Sentenza n. 3540/2026 - Milano, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza 6 giugno 2025 n. 2045 del T.A.R. per la Lombardia - Milano - Sezione Seconda, nonché, con motivi aggiunti, per l’annullamento: del decreto del Ministero dell’Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia U.0002290 del 22 ottobre 2025, e relativa tabella allegata, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento preordinati, conseguenti e/o comunque connessi al suddetto decreto, anche ove allo stato non conosciuti, fra cui, per quanto occorra, la nota dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia prot. U.0058478 del 4 novembre 2025, depositati nel presente giudizio in data 14 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia nell'esecuzione della sentenza del TAR Lombardia n. 2045/2025 e, con motivi aggiunti, decreto di rettifica del riparto dei contributi e nota che differivano la redistribuzione delle somme all'esercizio finanziario 2026
Esito
Favorevole al ricorrente (ente gestore scolastico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto, con la sentenza del TAR Lombardia n. 2045/2025, l'annullamento del piano di riparto dei contributi destinati alle scuole paritarie per il contenimento del rischio epidemiologico e l'ordine all'amministrazione di riesercitare il potere riconoscendo il contributo illegittimamente pretermesso. A fronte dell'inerzia dell'amministrazione, la società ha promosso giudizio di ottemperanza chiedendo l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di una penalità di mora. Dopo la proposizione del ricorso, l'USR ha adottato il decreto U.0002290 del 22 ottobre 2025, dichiarando di voler dare esecuzione alla sentenza, ma mantenendo una tabella di riparto identica a quella annullata e omettendo nuovamente le istituzioni gestite dalla ricorrente. Il decreto rinviava inoltre l'assegnazione delle somme a un futuro stanziamento nel primo semestre 2026, adducendo l'indisponibilità temporanea dei fondi. La ricorrente ha impugnato tali atti con motivi aggiunti, deducendo violazione ed elusione del giudicato, illogicità e contraddittorietà, nonché reiterando le richieste di ordine esecutivo, commissario ad acta e astreinte. In pendenza del giudizio, l'amministrazione ha adottato un ulteriore decreto, del 14 gennaio 2026, inserendo finalmente le scuole della ricorrente nella nuova tabella di riparto, ma senza dimostrare l'avvenuto pagamento. Il TAR ha rilevato il cumulo dell'azione di ottemperanza e dell'azione di annullamento e ha convertito il rito da camerale a ordinario ai sensi dell'art. 32, comma 1, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la legittimazione e l'interesse della società, già riconosciuti nel giudizio definito dalla sentenza da eseguire, e ha dichiarato perdurante, seppur parziale, l'inottemperanza. L'inserimento delle istituzioni scolastiche nella tabella del 14 gennaio 2026 costituisce solo adempimento formale e parziale: il bene della vita riconosciuto dal giudicato consiste nell'effettiva erogazione del contributo, sicché l'obbligo pecuniario non può considerarsi adempiuto fino alla liquidazione e all'accredito delle somme. L'indisponibilità dei fondi e le difficoltà di bilancio non giustificano il ritardo, poiché l'amministrazione deve reperire le risorse mediante gli strumenti contabili consentiti, incluso il pagamento in conto sospeso. Il ricorso per ottemperanza è stato quindi accolto: il TAR ha ordinato all'USR e al Ministero il pagamento delle somme quantificate nella tabella del 14 gennaio 2026 entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Milano, o un dirigente o funzionario da lui delegato, con termine di sessanta giorni per operare dopo la comunicazione dell'infruttuosa scadenza. Sono stati accolti anche i motivi aggiunti: il decreto U.0002290/2025 è stato dichiarato inefficace, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a., nella parte elusiva del giudicato; la nota U.0058478/2025 è stata annullata nella parte in cui giustificava il differimento per difficoltà operative e rinviava l'adempimento al 2026. Il Ministero e l'USR sono stati inoltre condannati, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute per ogni giorno di ritardo, dalla comunicazione o notificazione della sentenza sino al pagamento integrale o, anteriormente, sino all'avvio concreto delle procedure da parte del commissario. Le amministrazioni sono state condannate anche alle spese di lite, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, volto a garantire l'attuazione effettiva delle decisioni giurisdizionali.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di adottare le misure necessarie all'esecuzione del giudicato, dichiarare inefficaci gli atti elusivi, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. c), c.p.a.
Permette di dichiarare inefficaci gli atti adottati in violazione o elusione del giudicato.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di imporre una somma di denaro per ogni successiva violazione o ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata commisurata agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 32, comma 1, c.p.a.
Consente la conversione del rito quando nel medesimo giudizio sono cumulate azioni soggette a riti diversi e la trattazione unitaria lo rende necessario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di pagamento da parte delle amministrazioni statali; l'adempimento deve avvenire anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, mediante gli strumenti contabili consentiti, incluso il pagamento in conto sospeso.
art. 58, comma 5, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
Costituisce la disciplina statale di riferimento per i contributi alle scuole paritarie destinati al contenimento del rischio epidemiologico; la sentenza da ottemperare aveva ritenuto illegittima l'introduzione di ulteriori condizioni regionali di accesso.
Massime di principio
- L'esecuzione del giudicato amministrativo deve essere effettiva e sostanziale: l'amministrazione deve compiere tutte le attività materiali e giuridiche necessarie a conseguire concretamente il bene della vita riconosciuto dalla sentenza, non essendo sufficiente l'adozione di atti meramente formali o dichiarazioni di intenti.
- Quando il giudicato riconosce il diritto al pagamento di una somma, l'obbligo dell'amministrazione non è adempiuto con la sola inclusione del beneficiario in un piano o tabella di riparto, ma richiede la liquidazione e l'effettivo accredito delle somme dovute.
- L'indisponibilità delle risorse nei pertinenti capitoli di bilancio non costituisce giustificazione dell'inottemperanza a un giudicato di pagamento; l'amministrazione deve utilizzare gli strumenti contabili previsti dall'ordinamento, compreso il pagamento in conto sospeso, per reperire e corrispondere le somme.
- Il giudice dell'ottemperanza può dichiarare inefficaci gli atti formalmente adottati per eseguire il giudicato quando, per il loro contenuto concreto, ne violano o eludono il comando, e può ordinare il pagamento, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere commisurata agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine giudiziale, fino all'integrale pagamento o all'effettivo avvio delle procedure sostitutive del commissario ad acta.
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