Sentenza n. 3027/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della sopravvenuta cessazione dell’interesse alla decisione dell’appello e lo ha dichiarato improcedibile. Non ha esaminato nel merito le censure rivolte contro la graduatoria, la valutazione comparativa, la relazione finale e i verbali della commissione. Le spese del grado sono state compensate tra le parti in ragione della peculiarità della fattispecie.
Atto impugnato: sentenza del TAR Sardegna n. 76/2025, che aveva respinto il ricorso contro l’approvazione degli atti della valutazione comparativa per un posto di professore universitario di prima fascia
Esito
Favorevole al resistente (università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato in primo grado il decreto rettorale di approvazione degli atti della valutazione comparativa per l’assegnazione di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, contestando la collocazione del controinteressato al primo posto della graduatoria in luogo del ricorrente. L’impugnazione era stata estesa alla relazione finale, ai verbali della commissione e ai relativi allegati, nonché agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso. In appello, il candidato ha chiesto la riforma della sentenza; successivamente, con nota del 18 febbraio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e ha chiesto la declaratoria di improcedibilità, con compensazione delle spese. L’Università ha aderito alla richiesta.
Massime di principio
- La dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione da parte dell’appellante comporta la dichiarazione di improcedibilità dell’appello quando non residui un interesse concreto e attuale alla pronuncia.
- In caso di improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non procede all’esame nel merito delle censure rivolte contro la sentenza di primo grado e contro gli atti amministrativi impugnati.
- La regolazione delle spese può essere effettuata mediante compensazione tra le parti quando la peculiarità della fattispecie lo giustifichi.
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