Cassazione Civile, Ordinanza n. 33971/2023 del 05/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dalla nuda proprietaria di un appartamento con terrazzo e diritti sul cortile comune, che lamentava la realizzazione, da parte del proprietario del fondo confinante, di opere sul muro di recinzione del terrazzo e l’apposizione di un cancello nel cortile, con conseguente ostacolo al passaggio e all’esercizio del diritto di comproprietà. In primo grado venivano accolte in parte le domande di ripristino e di indennità per comunione forzosa del muro. La Corte d’appello riformava quasi integralmente la decisione, ritenendo non provata la qualità di proprietario del convenuto sulla base della tardività e dell’assenza di attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di usucapione prodotta dall’attrice. In cassazione l’attrice ha dedotto: 1) confusione tra legittimazione ad agire/contraddire e titolarità del diritto; 2) violazione delle regole sulla prova, per non avere la Corte considerato altri elementi istruttori (fotografie, testi, dichiarazioni del convenuto, richiesta di esibizione di documenti); 3) erronea lettura dell’interrogatorio formale, ove il convenuto avrebbe comunque ammesso l’acquisto per usucapione; 4) erronea ritenuta tardività della produzione documentale; 5) inutile pretesa dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di usucapione, trattandosi di documento invocato solo come elemento probatorio della qualità del convenuto e non come giudicato inter partes.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondati anche i profili connessi di cui ai motivi secondo e terzo, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse confuso la legittimazione passiva con la titolarità passiva del diritto reale, dovendo invece distinguere tra allegazione della qualità del convenuto ai fini della legittimazione e accertamento effettivo della sua titolarità ai fini del merito. Ha inoltre osservato che la Corte territoriale aveva valutato solo uno degli elementi probatori, senza riesaminare l’intero compendio istruttorio, e che la mancata attestazione del giudicato della sentenza di usucapione era irrilevante, poiché quel provvedimento era stato prodotto solo come elemento indiziario della qualità proprietaria del convenuto. I motivi quarto e quinto sono stati assorbiti. Il giudice del rinvio dovrà rivalutare la titolarità passiva del convenuto e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 75 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel contestare la confusione tra capacità di stare in giudizio e titolarità del diritto dedotto
art. 81 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente nel medesimo contesto sulla legittimazione processuale
art. 2697 c.c.
richiamato per censurare il riparto e l’applicazione dell’onere della prova sulla qualità di proprietario del convenuto
art. 116 c.p.c.
richiamato per denunciare un’erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito
art. 228 c.p.c.
richiamato per contestare la lettura dell’interrogatorio formale del convenuto
art. 184 c.p.c.
richiamato per sostenere la tempestività delle produzioni istruttorie e delle richieste di prova
art. 184 bis c.p.c.
richiamato nel contestare la pretesa tardività della produzione documentale
art. 123 disp. att. c.p.c.
richiamato per negare la necessità dell’attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di usucapione
art. 874 c.c.
richiamato nella decisione di primo grado per l’indennità dovuta in caso di comunione forzosa del muro
art. 345 c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che, ratione temporis, la produzione documentale andava vagliata secondo il regime previgente e il parametro dell’indispensabilità
art. 167 c.p.c.
richiamato per affermare il dovere del convenuto di prendere tempestivamente posizione sui fatti posti a fondamento della domanda
Massime di principio
- Ai fini della legittimazione ad agire o a contraddire rileva la sola prospettazione dei fatti contenuta nella domanda: il convenuto è legittimato passivamente se l’attore gli attribuisce la titolarità della situazione passiva, senza che ciò comporti ancora prova della titolarità effettiva.
- La titolarità sostanziale del diritto o della posizione passiva è questione di merito, diversa dalla legittimazione processuale, e deve essere accertata alla luce dell’intero compendio probatorio, non di un solo elemento isolato.
- Il giudice d’appello, in presenza di impugnazione devolutiva, non può confermare il rigetto della domanda limitandosi a negare efficacia a una prova specifica, ma deve esaminare e motivare su tutti gli elementi istruttori rilevanti dedotti dalle parti.
- Nel regime previgente dell’art. 345 c.p.c., la produzione documentale in appello va valutata secondo il criterio dell’indispensabilità, non in base a un automatismo di inammissibilità fondato solo sulla tardività formale.
- Se un documento è prodotto non per far valere un giudicato tra le parti, ma come mero elemento probatorio della titolarità di fatto di una posizione giuridica, la mancanza dell’attestazione di passaggio in giudicato non ne esclude automaticamente la rilevanza probatoria.
- La non contestazione e le difese incompatibili del convenuto possono assumere rilievo nella verifica della titolarità sostanziale, una volta superato il piano meramente processuale della legittimazione.
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