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Sentenza

Sentenza n. 11193/2026 - Roma, Sezione 3T

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Tivoli - Sez. Lavoro n. 1759/2024 (causa n. 4790/2023 RG)

Giustizia amministrativa202514547

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Tivoli, Sezione Lavoro, n. 1759/2024, notificata e passata in giudicato, con cui le era stato riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, nella misura nominale di euro 500 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, con condanna del Ministero alla sua attribuzione. Ha dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione e ha chiesto l’esecuzione del giudicato, nonché la condanna al pagamento di una penalità di mora. Il Ministero si è costituito con atto di stile e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull’avvenuta esecuzione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo accertato l’inadempimento dell’Amministrazione. In applicazione dei principi sull’onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, il giudice ha rilevato che, a fronte dell’allegazione dell’inadempimento, il Ministero non aveva dimostrato né chiarito l’avvenuta esecuzione. Il contenuto e i presupposti del diritto riconosciuto dal giudicato non sono stati riesaminati, non potendo essere rimessi in discussione nel giudizio di ottemperanza. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Per l’eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato, già in sentenza, un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attivabile previa richiesta della ricorrente e operante entro i successivi 60 giorni. È stata invece respinta la domanda di penalità di mora, poiché la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta ragione esimente rispetto all’applicazione dell’astreinte, nell’esercizio della discrezionalità prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudicato civile, i cui presupposti non sono più sindacabili nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    eventuale condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato

    La condanna alla penalità di mora è oggetto di valutazione discrezionale del giudice dell’ottemperanza; la nomina del Commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inadempimento è stata ritenuta una ragione esimente ostativa alla sua applicazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve dare esecuzione al contenuto del giudicato senza riesaminare i presupposti del diritto definitivamente accertato dal giudice della cognizione.
  • Quando il creditore allega l’inadempimento del giudicato, l’amministrazione debitrice, ove sostenga di avere adempiuto, deve fornire chiarimenti e prova dell’avvenuta esecuzione; l’inerzia dell’amministrazione giustifica l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare contestualmente un Commissario ad acta destinato a operare, su richiesta dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione.
  • La condanna alla penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: il giudice esercita una valutazione discrezionale e può escluderla quando la nomina del Commissario ad acta costituisca uno strumento idoneo e sufficiente a garantire l’esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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