Sentenza n. 394/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 23/2025 del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, pubblicata in data 15.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice in ottemperanza)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pesaro, Sezione Lavoro, pubblicata il 15 gennaio 2025 e regolarmente notificata all'Amministrazione. La pronuncia aveva riconosciuto il diritto della ricorrente a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici individuati nella sentenza, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale e ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all'Amministrazione, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il giudicato non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva contestato la pretesa. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Pesaro, salvo lo scomputo delle somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli il compito di provvedere entro i successivi 120 giorni, anche adottando gli atti contabili e organizzativi necessari. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali del 15%, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del giudice ordinario, del quale è stata chiesta l'esecuzione.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso di ottemperanza è stato ritenuto procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione.
art. 93 c.p.c.
Richiamato per la distrazione delle spese a favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
art. 39 c.p.a.
Richiamato quale disposizione applicabile al processo amministrativo per la distrazione delle spese ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Accertata la mancata esecuzione del giudicato e in assenza di contestazioni dell'amministrazione sulla spettanza o sull'azionabilità della pretesa, il giudice dell'ottemperanza deve dichiarare l'inadempimento e ordinare l'integrale esecuzione del titolo, detraendo le somme eventualmente già corrisposte.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, condizionandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato.
- L'amministrazione che, al momento della proposizione del ricorso di ottemperanza, non abbia eseguito il giudicato è tenuta al pagamento delle spese del relativo giudizio, anche qualora si costituisca soltanto formalmente.
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