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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31014/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato condannato in primo grado e in appello per un episodio avvenuto alle28099uscita di un bar: secondo la ricostruzione dei giudici di merito, dopo aver subito una rapina da parte di due ignoti e dopo un successivo scontro con due avventori intervenuti sul posto, le28099imputato si sarebbe allontanato, si sarebbe procurato una pistola e, dopo circa trenta minuti, avrebbe esploso vari colpi verso il locale, ferendo una persona. In sede di legittimite0 il ricorso ha dedotto un solo motivo, centrato sulla motivazione del diniego della circostanza attenuante della provocazione: si assumeva che la Corte di appello avesse illogicamente escluso la provocazione ritenendo che la reazione fosse stata indirizzata contro soggetti estranei alla rapina, mentre dagli atti allegati emergerebbe che quei due soggetti avrebbero aggredito l'imputato con corpi contundenti; inoltre si sosteneva che il lasso di tempo di circa trenta minuti non fosse, in concreto, sufficiente a spezzare il nesso tra il fatto ingiusto e la reazione, considerata la forte agitazione, la rapina subita e l'eventuale impossibilite0 dell'imputato di comprendere subito che i due non fossero complici dei rapinatori.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha confermato la motivazione della Corte di appello sul mancato riconoscimento della provocazione, evidenziando che: i due avventori contro cui fu diretta la reazione erano risultati estranei alla rapina; non vi era alcun elemento concreto per ritenerli complici dei rapinatori; l'imputato non li colpec nell'immediatezza del loro intervento, ma solo dopo circa trenta minuti, tempo durante il quale si era allontanato e si era procurato un'arma; la reazione, inoltre, era sproporzionata rispetto al fatto asseritamente provocatorio, essendo consistita nell'esplosione di circa sette colpi di pistola ad altezza d'uomo, con lesione di una delle persone offese. La Corte ha quindi escluso il travisamento della prova e ha applicato il principio per cui la provocazione non sussiste quando il fatto apparentemente ingiusto sia a sua volta determinato dal comportamento dell'agente o quando la reazione sia separata da una significativa cesura temporale e appaia manifestamente sproporzionata. L'imputato e8 stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • artt. 56, 575, 577, primo comma, n. 1, c.p.

    richiamati come base della condanna per tentato omicidio aggravato contestato al capo A; la Corte non ne discute nel merito, poiche9 il ricorso riguarda solo la provocazione.

  • art. 585 c.p.

    richiamato insieme agli artt. 56 e 575 c.p. per la fattispecie contestata al capo A, quale aggravante riferita al delitto tentato.

  • artt. 2, 4 e 7 l. n. 895 del 1967

    richiamati per i reati in materia di armi contestati al capo B; la sentenza di legittimite0 non ne affronta il contenuto sostanziale.

  • art. 61, primo comma, n. 1, c.p.

    aggravante esclusa in appello; il provvedimento lo menziona solo per dare conto della pena irrogata.

  • art. 62, n. 2, c.p.

    norma sulla provocazione; la Corte ribadisce che richiede un fatto ingiusto altrui, un nesso causale con lo stato d'ira e una reazione non marcatamente sproporzionata, oltre a un sufficiente ravvicinamento temporale.

  • art. 52 d.lgs. 196/03

    richiamato nel dispositivo finale in tema di omessa diffusione dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La circostanza attenuante della provocazione presuppone che la reazione dell'agente sia causalmente ricollegabile al fatto ingiusto altrui; se la reazione e8 diretta contro soggetti diversi da quelli che hanno posto in essere il fatto provocatorio, il requisito causale puf2 venire meno.
  • La provocazione non puf2 essere riconosciuta quando il fatto apparentemente ingiusto del terzo sia a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente oppure si inserisca in una sequenza di provocazioni reciproche.
  • Una significativa cesura temporale tra fatto asseritamente provocatorio e reazione violenta puf2 interrompere il nesso causale necessario per l'attenuante, specie quando l'agente si allontani, si deliberi e si procuri un'arma prima di reagire.
  • Ai fini della provocazione non e8 necessaria una rigorosa proporzione matematica tra offesa e reazione, ma la risposta deve restare ragionevolmente adeguata alla gravite0 del fatto ingiusto; una reazione manifestamente sproporzionata puf2 escludere il nesso causale e dunque l'attenuante.
  • In sede di legittimite0, il travisamento della prova non sussiste quando la ricostruzione dei giudici di merito trovi adeguato riscontro in pif9 fonti convergenti, come videosorveglianza, testimonianze e referti, e la doglianza difensiva si risolva in una diversa lettura del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieCause di giustificazioneOmicidioDetenzione di armi
RamiParte generaleDelitti contro la personaArmi
SottomaterieLegittima difesa
IstitutiNesso di causalitàOnere della prova

Testo integrale

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