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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00767/2023 del 12/01/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un dipendente per l’asserita appropriazione di 240 buste di plastica di modico valore presso lo stabilimento aziendale. I giudici di merito avevano ritenuto provato il fatto, ma avevano dichiarato illegittimo il recesso per sproporzione tra infrazione e sanzione, applicando la tutela indennitaria di cui all’art. 18, comma 5, L. 300/1970. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi, contestando: la prova del fatto e la sua riferibilità a beni aziendali; la valutazione sulla gravità della condotta e sulla proporzionalità della sanzione; la sussistenza di giusta causa o giustificato motivo soggettivo; l’uso delle prove e l’omesso esame di fatti ritenuti decisivi; l’omessa pronuncia sulle spese di primo grado. La società ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso. Ha ritenuto che i motivi non si confrontassero con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, che non aveva affermato la legittimità del licenziamento ma, al contrario, la sua illegittimità per insussistenza degli estremi di giusta causa/giustificato motivo soggettivo, applicando la tutela prevista dall’art. 18, comma 5, L. 300/1970. Le doglianze su prova, gravità del fatto, proporzionalità e valutazione del materiale istruttorio sono state giudicate inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito. Anche la censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile per difetto di specifica indicazione di come la questione fosse stata devoluta al giudice di appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dal ricorrente in tema di riparto dell’onere della prova; la Corte non ne esamina il merito perché le censure non si confrontano con la ratio decidendi e tendono a rivalutare i fatti accertati.

  • art. 2106 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la sproporzione della sanzione disciplinare; la Corte rileva che la doglianza non coglie la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 7, L. 300/1970

    Invocato per contestare il procedimento disciplinare e la sanzione; la censura è dichiarata inammissibile perché diretta a contestare l’accertamento di merito.

  • art. 18, commi 4 e 5, L. 300/1970

    La Corte ricorda che il comma 5 disciplina l’ipotesi in cui non ricorrano giusta causa o giustificato motivo soggettivo; in caso di sproporzione tra infrazione accertata e sanzione, se la condotta non rientra tra quelle punite con sanzione conservativa dal contratto collettivo, si applica la tutela indennitaria del comma 5.

  • art. 5, L. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente in tema di prova del giustificato motivo/giusta causa; la Corte non accoglie la censura perché inerente all’accertamento del fatto.

  • art. 2, comma 2, L. 604/1966

    Richiamato dal ricorrente insieme all’art. 5 L. 604/1966; nessuna autonoma specificazione della Corte sul punto, poiché il motivo è ritenuto inammissibile.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la norma riguarda il criterio di valutazione delle prove e non consente in cassazione di censurare la mera valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato per contestare l’uso delle prove; la Corte precisa che la norma vieta al giudice di fondare la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei casi consentiti, ma non consente di sindacare il modo in cui le prove sono state valutate.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    Menziionato come possibile vizio motivazionale, non dedotto nel caso; la Corte richiama che il controllo di legittimità sulla motivazione può operare nei limiti previsti dalla norma.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte precisa che il vizio deducibile è l’omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso, non la censura su fatti secondari o meramente probatori.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • legge n. 92 del 2012

    Citata come legge che ha modificato l’art. 18 dello Statuto dei lavoratori e, nel caso concreto, ha portato all’applicazione del regime dell’indennità risarcitoria del comma 5.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il ricorso è inammissibile se le censure non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e presuppongono una motivazione diversa da quella effettivamente adottata dal giudice di merito.
  • Il controllo della Cassazione non può risolversi in una nuova valutazione delle prove o dei fatti accertati: le doglianze che mirano a rimettere in discussione il merito sono inammissibili.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non introdotte nel processo o attribuito alle prove un valore legale diverso da quello previsto; non è invece deducibile per contestare la mera apprezzamento del materiale probatorio.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l’omesso esame di un fatto storico decisivo, non di circostanze secondarie o meramente indiziarie dedotte a supporto della prova.
  • In materia di licenziamento disciplinare, quando la condotta accertata è ritenuta sproporzionata rispetto alla sanzione espulsiva e non è contemplata dal contratto collettivo tra quelle punibili con sanzione conservativa, può trovare applicazione la tutela indennitaria prevista dall’art. 18, comma 5, L. 300/1970.
  • La censura relativa alla regolazione delle spese processuali è inammissibile se il ricorrente non specifica in modo puntuale dove e come la questione sia stata dedotta nel giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaGiustificato motivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullità

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