Sentenza n. 9725/2026 - Roma, Sezione 3Q
per la condanna al pagamento degli arretrati della reperibilità qualificata come giornata lavorativa, per ciascun ricorrente, così come quantificato, oltre accessorî di legge;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancato riconoscimento della reperibilità come orario di lavoro e corresponsione della sola indennità di € 6,20 per turno
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, tutti appartenenti all'Arma dei carabinieri, hanno chiesto la condanna dell'amministrazione al pagamento degli arretrati, sostenendo che il servizio di reperibilità dovesse essere qualificato come giornata lavorativa ai sensi dell'art. 2, punto 1, della direttiva 2003/88/CE. Hanno dedotto che l'obbligo di comunicare il recapito, di essere immediatamente rintracciabili e di raggiungere il posto di servizio entro un'ora dalla chiamata incidesse significativamente sulla libertà di gestione del tempo. Hanno inoltre lamentato il superamento, in numerose stazioni, del limite ordinario di cinque turni mensili previsto dall'art. 32 d.P.R. 782/1985, nonché una disparità di trattamento rispetto alla Polizia di Stato, ai cui operatori sarebbe riconosciuta un'indennità di € 17,50 per turno, chiedendo in subordine il pagamento di tale maggiore importo. L'amministrazione ha eccepito la prescrizione quinquennale per i periodi anteriori al 31 marzo 2018.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. In via preliminare ha ritenuto fondata l'eccezione di prescrizione relativa ai periodi anteriori al 31 marzo 2018, qualificando il diritto come prestazione periodica soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.; i ricorrenti non avevano replicato all'eccezione. Nel merito, il Collegio ha richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia secondo cui la reperibilità è assimilabile all'orario di lavoro solo quando i vincoli imposti incidano oggettivamente e in modo molto significativo sulla possibilità di gestire liberamente il tempo non dedicato all'attività professionale. La domanda è stata ritenuta infondata perché i ricorrenti non hanno provato, individualmente o complessivamente, la frequenza degli interventi né l'effettiva incidenza della reperibilità sulla gestione del tempo libero. Inoltre, dai dati prodotti dall'amministrazione risultava che 52 dei 165 militari non avevano mai superato il limite di cinque turni mensili, 32 lo avevano superato entro il 10% e 81 oltre tale soglia; per questi ultimi, tuttavia, ricorrevano le condizioni di carenza di organico che consentivano la deroga prevista dalla circolare dell'Arma. Quanto agli interventi, 102 ricorrenti non erano mai stati chiamati durante la reperibilità, 60 una sola volta e 3 due volte per turno. Il TAR ha quindi escluso la violazione della disciplina europea sull'orario di lavoro. Ha respinto anche la domanda subordinata, ritenendo che la maggiore indennità prevista per la Polizia di Stato derivasse da uno specifico accordo sindacale e non fosse automaticamente estensibile al personale dell'Arma; un eventuale incremento avrebbe richiesto un confronto tra amministrazione e associazioni rappresentative. In caso di effettiva chiamata in servizio, il militare sarebbe comunque stato remunerato con il compenso per lavoro straordinario. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi
Il diritto alla corresponsione dell'indennità di reperibilità ha natura di prestazione periodica ed è soggetto alla prescrizione quinquennale.
art. 64 l. 121/1981
Disciplina l'obbligo di reperibilità del personale individuato per esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso.
art. 32 d.P.R. 782/1985
Prevede l'organizzazione dei turni di reperibilità, ordinariamente non superiori a cinque per ciascun dipendente al mese, salva la deroga richiamata per le situazioni di carenza di organico.
art. 2, punto 1, direttiva 2003/88/CE
La nozione di orario di lavoro può comprendere il periodo di reperibilità quando i vincoli imposti incidano oggettivamente e in modo molto significativo sulla libertà del lavoratore di gestire il tempo non dedicato all'attività professionale.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale relativa all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Il servizio di reperibilità è assimilabile all'orario di lavoro, ai sensi della direttiva 2003/88/CE, soltanto quando, valutate globalmente le circostanze del caso, i vincoli imposti e la frequenza media degli interventi incidano oggettivamente e in modo molto significativo sulla possibilità di gestire liberamente il tempo non dedicato all'attività professionale.
- La qualificazione della reperibilità come orario di lavoro non può fondarsi sulla mera esistenza dell'obbligo di essere rintracciabili e di raggiungere il luogo di servizio entro un determinato termine; è necessario provare in concreto l'incidenza effettiva di tali vincoli e della frequenza degli interventi sulla gestione del tempo libero.
- Il limite ordinario dei turni mensili di reperibilità può essere derogato, secondo la disciplina applicabile richiamata dall'amministrazione, quando ricorrano particolari carenze di personale nei comandi interessati, purché tale deroga trovi riscontro nella situazione organizzativa concreta.
- Una maggiore indennità riconosciuta a un diverso corpo di polizia in forza di uno specifico accordo sindacale non è automaticamente estensibile al personale di altra amministrazione o corpo; l'eventuale incremento richiede una specifica determinazione nell'ambito del confronto tra amministrazione e rappresentanze del personale.
- Il diritto a prestazioni economiche periodiche derivanti dal servizio di reperibilità è soggetto alla prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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