Cassazione Penale, Sentenza n. 41824/2023 del 13/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione dell'ordinanza che ha revocato l'affidamento in prova ai servizi sociali e ha disposto la prosecuzione dell'espiazione della pena in regime carcerario. La ricorrente, tramite difensore, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (in particolare rispetto agli artt. 47 e 51-ter Ord. pen.), sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente valutato il lungo percorso esecutivo positivo, l'assenza di profili di pericolosità e le precedenti concessioni di benefici (anche liberazione anticipata), e che avrebbe dovuto motivare meglio il rifiuto di sostituire la misura revocata con la detenzione domiciliare.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il Tribunale di sorveglianza ha correttamente esercitato il potere discrezionale riconosciuto dall'art. 51-ter Ord. pen.: ha motivato, seppure in maniera sintetica ma logica e coerente, la scelta di revocare l'affidamento in prova e di ripristinare il regime detentivo alla luce di comportamenti negativi della condannata (interruzione del rapporto con l'UEPE e cessazione dell'attività lavorativa prevista dal programma), indicativi di disinteresse verso gli obiettivi del programma e di incapacità a rispettare prescrizioni anche meno invasive. Ha inoltre considerato rilevante la gravità del reato e la severità della pena (10 anni) nel valutare l'incompatibilità con qualunque misura alternativa, compresa la detenzione domiciliare. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 51-ter Ordinamento penitenziario
La norma, anche alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 123/2018, consente al Tribunale di sorveglianza, ricevuta la comunicazione del magistrato di sorveglianza, di revocare, proseguire o sostituire la misura alternativa in caso di comportamenti negativi; la Corte ha ritenuto che tale potere discrezionale sia stato correttamente esercitato nel caso concreto.
art. 47 Ordinamento penitenziario
La ricorrente richiamava la norma, ma dal testo della sentenza non emerge una specifica interpretazione giurisprudenziale di questa disposizione; pertanto la Corte non l'ha ritenuta determinante nella decisione emessa.
d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, art. 5, comma 1, lett. b)
Norma richiamata in quanto ha modificato il testo dell'art. 51-ter; la Corte ha usato tale quadro normativo per confermare il potere discrezionale del Tribunale di sorveglianza.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il Tribunale di sorveglianza ha poteri discrezionali (art. 51-ter) non solo di revoca ma anche di proseguire o sostituire misure alternative; la valutazione dei comportamenti del condannato è centrale e può giustificare la revoca anche quando siano stati precedentemente concessi benefici.
- La cessazione del rapporto con l'UEPE e l'interruzione ingiustificata dell'attività di lavoro prevista dal programma costituiscono elementi forti per ritenere che il soggetto non sia incline al rispetto delle prescrizioni e giustifichino la revoca dell'affidamento.
- La gravità del reato e l'entità della pena concorrente possono influire negativamente sul giudizio prognostico circa l'applicabilità di misure alternative, anche più contenitive come la detenzione domiciliare.
- Il Tribunale non è tenuto a una motivazione ampia e prolissa: la motivazione può essere sintetica purché logica, coerente e idonea a mostrare il fondamento della decisione rispetto alle condotte contestate.
- Il percorso positivo pregresso del condannato (anche precedenti benefici) viene preso in considerazione, ma non è decisivo se emergono comportamenti recenti che dimostrano incapacità o disinteresse al rispetto delle prescrizioni.
- In situazioni analoghe, per ottenere la sostituzione della misura revocata con una meno afflittiva il difensore deve fornire elementi concreti e aggiornati che dimostrino la capacità del soggetto di osservare le prescrizioni (es. comprovata attività lavorativa, adesione all'azione rieducativa, costante rapporto con UEPE), altrimenti la discrezionalità del Tribunale favorisce il ripristino della detenzione.
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