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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24276/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per nullità della sentenza d'appello per omessa notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia. L'avviso è stato infatti inviato alla PEC di un omonimo avvocato del Foro di Roma anziché al difensore nominato per l'appello (Avv. Marco Reale del Foro di Latina), con conseguente celebrazione dell'udienza all'insaputa del difensore e violazione del diritto di difesa; dedotto vizio ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata disponendo il rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma per nuovo giudizio. Il motivo è stata la nullità del giudizio d'appello celebrato senza la preventiva notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia (pec inviata erroneamente a un omonimo), con richiamo a precedenti giurisprudenziali che affermano la nullità dell'abbreviato d'appello in assenza della notifica al difensore.

Norme richiamate

  • art. 61 n. 5 cod.pen.

    Norma indicata quale contestazione dell'aggravante applicata al reato (truffa aggravata) contestato in primo grado; è la base normativa dell'aggravante menzionata nella sentenza di condanna originaria.

  • art. 178 cod.proc.pen.

    Richiamato in relazione alle nullità derivanti dalla violazione delle norme sulla notificazione; la Corte ha ritenuto che la mancata notifica dell'avviso di fissazione al difensore di fiducia integri una nullità rilevante ai fini della regolarità del giudizio.

  • art. 179 cod.proc.pen.

    Richiamato insieme all'art. 178 c.p.p. per sostenere la tesi della nullità procedurale per violazione del diritto di difesa dovuta alla mancata notifica dell'avviso di udienza.

  • Giurisprudenza citata (Sez. 1, Sent. n. 11248 del 04/03/2009; Sez. 5, Sent. n. 11756 del 14/02/2020)

    Principio interpretativo consolidato secondo cui l'abbreviato d'appello è nullo se celebrato senza la preventiva notifica al difensore dell'avviso di fissazione dell'udienza, ancorché la partecipazione del difensore sia teoricamente facoltativa.

Massime di principio

  • La mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore di fiducia costituisce nullità rilevante e può comportare l'annullamento del giudizio d'appello; è necessario verificare sempre la corretta indirizzazione PEC.
  • L'errore nell'indirizzo PEC (per omonimia o altro) che impedisca al difensore di partecipare al giudizio è una grave violazione del diritto di difesa e giustifica il rinvio del processo.
  • Anche quando la partecipazione del difensore a determinate udienze è facoltativa, la preventiva notifica dell'avviso è obbligatoria per evitare la nullità del giudizio.
  • In situazioni analoghe il rimedio pratico è: documentare l'assenza di notifica al difensore di fiducia, dedurre immediatamente la nullità ai sensi degli artt. 178-179 c.p.p. e chiedere l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio.
  • Per prevenire rischi processuali è consigliabile verificare e aggiornare sempre la PEC del difensore di fiducia e, in caso di notifica ricevuta da soggetti omonimi, produrre prontamente prova dell'incarico e dell'indirizzo corretto.

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