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Sentenza

Sentenza del 24/03/2016 n. 5861 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La contribuente aveva presentato istanza di definizione agevolata ai sensi dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002 per omessi o ritardati versamenti di IVA, imposte dirette e IRAP relativi agli anni 1997, 1999, 2000 e 2001, usufruendo della rateizzazione ma versando somme inferiori a quelle dovute. Dopo il diniego dell'amministrazione, la contribuente aveva impugnato l'atto. La Commissione tributaria regionale aveva parzialmente accolto l'appello, ritenendo dovute le somme non versate e le sanzioni nella misura del 30%. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione sostenendo che il pagamento parziale comportasse la decadenza dai benefici del condono.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e deciso nel merito rigettando l'impugnazione originaria della contribuente. Per l'IVA, ha stabilito che l'art. 9-bis della legge n. 289/2002 deve essere disapplicato nella parte in cui consente di evitare il pagamento delle sanzioni, perché incompatibile con il diritto dell'Unione europea e con l'obbligo di riscossione effettiva dell'IVA. Per le imposte dirette e l'IRAP, ha affermato che il beneficio opera solo in caso di pagamento integrale, effettuato nei termini e secondo le modalità previste dalla norma; il pagamento insufficiente o tardivo impedisce il perfezionamento della definizione, anche parzialmente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.250 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    Le sanzioni previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, non si applicano ai contribuenti ... che provvedono ai pagamenti delle imposte ... Se gli importi da versare ... eccedono ... 6.000 Euro, gli importi eccedenti ... possono essere versati in tre rate.

    Il beneficio della definizione agevolata presuppone il pagamento integrale delle imposte, in unica soluzione o mediante rateizzazione, entro i termini e secondo le modalità stabilite. In assenza di una specifica disposizione che escluda l'inefficacia della definizione in caso di omesso o insufficiente versamento, il pagamento parziale comporta il mancato perfezionamento del beneficio.

  • Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13

    Norma richiamata dall'art. 9-bis della legge n. 289/2002 in materia di sanzioni per omesso o tardivo versamento.

    Le sanzioni previste per l'omesso o tardivo pagamento non possono essere escluse se il contribuente non perfeziona validamente la definizione agevolata mediante il pagamento dovuto.

  • Sesta direttiva IVA 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE, artt. 2 e 22

    Obblighi degli Stati membri relativi all'assoggettamento a IVA e alla riscossione dell'imposta.

    Gli Stati membri non possono introdurre misure di rinuncia generale o indiscriminata alla riscossione dell'IVA dovuta. Il principio incide anche sulle sanzioni tributarie connesse alle violazioni degli obblighi di dichiarazione e pagamento.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e art. 16, comma 2

    L'omesso versamento delle eccedenze o delle rate successive alla prima entro le date indicate non determina l'inefficacia della definizione.

    Queste disposizioni mostrano che, quando il legislatore intende escludere la decadenza in caso di mancato pagamento di somme o rate, lo prevede espressamente. Tale disciplina non può essere estesa analogicamente all'art. 9-bis.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    Ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

    L'Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 9-bis della legge n. 289/2002, censurando l'interpretazione della Commissione tributaria regionale.

Massime di principio

  • Le definizioni agevolate e i condoni tributari sono discipline eccezionali e devono essere interpretati restrittivamente: il beneficio si applica solo quando sono rispettate esattamente le condizioni previste dalla legge.
  • Quando una norma richiede il pagamento integrale entro termini e modalità determinate, un versamento insufficiente o tardivo normalmente impedisce il perfezionamento della definizione e non consente di conservare il beneficio in misura parziale.
  • Non è possibile estendere a una procedura di condono le regole previste per altri istituti della stessa legge, salvo che la norma lo preveda espressamente.
  • In materia di IVA, le norme nazionali che comportano una rinuncia generale alla riscossione dell'imposta o delle relative sanzioni possono essere disapplicate se incompatibili con il diritto dell'Unione europea.
  • Il giudice nazionale può rilevare d'ufficio l'incompatibilità della disciplina interna con il diritto dell'Unione europea, anche se la questione non è stata sollevata dalle parti.
  • In situazioni analoghe, occorre verificare innanzitutto il testo specifico della norma agevolativa, i termini di pagamento, l'importo effettivamente versato e l'eventuale presenza di una clausola che escluda espressamente la decadenza in caso di pagamento omesso o insufficiente.

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