Sentenza del 01/10/2019 n. 5550 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Notificazioni- Perfezionamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il perfezionamento della notifica di avvisi e atti tributari eseguita direttamente dagli Uffici finanziari tramite il servizio postale. Si discute se, oltre alla consegna presso il domicilio del destinatario e alla sottoscrizione della documentazione da parte del soggetto legittimato alla ricezione, siano necessari ulteriori adempimenti da parte dell'Ufficio postale.
La decisione
La notifica è ritenuta perfezionata con la consegna presso il domicilio del destinatario, purché la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sia sul registro di consegna della corrispondenza sia sull'avviso di accertamento da restituire al mittente. Non sono richiesti ulteriori adempimenti da parte dell'Ufficio postale. Il testo richiama, in senso conforme, le sentenze della Corte di cassazione n. 16949/2014, n. 25128/2013, n. 6385/2014 e n. 14146/2014.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 14
La disposizione consente agli Uffici finanziari di eseguire direttamente tramite il servizio postale la notificazione degli atti tributari. La notifica si perfeziona con la consegna presso il domicilio del destinatario alla persona legittimata alla ricezione e con le relative sottoscrizioni, senza necessità di ulteriori formalità postali.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è notificato direttamente dall'Amministrazione finanziaria tramite posta, occorre verificare principalmente l'effettiva consegna presso il domicilio del destinatario e la sottoscrizione della persona legittimata a riceverlo.
- La validità della notifica non dipende, in linea generale, da ulteriori adempimenti dell'Ufficio postale oltre alla registrazione della consegna e alla sottoscrizione dell'avviso restituito al mittente.
- In caso di contestazione, è necessario esaminare la documentazione postale per accertare chi abbia ricevuto l'atto, in quale luogo e se siano presenti le firme richieste.
- La disciplina e i principi richiamati riguardano specificamente le notifiche eseguite ai sensi dell'art. 14 della legge n. 890/1982 e non devono essere automaticamente estesi a modalità di notifica diverse o a fattispecie con requisiti ulteriori.
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