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Sentenza

Sentenza n. 529/2026 - Genova, Sezione 1

per l’annullamento - del provvedimento del Sindaco, notificato il 10 ottobre 2022, avente ad oggetto la concessione di occupazione di suolo pubblico stagionale dell’attività “La lanterna”; - di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente o comunque connesso e, in particolare, dello sconosciuto verbale delle attività di misurazione svolte da personale tecnico incaricato con l’ausilio di un agente di Polizia Locale.

Giustizia amministrativa202200783

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atto del Sindaco che preannunciava, per l’anno successivo, la concessione di una superficie di occupazione di suolo pubblico ridotta da 21 a 20 mq, sulla base di verifiche tecniche

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l’atto sindacale deducendo, in primo luogo, la violazione delle norme del d.lgs. n. 267/2000 e del regolamento comunale sul canone patrimoniale, nonché dei principi di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, legalità, tipicità, imparzialità e buon andamento, sostenendo il difetto assoluto di competenza del Sindaco e la nullità dell’atto. In secondo luogo, ha dedotto la violazione del regolamento comunale e degli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990, lamentando difetto di presupposti, istruttoria e motivazione, contraddittorietà, sviamento e travisamento. In terzo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 e dei principi generali dell’azione amministrativa, lamentando l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, oltre a difetto di istruttoria, presupposti e motivazione. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché rivolto contro un atto non provvedimentale e, comunque, l’improcedibilità per sopravvenuta adozione della concessione n. 56 del 2022, con la quale era stata autorizzata l’occupazione nella misura di 21 mq richiesta dalla società.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile, ritenendo assorbita ogni questione relativa alla natura provvedimentale dell’atto impugnato. La successiva concessione di suolo pubblico ha infatti accolto l’istanza della società nella misura richiesta di 21 mq, superando l’intenzione, espressa nell’atto impugnato, di ridurre la superficie concedibile. Poiché la riduzione non è mai stata attuata, è venuto meno l’interesse concreto alla decisione sull’impugnazione. Per la stessa ragione è stata ritenuta infondata la domanda risarcitoria, non essendosi prodotto alcun danno risarcibile. In considerazione delle peculiarità dell’atto impugnato e della definizione in rito, le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all’art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni legate alle peculiarità della controversia e alla definizione in rito.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la compensazione integrale delle spese di lite.

  • artt. 42, 50 e 54 d.lgs. n. 267/2000

    Norme invocate dalla ricorrente a sostegno della censura di incompetenza del Sindaco; il giudice non le ha esaminate nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.

  • artt. 33 e ss. del regolamento comunale sul canone patrimoniale

    Disposizioni regolamentari invocate dalla ricorrente in relazione alla disciplina della concessione di occupazione del suolo pubblico; non esaminate nel merito per la sopravvenuta improcedibilità.

  • artt. 1, 2, 3 e 7 l. n. 241/1990

    Norme invocate per le censure relative ai principi dell’azione amministrativa, al difetto di istruttoria e motivazione e all’omessa comunicazione di avvio; non esaminate nel merito.

  • art. 97 Cost.

    Parametro costituzionale richiamato dalla ricorrente con riferimento ai principi di imparzialità, buon andamento, efficacia ed efficienza; non esaminato nel merito.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione accoglie integralmente l’istanza del ricorrente e adotta un atto conforme alla pretesa sostanziale azionata, viene meno l’interesse concreto e attuale alla decisione sull’impugnazione dell’atto precedente, con conseguente improcedibilità del ricorso.
  • La domanda risarcitoria proposta insieme all’impugnazione non può essere accolta se la misura amministrativa contestata non è mai stata concretamente attuata e non è dimostrata la produzione di un danno risarcibile.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa sostanziale rende superfluo l’esame dei vizi dedotti contro l’atto originario, anche quando riguardino competenza, partecipazione procedimentale, istruttoria e motivazione.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta quando la peculiarità dell’atto impugnato e la definizione del giudizio in rito integrano eccezionali ragioni valutate dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione di suolo pubblicoEstinzione, perenzione e improcedibilitàDanno da provvedimento illegittimo
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseRisarcimento del danno da attività amministrativa

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