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Sentenza

Sentenza del 11/08/2016 n. 16961 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato le sentenze con cui la Commissione Tributaria Regionale della Liguria aveva annullato gli accertamenti relativi all'anno d'imposta 1999. Gli accertamenti traevano origine dalla presunta esistenza di una società di fatto operante nel settore immobiliare, costituita dai tre soggetti, cui erano stati imputati redditi d'impresa e, pro quota, redditi da partecipazione e IRAP. L'Agenzia ha denunciato, principalmente, la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, sostenendo che il giudizio dovesse coinvolgere contemporaneamente la società e tutti i soci. In via ulteriore, ha contestato l'insufficiente motivazione della CTR sulla prova dell'esistenza della società di fatto, sulla completezza del processo verbale di constatazione e sull'applicabilità della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il motivo relativo alla violazione del litisconsorzio necessario e ha dichiarato assorbiti gli ulteriori motivi. Ha rilevato che, negli accertamenti riguardanti una società di persone o una società di fatto e l'imputazione automatica dei redditi ai soci, la società e tutti i soci devono partecipare allo stesso processo, salvo questioni esclusivamente personali. Poiché i giudizi erano stati celebrati senza la partecipazione integrale di tutti i litisconsorti necessari, la Corte ha dichiarato nullo l'intero rapporto processuale, ha cassato sia le sentenze della CTR sia quelle di primo grado e ha rinviato le cause alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, in diversa composizione, affinché integri il contraddittorio e celebri nuovamente il giudizio. La Corte non ha quindi deciso nel merito né sull'effettiva esistenza della società di fatto né sulla tassabilità in Italia dei redditi prodotti dalle operazioni immobiliari in Francia.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 14 e 29

    Il ricorso tributario deve essere proposto nei confronti di tutti i soggetti che devono partecipare al giudizio; è possibile disporre la riunione dei procedimenti connessi.

    Nelle controversie fondate su un accertamento unitario nei confronti di una società di persone o di fatto e dei suoi soci, sussiste litisconsorzio necessario tra società e tutti i soci. La mancata partecipazione di uno di essi determina la nullità assoluta del processo, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5

    I redditi delle società di persone sono imputati ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione.

    L'unitarietà dell'accertamento societario e la successiva imputazione automatica del reddito ai soci rendono comune e inscindibile la controversia sulla fattispecie produttiva del reddito.

  • Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni del 5 ottobre 1989, artt. 2, 6 e 7, ratificata con legge n. 20 del 1992

    La controversia richiamava la distinzione tra redditi immobiliari e redditi d'impresa.

    La questione se i redditi derivanti da compravendita e intermediazione immobiliare in Francia siano redditi immobiliari, soggetti alla disciplina dell'art. 6, o redditi d'impresa, soggetti all'art. 7, non è stata esaminata nel merito a causa della nullità processuale.

  • D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, artt. 2, 3, 5, 6, 40 e 77

    Le disposizioni erano state invocate in relazione alla determinazione del reddito, all'imputazione ai soci e alla qualificazione fiscale dei redditi prodotti dalla presunta società di fatto, ma i relativi motivi sono rimasti assorbiti.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2

    La disposizione era richiamata con riferimento all'assoggettamento a IRAP, ma anche tale questione non è stata decisa nel merito.

  • Art. 112 c.p.c.

    Era stato dedotto che la CTR avesse pronunciato sulla non imponibilità in Italia senza che la contribuente avesse formulato tempestivamente tale domanda; il motivo è rimasto assorbito.

Massime di principio

  • Quando un accertamento fiscale riguarda una società di persone o una società di fatto e il reddito viene imputato ai soci, il processo deve coinvolgere contemporaneamente la società e tutti i soci, salvo questioni strettamente personali.
  • La mancata partecipazione di anche uno solo dei litisconsorti necessari comporta la nullità dell'intero giudizio, non una semplice irregolarità sanabile con la conferma della decisione.
  • La Corte di cassazione può cassare le decisioni di merito per un vizio processuale senza esaminare le contestazioni sostanziali, come l'esistenza della società, la prova dei conferimenti o la tassabilità dei redditi esteri.
  • In presenza di procedimenti separati relativi allo stesso accertamento societario, è opportuno riunirli o integrare il contraddittorio prima di decidere nel merito.
  • La localizzazione degli immobili all'estero non esclude automaticamente la tassazione in Italia: occorre qualificare il reddito come immobiliare o d'impresa e applicare la specifica convenzione contro le doppie imposizioni.
  • Una decisione di annullamento fondata esclusivamente su un vizio processuale non equivale a una definitiva vittoria nel merito del contribuente: dopo il rinvio, l'accertamento può essere nuovamente esaminato.

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