Sentenza n. 347/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 10 marzo 2022, comunicato in pari data, con il quale la Prefettura dell'Aquila ha ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizza e per l'effetto ha adottato l'informazione interdittiva antimafia ex art. 91 del DLGS. 159/2011; - ove occorra delle note: 1) della DIA di Napoli -OMISSIS-; 2) del comando Provinciale dei Carabinieri di L'Aquila, -OMISSIS-3) della Compagnia della Gdf DI San Donà di Piave prot. -OMISSIS-; - dei verbali GIA del 17 febbraio e del 7 marzo 2022; - di qualunque ulteriore atto presupposto, connesso e conseguenziale ancorché non conosciuto e non comunicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a., poiché il provvedimento originariamente impugnato era stato seguito da un nuovo provvedimento interdittivo adottato all'esito del riesame e la parte ricorrente aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese di lite sono state compensate per giustificati motivi.
Atto impugnato: informazione interdittiva antimafia adottata dalla Prefettura dell'Aquila il 10 marzo 2022, unitamente agli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'informazione interdittiva antimafia con cui la Prefettura dell'Aquila aveva ritenuto sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa, nonché gli atti istruttori e presupposti indicati nel ricorso. Nel corso del giudizio, a seguito di un'istanza di riesame presentata ai sensi dell'art. 91, comma 5, del d.lgs. 159/2011, è stato adottato un nuovo provvedimento interdittivo il 30 dicembre 2025. All'udienza del 17 aprile 2026 l'impresa ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base dell'istanza di riesame dalla quale è scaturito il nuovo provvedimento interdittivo.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento in relazione alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'atto impugnato è seguito da un nuovo provvedimento adottato all'esito del riesame e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione espressa del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, accompagnata dal venir meno dell'utilità concreta della pronuncia sul provvedimento originariamente impugnato, giustifica la definizione del giudizio senza esame dei motivi di illegittimità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1125/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1126/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1127/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1128/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1117/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 19 mag 2026Sentenza n. 1118/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →