Cassazione Penale, Sentenza n. 23744/2024 del 13/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la loro responsabilità per reati di usura (capo B, C, G) in parte estinti per prescrizione sino all'8/12/2005 e, dopo aver riconosciuto circostanze attenuanti a taluni, rideterminato le pene. Le censure principali: 1) vizio di valutazione e insufficienza della prova basata soprattutto sulle dichiarazioni della persona offesa (Domenico Vigliotta); 2) inutilizzabilità degli appunti/prospetti in formato Excel e di altri documenti prodotto come preformati; 3) contestazione della attendibilità del denunciante, anche per interessi personali o incongruenze temporali nelle denunce; 4) errori sul calcolo della prescrizione; 5) violazione del principio del ne bis in idem e illegittima riapertura/iscrizione di nuovi procedimenti oltre i termini delle indagini preliminari; 6) mancata acquisizione di prove (richiesta di consulenza tecnica) e omessa applicazione di norme procedurali (art. 521 c.p.p., art. 495 c.p.p. ecc.); 7) vizi di travisamento della fattispecie rispetto al capo d'imputazione (divergenze temporali e quantitative).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i ricorsi sono generici e si limitano a chiedere una rivalutazione del merito probatorio senza indicare vizi di legittimità specifici; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa la credibilità della persona offesa e l'utilizzabilità degli appunti/prospetti come ausilio alla memoria acquisiti attraverso l'esame del teste (garantito il contraddittorio). Sul tema della prescrizione la Corte ha osservato che i calcoli proposti risultano indimostrati e non incidono sulla validità della sentenza, considerata l'esistenza di sospensioni. Quanto alle richieste di consulenze peritali in sede di appello, la mancata nomina è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è motivo di cassazione quando la questione non sia decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Conseguenze pratiche: dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di euro 3000 alla cassa delle ammende e al rimborso alla parte civile delle spese del grado pari a euro 3.167 oltre accessori di legge. (La Corte d'appello, nel giudizio di merito, aveva già dichiarato estinti per prescrizione gli episodi sino al 8/12/2005 e rideterminato le pene per i residui episodi.)
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Limiti al sindacato della Cassazione: non è ammesso un ricorso che chieda una riconsiderazione del merito probatorio; la Corte di legittimità controlla vizi di diritto e correttezza logico-giuridica della motivazione, non rivaluta autonomamente le prove.
art. 499, comma 5, c.p.p.
Consente la consultazione da parte del teste di appunti in aiuto della memoria; la Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo di prospetti/excel redatti a partire dagli appunti del denunciante se acquisiti tramite l'esame del teste e nel pieno contraddittorio.
art. 514 c.p.p.
Il divieto di lettura meccanica di documenti non si applica quando il documento è utilizzato come ausilio alla memoria del teste e il suo contenuto è acquisito attraverso esame e controesame, garantendo il contraddittorio.
art. 495, comma 2, c.p.p.
Riguarda le prove a discarico decisive; la Corte osserva che l'invocata perizia in appello non è una prova a discarico decisiva di tal genere e la mancata perizia non costituisce motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d).
art. 234 c.p.p.
Norme sulla utilizzabilità dei documenti; la Corte ha ritenuto che i prospetti erano collegati agli appunti manoscritti del denunciante e quindi assimilabili a dichiarazioni dibattimentali acquisite correttamente.
art. 521 c.p.p.
Richiamato dai ricorrenti per presunta difformità tra capo d'imputazione e fatto giudicato; la Corte ha ritenuto invece che l'imputazione era sufficientemente precisa e che non sussisteva sostanziale difformità tale da configurare violazione rilevante.
art. 644 c.p.
Richiamato nella censura relativa alla fattispecie di usura; la Corte ha valutato la coerenza del quadro probatorio con la fattispecie contestata e non ha ravvisato errori per cassazione.
art. 192 e art. 530 c.p.p. (richiesti in ricorso)
Citate dai ricorrenti in tema di valutazione della prova e motivazione; la Corte ha ritenuto che le valutazioni dei giudici di merito rispettano i criteri di motivazione e non ricadono in vizi di diritto rilevanti in cassazione.
art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.
La Corte ricorda che la mancata nomina di una perizia non costituisce motivo di cassazione quando non si tratti di prova a discarico decisiva prevista dall'art. 495, comma 2.
Massime di principio
- Un ricorso in Cassazione che si limiti a chiedere una diversa valutazione delle prove di merito senza indicare vizi di legittimità specifici è inammissibile.
- La deposizione della persona offesa può da sola reggere una condanna se la sua credibilità è valutata in modo approfondito e la dichiarazione è supportata da riscontri (appunti, titoli di credito compatibili, assenza di spiegazioni alternative).
- Prospetti o documenti redatti dal denunciante e consultati dal teste in udienza possono essere utilizzati come "aiuto memoria" (art.499 c.p.p.) se il loro contenuto è acquisito tramite esame e controesame che garantiscano il contraddittorio; la loro mera presenza nel fascicolo non ne impedisce l'utilizzo se è stata data la possibilità di verifica in dibattimento.
- La mancata esecuzione di una consulenza tecnica in sede di appello rientra nella discrezionalità del giudice e, salvo che si tratti di prova a discarico decisiva, non è motivo procedurale di cassazione.
- Le doglianze relative al ne bis in idem richiedono una precisa comparazione degli oggetti dei procedimenti; divergenze valutative tra giudici su aspetti di merito non costituiscono automaticamente conflitto col giudicato.
- Contestazioni sulla prescrizione basate su calcoli ipotetici e senza considerare sospensioni processuali non incidono sull'efficacia della sentenza e non sono di per sé idonee a determinare l'accoglimento del ricorso.
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