiSopravvenuta carenza di interesse

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