Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 3656/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 993/2023 pubbl. il 18/07/2023 RG n. 1723/2023 passata in giudicato

Giustizia amministrativa202402592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: istanza di sostituzione del Commissario ad acta nell'ambito del giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario e alla sentenza di ottemperanza del TAR

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La parte ricorrente, nell'ambito del giudizio di ottemperanza già definito con sentenza del TAR Lazio n. 12090/2024, ha chiesto la sostituzione del Commissario ad acta, lamentando i ritardi nell'insediamento e nell'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 993/2023, passata in giudicato, nonché dalla pronuncia di ottemperanza del TAR. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si è costituito; l'Ufficio Scolastico Provinciale di Frosinone non si è costituito. Il testo non indica ulteriori specifici motivi di censura o le concrete ragioni poste a fondamento della richiesta di sostituzione.

La decisione

Il TAR respinge l'istanza di sostituzione del Commissario ad acta, ritenendo che non emergano elementi sufficienti per disporla. Pur riconoscendo l'esistenza di ritardi, il Collegio esclude che risulti una volontà dell'Amministrazione di sottrarsi al giudicato. Contestualmente, sollecita il Commissario ad acta a insediarsi e a dare esecuzione sia alla sentenza del Tribunale di Frosinone n. 993/2023 sia alla sentenza di ottemperanza del TAR Lazio n. 12090/2024, richiamando i profili di responsabilità contabile e le conseguenze sulla performance derivanti dall'inottemperanza. Le spese sono dichiarate nulle, trattandosi di incidente di esecuzione.

Massime di principio

  • La sostituzione del Commissario ad acta non può essere disposta per il solo ritardo nell'insediamento o nell'esecuzione del giudicato quando non emergano elementi sufficienti a dimostrare una volontà dell'Amministrazione di sottrarsi all'obbligo di ottemperanza.
  • In presenza di ritardi nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può respingere la richiesta di sostituzione del Commissario ad acta e, al contempo, sollecitarlo formalmente a insediarsi e a dare esecuzione alle pronunce, richiamando le possibili responsabilità contabili e le conseguenze sulla valutazione della performance.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.