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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23744/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la loro responsabilità per reati di usura (capo B, C, G) in parte estinti per prescrizione sino all'8/12/2005 e, dopo aver riconosciuto circostanze attenuanti a taluni, rideterminato le pene. Le censure principali: 1) vizio di valutazione e insufficienza della prova basata soprattutto sulle dichiarazioni della persona offesa (Domenico Vigliotta); 2) inutilizzabilità degli appunti/prospetti in formato Excel e di altri documenti prodotto come preformati; 3) contestazione della attendibilità del denunciante, anche per interessi personali o incongruenze temporali nelle denunce; 4) errori sul calcolo della prescrizione; 5) violazione del principio del ne bis in idem e illegittima riapertura/iscrizione di nuovi procedimenti oltre i termini delle indagini preliminari; 6) mancata acquisizione di prove (richiesta di consulenza tecnica) e omessa applicazione di norme procedurali (art. 521 c.p.p., art. 495 c.p.p. ecc.); 7) vizi di travisamento della fattispecie rispetto al capo d'imputazione (divergenze temporali e quantitative).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i ricorsi sono generici e si limitano a chiedere una rivalutazione del merito probatorio senza indicare vizi di legittimità specifici; la Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito circa la credibilità della persona offesa e l'utilizzabilità degli appunti/prospetti come ausilio alla memoria acquisiti attraverso l'esame del teste (garantito il contraddittorio). Sul tema della prescrizione la Corte ha osservato che i calcoli proposti risultano indimostrati e non incidono sulla validità della sentenza, considerata l'esistenza di sospensioni. Quanto alle richieste di consulenze peritali in sede di appello, la mancata nomina è rimessa alla discrezionalità del giudice e non è motivo di cassazione quando la questione non sia decisiva ai sensi dell'art. 606 c.p.p. Conseguenze pratiche: dichiarata l'inammissibilità dei ricorsi; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di una somma di euro 3000 alla cassa delle ammende e al rimborso alla parte civile delle spese del grado pari a euro 3.167 oltre accessori di legge. (La Corte d'appello, nel giudizio di merito, aveva già dichiarato estinti per prescrizione gli episodi sino al 8/12/2005 e rideterminato le pene per i residui episodi.)

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Limiti al sindacato della Cassazione: non è ammesso un ricorso che chieda una riconsiderazione del merito probatorio; la Corte di legittimità controlla vizi di diritto e correttezza logico-giuridica della motivazione, non rivaluta autonomamente le prove.

  • art. 499, comma 5, c.p.p.

    Consente la consultazione da parte del teste di appunti in aiuto della memoria; la Corte ha ritenuto ammissibile l'utilizzo di prospetti/excel redatti a partire dagli appunti del denunciante se acquisiti tramite l'esame del teste e nel pieno contraddittorio.

  • art. 514 c.p.p.

    Il divieto di lettura meccanica di documenti non si applica quando il documento è utilizzato come ausilio alla memoria del teste e il suo contenuto è acquisito attraverso esame e controesame, garantendo il contraddittorio.

  • art. 495, comma 2, c.p.p.

    Riguarda le prove a discarico decisive; la Corte osserva che l'invocata perizia in appello non è una prova a discarico decisiva di tal genere e la mancata perizia non costituisce motivo di cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d).

  • art. 234 c.p.p.

    Norme sulla utilizzabilità dei documenti; la Corte ha ritenuto che i prospetti erano collegati agli appunti manoscritti del denunciante e quindi assimilabili a dichiarazioni dibattimentali acquisite correttamente.

  • art. 521 c.p.p.

    Richiamato dai ricorrenti per presunta difformità tra capo d'imputazione e fatto giudicato; la Corte ha ritenuto invece che l'imputazione era sufficientemente precisa e che non sussisteva sostanziale difformità tale da configurare violazione rilevante.

  • art. 644 c.p.

    Richiamato nella censura relativa alla fattispecie di usura; la Corte ha valutato la coerenza del quadro probatorio con la fattispecie contestata e non ha ravvisato errori per cassazione.

  • art. 192 e art. 530 c.p.p. (richiesti in ricorso)

    Citate dai ricorrenti in tema di valutazione della prova e motivazione; la Corte ha ritenuto che le valutazioni dei giudici di merito rispettano i criteri di motivazione e non ricadono in vizi di diritto rilevanti in cassazione.

  • art. 606, comma 1, lett. d) c.p.p.

    La Corte ricorda che la mancata nomina di una perizia non costituisce motivo di cassazione quando non si tratti di prova a discarico decisiva prevista dall'art. 495, comma 2.

Massime di principio

  • Un ricorso in Cassazione che si limiti a chiedere una diversa valutazione delle prove di merito senza indicare vizi di legittimità specifici è inammissibile.
  • La deposizione della persona offesa può da sola reggere una condanna se la sua credibilità è valutata in modo approfondito e la dichiarazione è supportata da riscontri (appunti, titoli di credito compatibili, assenza di spiegazioni alternative).
  • Prospetti o documenti redatti dal denunciante e consultati dal teste in udienza possono essere utilizzati come "aiuto memoria" (art.499 c.p.p.) se il loro contenuto è acquisito tramite esame e controesame che garantiscano il contraddittorio; la loro mera presenza nel fascicolo non ne impedisce l'utilizzo se è stata data la possibilità di verifica in dibattimento.
  • La mancata esecuzione di una consulenza tecnica in sede di appello rientra nella discrezionalità del giudice e, salvo che si tratti di prova a discarico decisiva, non è motivo procedurale di cassazione.
  • Le doglianze relative al ne bis in idem richiedono una precisa comparazione degli oggetti dei procedimenti; divergenze valutative tra giudici su aspetti di merito non costituiscono automaticamente conflitto col giudicato.
  • Contestazioni sulla prescrizione basate su calcoli ipotetici e senza considerare sospensioni processuali non incidono sull'efficacia della sentenza e non sono di per sé idonee a determinare l'accoglimento del ricorso.

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