Cassazione Civile, Ordinanza n. 38802/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parti private)
La controversia
La controversia nasce dal rigetto in primo grado di una domanda proposta da più soggetti per carenza di legittimazione attiva. Essi hanno appellato la decisione, ma la Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il gravame per tardività. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con due motivi strettamente connessi, la violazione e falsa applicazione degli artt. 327 e 330 c.p.c. e dell'art. 8, comma 4, L. 890/1982, sostenendo che il giudice di merito non avesse correttamente considerato gli effetti delle notificazioni dell'atto di appello: la prima effettuata a mezzo posta presso un indirizzo del domiciliatario che risultava errato, la seconda pure eseguita a mezzo posta ma senza deposito dell'avviso di ricevimento dell'avvenuto deposito, e la terza eseguita con consegna diretta ma oltre il termine per impugnare. La Corte d'appello avrebbe dovuto ritenere le prime due notifiche nulle e sanate dalla costituzione della controparte, con conseguente tempestività dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sulla procura al ricorso, ha accolto i motivi di ricorso e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che la notificazione eseguita presso un indirizzo errato del domiciliatario integra una nullità, non un'inesistenza, e che anche la notificazione a mezzo posta priva di deposito dell'avviso di ricevimento non è inesistente ma nulla. Poiché la parte appellata si era costituita, tali nullità risultavano sanate con efficacia ex tunc. Ne è derivata la tempestività dell'appello, con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
invocato dai ricorrenti in tema di termine per proporre impugnazione; la Corte lo richiama nel quadro della verifica della tempestività dell'appello
invocato dai ricorrenti in relazione al luogo di notificazione dell'atto di impugnazione; la Corte lo utilizza per valutare la validità delle notifiche
richiamato come disciplina della notificazione postale; la sua violazione è dedotta per sostenere la regolarità o nullità della notifica a mezzo posta
Massime di principio
- La notificazione dell'atto di impugnazione eseguita presso un indirizzo errato del difensore domiciliatario non integra inesistenza, ma nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo o per costituzione della parte destinataria.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento relativo a una notificazione eseguita a mezzo del servizio postale non determina, di per sé, l'inesistenza della notificazione, ma una nullità della stessa.
- In presenza di notificazioni nulle dell'atto di appello, la costituzione della parte appellata sana i vizi con efficacia ex tunc, con conseguente idoneità dell'impugnazione a rispettare il termine per proporla.
- Nel giudizio di impugnazione, la tempestività va valutata tenendo conto dell'effetto sanante delle nullità della notificazione quando la parte destinataria si costituisce in giudizio.
Come è indicizzato
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