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Sentenza

Sentenza del 01/10/2018 n. 4084 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Imu - Contratto di locazione finanziaria - Risoluzione anticipata - Debenza dell'imposta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società di leasing aveva impugnato il diniego di rimborso dell'IMU versata per il 2012, sostenendo che, dopo la risoluzione anticipata del contratto di leasing per inadempimento, la soggettività passiva dell'imposta restasse in capo al locatario fino alla materiale riconsegna dell'immobile, avvenuta nell'ottobre 2012. Il Comune sosteneva invece che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. n. 23/2011, l'obbligo IMU tornasse a gravare sulla società concedente dalla data della risoluzione, indipendentemente dalla riconsegna del bene.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello del Comune e riformato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, in caso di risoluzione anticipata del leasing immobiliare, la società concedente diventa soggetto passivo IMU dalla data della risoluzione e non dalla successiva riconsegna dell'immobile. È stato quindi confermato il diniego di rimborso dell'IMU 2012. La società appellata è stata inoltre condannata a restituire quanto eventualmente ricevuto in esecuzione provvisoria della sentenza di primo grado e a rimborsare al Comune le spese legali dei due gradi, oltre ai contributi unificati.

Norme richiamate

  • Art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011

    Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo dell'IMU è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

    La durata della soggettività passiva del locatario coincide con la durata del contratto di leasing. In caso di risoluzione anticipata, l'obbligo IMU passa alla società concedente dalla data della risoluzione, senza attendere la riconsegna materiale dell'immobile.

  • Art. 1, comma 272, Legge n. 147/2013

    La disposizione, riferita specificamente alla TASI, non è stata ritenuta applicabile per estendere all'IMU il requisito della riconsegna dell'immobile quale momento del trasferimento della soggettività passiva.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, il locatario è soggetto passivo IMU durante la vigenza del contratto; se il contratto viene risolto anticipatamente, l'obbligo passa alla società concedente dalla data effettiva della risoluzione.
  • La materiale riconsegna dell'immobile non condiziona il trasferimento della soggettività passiva IMU: il precedente locatario che detenga il bene senza titolo non resta, per ciò solo, soggetto passivo dell'imposta.
  • Le regole previste per la TASI non possono essere automaticamente applicate all'IMU, soprattutto quando introducono un diverso collegamento tra obbligo tributario e riconsegna del bene.
  • In caso di risoluzione, è essenziale documentare la data dell'effetto risolutivo e adempiere agli obblighi di comunicazione o dichiarazione previsti, anche se la riconsegna avviene successivamente.
  • La parte che sostiene che l'obbligo fiscale prosegua fino alla riconsegna deve dimostrare una specifica base normativa applicabile all'IMU; in assenza, prevale il criterio della cessazione del contratto.

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