Cassazione Penale, Ordinanza n. 02565/2026 del 22/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo equa tale somma in relazione alle questioni dedotte. Non è stata affrontata alcuna questione di merito sul dissequestro e sulla restituzione dell'area.
Esito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato per cassazione l'ordinanza con cui la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva disposto il dissequestro e la restituzione dell'area dell'edificio sita in Putignano, in Piazza XX Settembre n. 4. Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché la Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la tardività dell'impugnazione: l'ordinanza era stata depositata il 14 luglio 2025 e comunicata alle parti il 15 e il 17 luglio 2025, mentre il ricorso è stato proposto soltanto il 14 settembre 2025, quindi oltre il termine di quindici giorni previsto per impugnare, anche considerando la sospensione feriale.
Massime di principio
- L'impugnazione avverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione deve essere proposta nel termine di quindici giorni decorrenti dalla comunicazione o dal deposito, secondo il regime applicabile; la proposizione oltre tale termine determina l'inammissibilità del ricorso.
- La sospensione dei termini nel periodo feriale non consente di sanare un'impugnazione comunque proposta oltre il termine massimo utile, quando anche computando tale sospensione la tardività permane.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per tardività, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e può disporre il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nei casi di inammissibilità per ragioni processuali assorbenti, la Corte non esamina il merito della decisione impugnata.
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