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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11497/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stata quindi confermata la condanna già pronunciata in appello per evasione in continuazione, senza riesame nel merito delle censure sulla particolare tenuità del fatto e sulla recidiva.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza impugnata riguarda una condanna per evasione, ritenuta in appello in continuità con una condotta posta in essere in presenza di precedenti penali rilevanti e mentre l'imputato era sottoposto a detenzione domiciliare. Il ricorrente ha proposto due motivi: con il primo ha censurato l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; con il secondo ha contestato la mancata esclusione della recidiva semplice. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché generici, aspecifici e meramente reiterativi di censure già formulate in appello e disattese con motivazione ritenuta logica e coerente, valorizzando la gravità del fatto e dei precedenti penali.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    Richiamato come base del vincolo della continuazione della condotta contestata nella sentenza impugnata.

  • art. 385 c.p.

    Norma incriminatrice dell'evasione posta a fondamento della condanna confermata in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La dedotta causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non scrutinabile in cassazione perché la censura era generica e riproduttiva di una doglianza già respinta in appello.

  • art. 99 c.p.

    La recidiva semplice è stata oggetto di censura difensiva; la Corte ha rilevato che la doglianza era aspecifica e già disattesa in appello sulla base della gravità dei precedenti penali.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre pedissequamente una censura già proposta in appello, senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione di rigetto resa dal giudice di merito.
  • La doglianza relativa alla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere sorretta da un'effettiva critica della motivazione che escluda la tenuità in relazione alla gravità concreta del fatto e ai precedenti dell'imputato; in mancanza, il motivo è generico e inammissibile.
  • La contestazione sulla recidiva deve essere specifica e misurarsi con le ragioni con cui il giudice di merito ha valorizzato la gravità dei precedenti penali; una censura meramente assertiva o reiterativa non supera il vaglio di ammissibilità.
  • Quando il giudice di merito ha fornito una motivazione logica e coerente sulla gravità del fatto e sulla rilevanza dei precedenti penali, la Corte di cassazione non può essere investita di un riesame del merito sotto forma di critica generica alle valutazioni già compiute.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniEvasione
RamiProcesso penaleReati contro l'amministrazione della giustizia
IstitutiPrescrizione del reatoParticolare tenuità del fattoRecidiva

Testo integrale

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