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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3338/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di conferma della condanna per furto aggravato, deducendo la violazione dell'art. 625, n. 7, c.p. (aggravante per esposizione alla pubblica fede). Sosteneva che l'ombrellone sottratto fosse collocato in un'area di esclusiva pertinenza del ristoratore in virtù di una concessione di suolo pubblico e, quindi, non sarebbe ricorsa l'esposizione alla pubblica fede; inoltre contestava che vi fosse una "necessità" di esporre l'ombrellone alla pubblica fede

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione della Corte di appello di Palermo che, a sua volta, aveva confermato la condanna del Tribunale di Palermo per il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede. La Corte ha ritenuto il motivo generico e infondato, precisando che l'aggravante si configura anche quando il bene è collocato in aree private liberamente accessibili o in uso esclusivo mediante concessione, nonché che la "necessità" di esposizione va intesa in senso relativo (includendo la consuetudine d'uso). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625, n. 7, codice penale

    L'aggravante per esposizione alla pubblica fede è applicabile anche quando il bene è collocato in aree private liberamente accessibili o in aree in uso esclusivo per concessione; la "necessità" dell'esposizione va intesa in senso relativo e comprende la consuetudine d'uso che induce a lasciare l'oggetto incustodito

  • art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    Consente di condannare il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle ammende per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha fissato la somma equa in euro 3.000,00

Massime di principio

  • L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede si configura anche se l'oggetto è collocato in una porzione di suolo concessa al titolare di un esercizio: rileva l'accessibilità e la prassi, non la titolarità formale dell'area
  • La nozione di "necessità" per l'esposizione va interpretata in termini relativi: non è richiesta l'assoluta impossibilità di custodia, ma la valutazione delle circostanze e della consuetudine che rendono prevedibile lasciare l'oggetto incustodito
  • Per impugnare con successo l'applicazione dell'aggravante il ricorrente deve proporre argomentazioni e fatti specifici che dimostrino l'assenza di esposizione alla pubblica fede o l'insussistenza delle condizioni che giustificano l'affidamento alla buona fede altrui; deduzioni generiche sono normalmente inammissibili
  • In caso di ricorso manifestamente infondato o generico in Cassazione si rischia la condanna alle spese e l'obbligo di versare somme alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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