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Sentenza

Sentenza n. 7596/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 08729/2026, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202607420

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto ministeriale di approvazione delle graduatorie dei contributi per interventi sugli impianti di risalita e di innevamento artificiale, nonché sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato inammissibile il ricorso e non esaminato i motivi aggiunti

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressate)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società partecipante al bando del Ministero del Turismo per il finanziamento di interventi in un comprensorio montano aveva ottenuto 60/100 ed era stata inserita nella graduatoria dei soggetti utilmente collocati ma non finanziati. In primo grado aveva impugnato il decreto di approvazione delle graduatorie con un ricorso che esponeva la sequenza procedimentale, dichiarava di impugnare «al buio» e si riservava motivi aggiunti dopo l’accesso agli atti, senza articolare alcuna censura né indicare possibili vizi di legittimità. Dopo aver acquisito i verbali della Commissione e la nota del RUP, aveva proposto motivi aggiunti, deducendo, tra l’altro, violazione dell’art. 77 del r.d. n. 827/1924 e dell’art. 13 dell’Avviso, difetto di trasparenza, istruttoria e motivazione, illogicità, irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del soccorso istruttorio. Il TAR aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per mancanza di motivi specifici e inammissibili i motivi aggiunti, rilevandone inoltre in subordine la tardività. In appello la società ha contestato tale decisione sostenendo che prima dell’accesso non era possibile conoscere le ragioni del punteggio e che i motivi aggiunti erano stati tempestivamente proposti dopo l’ostensione; ha inoltre riproposto le censure di merito formulate in primo grado.

La decisione

L’appello è respinto. Il Consiglio di Stato conferma che il ricorso introduttivo era privo dei motivi specifici richiesti dall’art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.: non conteneva neppure censure ipotetiche o generiche, ma soltanto la riserva di impugnare al buio e la domanda di annullamento. La domanda di accesso aveva quindi carattere meramente esplorativo e non suppliva alla necessità di indicare nel ricorso i vizi contestati. In applicazione dell’art. 40, comma 2, c.p.a., il ricorso introduttivo era inammissibile. I motivi aggiunti erano propri, diretti a introdurre ulteriori vizi a sostegno della medesima domanda, e, per la loro natura accessoria e dipendente, seguivano la sorte del ricorso introduttivo, senza poter essere esaminati nel merito. Il Collegio condivide anche la valutazione subordinata del TAR sulla tardività dei motivi aggiunti, notificati il 3 aprile 2026 dopo la scadenza del termine decadenziale di 60 giorni ex art. 29 c.p.a., anche se considerati come ricorso autonomo. Le censure di merito riproposte in appello non sono state scrutinate. L’appellante è condannata alle spese del grado, liquidate in € 2.000 in favore di ciascuna parte costituita, ad eccezione della società costituita solo formalmente.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.

    ai sensi dell’art. 40, comma 1, c.p.a. «il ricorso deve contenere distintamente: a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e delle parti nei cui confronti il ricorso è proposto; b) l’indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l’atto o il provvedimento eventualmente impugnato, e la data della sua notificazione, comunicazione o comunque della sua conoscenza; c) l’esposizione sommaria dei fatti; d) i motivi specifici su cui si fonda il ricorso; e) l'indicazione dei mezzi di prova; f) l’indicazione dei provvedimenti chiesti al giudice; g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con indicazione, in questo caso, della procura speciale».

    Il ricorso deve indicare in modo specifico i motivi sui quali si fonda; non è sufficiente esporre i fatti, riservarsi di formulare censure dopo l’accesso o chiedere genericamente l’annullamento.

  • art. 40, comma 2, c.p.a.

    A fronte di quanto rilevato dal Tar, che qui si condivide, trova quindi applicazione la disposizione di cui al comma 2 del richiamato art. 40 disposizione a norma del quale «i motivi proposti in violazione del comma 1, lettera d), sono inammissibili» con conseguente inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

    La mancanza dei motivi specifici prescritti dall’art. 40, comma 1, lett. d), comporta l’inammissibilità del ricorso introduttivo.

  • art. 43, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso per motivi aggiunti di cui all’art. 43 c.p.a., che ammette «nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte», riveste infatti natura strumentale e accessoria rispetto al ricorso introduttivo integrandone il thema decidendum nei limiti della domanda proposta e, nel caso di motivi aggiunti propri, di dipendenza.

    I motivi aggiunti propri introducono ulteriori ragioni a sostegno della domanda già proposta e hanno natura accessoria e dipendente rispetto al ricorso introduttivo; se questo è inammissibile, anche i motivi aggiunti non possono essere scrutinati.

  • art. 29 c.p.a.

    Corretta è, infine, la subordinata valutazione del Tar circa la tardività dei motivi aggiunti anche quando considerati alla stregua di un ricorso autonomo n quanto notificati il 3 aprile 2026 a temine decadenziale ex art. 29 c.p.a. già spirato.

    Il termine decadenziale di impugnazione era già scaduto quando i motivi aggiunti furono notificati il 3 aprile 2026; la tardività permane anche considerando l’atto come ricorso autonomo.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo deve contenere motivi specifici che individuino i vizi di legittimità contestati. La mera esposizione dei fatti, la riserva di formulare censure dopo l’accesso agli atti e la richiesta generica di annullamento non soddisfano tale requisito e non possono demandare al giudice l’individuazione dei possibili vizi.
  • La richiesta di accesso agli atti non esonera il ricorrente dall’onere di articolare nel ricorso introduttivo motivi specifici; un’impugnazione priva di qualsiasi censura non può essere sanata dalla successiva conoscenza della documentazione.
  • I motivi aggiunti propri, diretti a introdurre nuove ragioni a sostegno della domanda già proposta, hanno natura accessoria e dipendente dal ricorso introduttivo e ne seguono la sorte processuale: l’inammissibilità del ricorso originario ne preclude lo scrutinio.

Come è indicizzato

MaterieAppelloBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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