Cassazione Civile, Ordinanza n. 22107/2025 del 31/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
Un creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo di rilevante importo nei confronti del debitore, poi azionato in via esecutiva mediante pignoramento presso terzi di un credito del debitore verso una società. Dopo alterne vicende sull'opposizione agli atti esecutivi relativa all'assegnazione del credito pignorato, il debitore iniziava l'esecuzione per il recupero delle spese liquidate in suo favore. La società esecutata proponeva opposizione all'esecuzione e chiedeva la sospensione del processo esecutivo, sostenendo che il titolo originario era stato ritenuto falso nell'ambito di un procedimento penale nel quale erano stati rinviati a giudizio il debitore e il creditore originario. Il giudice dell'esecuzione accoglieva la sospensione richiamando, in via analogica, l'art. 337, secondo comma, c.p.c. Il ricorrente deduceva: a) l'erronea applicazione dell'art. 337, secondo comma, c.p.c. a un caso non contemplato; b) l'erroneità della sospensione fondata su un procedimento penale che non riguardava il titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione. In memoria, aggiungeva che il procedimento penale era nel frattempo concluso con assoluzione degli imputati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che dispone la sospensione del processo esecutivo non sia impugnabile mediante regolamento di competenza ex art. 337, secondo comma, c.p.c., poiché i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, quando la legge non preveda uno speciale mezzo di impugnazione, sono censurabili soltanto con l'opposizione agli atti esecutivi. Ha inoltre osservato che l'eventuale erroneità della sospensione disposta nella fase sommaria è comunque suscettibile di essere rimossa dal giudice della fase di merito, circostanza che esclude il ricorso all'art. 337, secondo comma, c.p.c. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione; è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 337, secondo comma, c.p.c.
non applicabile nel caso di sospensione del processo esecutivo disposta dal giudice dell'esecuzione
non costituisce mezzo di impugnazione del provvedimento del giudice dell'esecuzione che sospende il processo esecutivo; la sua operatività è esclusa quando esiste un rimedio proprio del processo esecutivo o un controllo rimesso alla fase di merito
art. 624 c.p.c.
istanza di sospensione del processo esecutivo
richiamato come base della richiesta di sospensione; la mera pendenza del processo penale non è stata ritenuta sufficiente dal giudice dell'esecuzione a fondare la sospensione ex art. 624 c.p.c.
art. 295 c.p.c.
inapplicabile al processo di esecuzione
non può essere usato per sospendere il processo esecutivo
art. 617 c.p.c.
opposizione agli atti esecutivi
è il rimedio ordinario per censurare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione in assenza di uno specifico mezzo di impugnazione
art. 2204 c.c.
il Direttore Generale di una società per azioni è un institore
richiamato per affermare che l'institore è per legge dotato di poteri rappresentativi dell'imprenditore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel processo esecutivo, i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono impugnabili solo nei modi espressamente previsti dalla legge; in mancanza, il rimedio è l'opposizione agli atti esecutivi, non il regolamento di competenza o altri mezzi atipici.
- L'art. 337, secondo comma, c.p.c. non può essere utilizzato per aggirare la disciplina delle opposizioni esecutive quando il provvedimento contestato appartiene alla fisiologia del processo di esecuzione.
- La sospensione dell'esecuzione pronunciata in sede sommaria non è autonomamente censurabile con rimedi diversi da quelli propri dell'esecuzione quando la questione può essere rivalutata nella fase di merito, perché tale possibilità di controllo interno esclude l'applicazione dell'art. 337, secondo comma, c.p.c.
- La mera pendenza di un procedimento penale, senza un collegamento diretto e specifico con il titolo esecutivo posto a base dell'azione esecutiva, non basta di per sé a giustificare la sospensione del processo esecutivo.
- La legittimazione processuale della società può essere validamente attestata anche mediante procure rilasciate da soggetti muniti di poteri rappresentativi sostanziali, quando tali poteri risultino documentalmente confermati.
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