Cassazione Civile, Ordinanza n. 06665/2026 del 20/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una società è stata assoggettata a liquidazione giudiziale su ricorso di un creditore. In reclamo la società ha contestato: la nullità della notifica del ricorso introduttivo, anche prospettando questioni di legittimità costituzionale di norme del CCII; il mancato superamento della soglia debitoria per l’apertura della procedura; la prescrizione del credito del creditore istante; l’insussistenza dello stato di insolvenza. La corte d’appello ha rigettato il reclamo e la società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: con i primi tre ha censurato la declaratoria di inammissibilità e poi di infondatezza dell’eccezione di prescrizione, sostenendo che nel reclamo ex art. 51 CCII sia possibile dedurre per la prima volta anche tale eccezione e che la costituzione in mora andasse valutata secondo le norme sulla notificazione degli atti recettizi; con il quarto ha contestato l’accertamento del superamento della soglia di € 30.000,00, ritenendo che la concreta esigibilità e attualità dei crediti dovessero essere verificate d’ufficio dal tribunale e non rinviate allo stato passivo; con il quinto ha contestato l’accertamento dello stato di insolvenza, assumendo che esso fosse stato fondato su documenti provenienti dalla fase di accertamento del passivo e non già su prove acquisite nella fase pre-liquidatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l’eccezione di prescrizione del credito dell’istante, essendo eccezione in senso stretto e incidente sulla legittimazione attiva del creditore, non può essere proposta per la prima volta nel giudizio di reclamo ex art. 51 CCII, salvo che la mancata partecipazione del debitore alla fase di apertura della liquidazione giudiziale derivi da violazione delle regole del contraddittorio. Ha dichiarato assorbiti i motivi secondo e terzo per effetto dell’infondatezza del primo. Ha poi dichiarato inammissibili il quarto e il quinto motivo perché diretti a censurare il merito dell’accertamento e la valutazione delle prove senza una reale critica della ratio decidendi; in particolare, ha preso atto che la corte territoriale aveva già accertato il superamento della soglia di fallibilità considerando il credito del creditore istante e quello dell’Erario, e che le cartelle sospese non eliminano il credito ma ne sospendono solo l’esigibilità. Le spese sono state compensate integralmente per la peculiarità della controversia ed è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 51 CCII
Il reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ha natura impugnatoria ma con effetti devolutivi propri del procedimento camerale; il nuovo testo richiede l’esposizione dei motivi di impugnazione. L’effetto devolutivo non consente però di superare decadenze o preclusioni già maturate, né di introdurre per la prima volta eccezioni in senso stretto già riservate alla parte.
art. 37, comma 2, CCII
La prescrizione del credito dell’istante incide sulla legittimazione del creditore a proporre il ricorso per l’apertura della procedura.
art. 41 CCII
La deroga all’inammissibilità della nuova eccezione in reclamo opera solo se la mancata partecipazione del debitore alla fase di apertura della liquidazione giudiziale sia dipesa da violazione delle norme sul contraddittorio.
art. 49 CCII
La condizione di fallibilità/soglia debitoria deve sussistere al momento dell’apertura della procedura e va accertata sulla base dell’istruttoria pre-liquidatoria; la corte d’appello ha ritenuto che il superamento della soglia fosse già dimostrato.
art. 42 CCII
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi secondo cui la verifica dell’attuale esistenza ed esigibilità dei crediti sarebbe riservata al tribunale nella fase di apertura e non allo stato passivo.
art. 2 lett. b) CCII
Richiamato per contestare l’accertamento dello stato di insolvenza.
art. 121 CCII
Richiamato per contestare l’accertamento dello stato di insolvenza.
art. 1219 c.c.
Richiamato per sostenere che la costituzione in mora, quale atto unilaterale recettizio, produce effetti sostanziali alla conoscibilità/perfezionamento secondo le regole civilistiche.
art. 1334 c.c.
La costituzione in mora, come atto recettizio, si perfeziona secondo le regole sulla conoscibilità degli atti unilaterali recettizi.
art. 1335 c.c.
La conoscenza o conoscibilità dell’atto recettizio rileva secondo la presunzione di conoscenza prevista dalla norma.
art. 2943 c.c.
Richiamato in relazione all’interruzione della prescrizione.
art. 140 c.p.c.
Richiamato per stabilire il momento di perfezionamento della notifica e la decorrenza del termine di 10 giorni dell’avviso informativo; il ricorrente sosteneva che il termine dovesse decorrere dalla spedizione e non dalla ricezione.
art. 115, comma 1, c.p.c.
Il principio del non contestato non è superato dall’effetto devolutivo del reclamo: non è consentito contestare per la prima volta in reclamo fatti già allegati e non specificamente contestati nel primo grado.
art. 18 l.fall.
La giurisprudenza formatasi sul reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento è ritenuta trasponibile al reclamo ex art. 51 CCII, per la sostanziale identità dell’impianto.
art. 38 c.p.c.
Richiamato quale parametro per l’eccezione d’incompetenza da sollevare tempestivamente; la Corte cita tale disciplina per evidenziare che alcune decadenze maturate nel primo grado non sono recuperabili in reclamo.
art. 9 l.fall.
La giurisprudenza sul reclamo fallimentare esclude che l’incompetenza territoriale possa essere sollevata per la prima volta in sede di reclamo se già maturata la decadenza.
art. 15, comma 9, l.fall.
Norma sostanzialmente identica all’art. 49, comma 5, CCII quanto al momento in cui deve sussistere la condizione di fallibilità.
art. 49, comma 5, CCII
Equivale all’art. 15, comma 9, l.fall. nel prevedere che la condizione di fallibilità debba essere verificata al momento dell’apertura della procedura.
art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel reclamo avverso la sentenza che apre la liquidazione giudiziale l’effetto devolutivo è ampio, ma non illimitato: consente di prospettare questioni nuove, purché non sia già maturata una preclusione o decadenza nel giudizio di primo grado.
- Le eccezioni in senso stretto, come la prescrizione del credito dell’istante quando incide sulla sua legittimazione ad agire, non possono essere introdotte per la prima volta in sede di reclamo, salvo che il debitore non abbia potuto partecipare al procedimento per violazione del contraddittorio.
- L’ampiezza del riesame in reclamo non neutralizza il principio di non contestazione: i fatti già allegati e non specificamente contestati nel primo grado non diventano liberamente contestabili solo perché si è passati alla fase di gravame.
- Le censure che investono la valutazione del merito e delle prove sono inammissibili in cassazione se non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e con gli specifici accertamenti compiuti dal giudice di merito.
- Ai fini della soglia di fallibilità, un credito sospeso non è un credito inesistente: la sospensione incide sull’esigibilità temporanea, non sull’esistenza del credito.
- Se una questione o un motivo è dichiarato inammissibile, le ulteriori argomentazioni svolte sul merito possono restare assorbite o essere svolte ad abundantiam, senza che la parte abbia interesse a censurarle autonomamente.
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