Cassazione Civile, Ordinanza n. 25211/2023 del 24/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha recuperato un credito d'imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate, ritenuto indebitamente utilizzato in più annualità (2001-2004). La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo, tra l'altro, che il condono non impedisse la contestazione del credito, che la consegna dei beni acquisiti in leasing fosse anteriore alla data di efficacia della disciplina agevolativa e che non vi fossero violazioni dello Statuto del contribuente. In cassazione la società ha proposto tre motivi: 1) violazione dell'art. 9, commi 9 e 10, L. n. 289/2002, sostenendo che il condono avrebbe precluso ogni contestazione anche sui crediti; 2) violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, lamentando motivazione apparente sulla mancata applicazione del termine dilatorio di sessanta giorni tra PVC e avviso di accertamento; 3) violazione dell'art. 8 L. n. 388/2000, sostenendo che il momento rilevante per l'agevolazione fosse il collaudo e non la consegna, e che comunque dovessero essere agevolati tutti i beni acquisiti nel 2001.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, ma ha accolto il secondo motivo, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La cassazione è stata disposta perché la motivazione sul rispetto dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 era meramente apparente: la CTR si era limitata ad affermare l'assenza di violazioni senza spiegare se vi fosse stato accesso nei locali dell'impresa e se fosse stato rispettato il termine dilatorio previsto a pena di nullità.
Norme richiamate
art. 9, commi 9 e 10, L. 27 dicembre 2002, n. 289
Il condono fiscale elide i debiti del contribuente verso l'erario, ma non impedisce all'Ufficio di contestare i crediti esposti dal contribuente.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
Il termine dilatorio di sessanta giorni dalla conclusione della verifica per l'emissione dell'avviso di accertamento è rilevante e la sua eventuale violazione può determinare nullità; la sentenza che esclude la violazione deve darne adeguata motivazione.
art. 8 L. 23 dicembre 2000, n. 388
La censura riguardava il momento rilevante per verificare l'agevolabilità dell'investimento (consegna dei beni o collaudo), ma la Corte non si pronuncia nel merito per assorbimento.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro invocato per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro invocato per la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 12 L. 27 luglio 2000, n. 212
La Corte richiama in particolare il comma 7 e il relativo termine dilatorio, quale presidio procedimentale la cui omissione va verificata e motivata.
art. 8 della L. n. 388 del 2000
Norma agevolativa richiamata per individuare il momento di maturazione del credito d'imposta; questione rimasta assorbita.
art. 360 c.p.c.
Disposizione generale sul ricorso per cassazione, evocata unitamente ai singoli numeri del primo comma.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla per error in procedendo, quando il giudice afferma conclusioni apodittiche senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito, lasciando all'interprete il compito di colmarne le lacune con congetture.
- In materia di accertamento tributario, il giudice di merito deve spiegare in modo specifico perché escluda la violazione dello Statuto del contribuente, soprattutto quando siano prospettate questioni sull'accesso nei locali e sul rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni ex art. 12, comma 7, L. n. 212/2000.
- Il condono fiscale che estingue il debito del contribuente non comporta automaticamente l'intangibilità di ogni posizione creditoria esposta dal medesimo, potendo l'Ufficio contestare la spettanza dei crediti utilizzati in compensazione o indicati dal contribuente.
- Quando una questione di legittimità dell'avviso di accertamento è assorbente e la sentenza di merito è nulla per motivazione apparente, le ulteriori censure restano assorbite e il giudice di rinvio dovrà riesaminare la controversia alla luce del vizio rilevato.
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