Cassazione Penale, Sentenza n. 16828/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di appello censurando, in primo luogo, la mancata riqualificazione del reato contestato al capo A secondo l'art. 12, comma 5, del T.U. imm. (legge 26 luglio 1975, n. 354) nella stessa misura in cui era stata riqualificata nei confronti del coimputato Mansour Mohamed Said Hamza. Sosteneva che, per effetto dell'art. 587 cod. proc. pen., l'accoglimento di un motivo di natura oggettiva relativo alla qualificazione del fatto a favore di un coimputato doveva estendersi anche alla sua posizione, atteso il medesimo compendio probatorio e la sovrapponibilità delle posizioni. In via subordinata deduceva la violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 12, comma 5-quinquies T.U. imm., alla luce del modesto disvalore dei suoi fatti e della sua collaborazione processuale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo violata la legge per insufficiente motivazione sulla mancata estensione al ricorrente della riqualificazione operata sul capo A nei confronti del coimputato. Il Collegio ha richiamato il principio dell'art. 587 cod. proc. pen., secondo cui l'impugnazione non esclusivamente personale proposta da un imputato giova anche agli altri, e ha osservato che i fatti e le modalità dell'operare dei due imputati erano assimilabili e fondati sullo stesso compendio probatorio, per cui la mancata riqualificazione era priva di adeguata giustificazione. Le restanti doglianze sono state ritenute assorbite. In conseguenza di ciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra Sezione della Corte d'appello di Firenze per un nuovo giudizio conforme ai principi di diritto enunciati.
Norme richiamate
art. 587 cod. proc. pen.
"Nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l'impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati"
La Corte interpreta l'art. 587 come principio che estende agli altri imputati gli effetti favorevoli derivanti dall'accoglimento di motivi di impugnazione di natura oggettiva (es. riqualificazione del reato) presentati da un coimputato; tale estensione opera sul piano processuale riaprendo autonomamente il giudizio sul punto.
art. 12, comma 5, T.U. imm. (legge 26 luglio 1975, n. 354)
Norma utilizzata per la riqualificazione della fattispecie contestata (specifiche figure delittuose in materia di immigrazione). La Corte rileva che la riqualificazione operata per il coimputato avrebbe dovuto, in presenza di posizioni sovrapponibili e medesimo materiale probatorio, essere considerata anche per il ricorrente.
art. 12, comma 5-quinquies, T.U. imm.
Prevede un'attenuante in materia di immigrazione; la sua applicabilità è stata invocata dal ricorrente ma la questione è stata assorbita perché dipendente dal corretto inquadramento della fattispecie principale che è stata rimessa al nuovo giudizio.
art. 99 cod. pen.
Richiamato come riferimento al criterio del bilanciamento circostanziale nella determinazione del trattamento sanzionatorio (contestazione dell'eccessività della pena), ma le relative doglianze sono state assorbite dalla decisione sull'estensione della riqualificazione.
art. 627, comma quinto, cod. proc. pen.
Citato nella giurisprudenza richiamata dalla Corte per sottolineare che l'effetto estensivo dell'impugnazione può operare anche quando i coimputati hanno proposto motivi diversi, comportando l'applicabilità di regole processuali specifiche sulla prosecuzione del gravame.
Massime di principio
- Quando un motivo di impugnazione ha natura oggettiva (es. riqualificazione giuridica del fatto) e non è esclusivamente personale, l'accoglimento favorevole per un coimputato può giovare anche agli altri imputati ai sensi dell'art. 587 cod. proc. pen.
- Se le modalità di commissione del reato e il compendio probatorio sono sovrapponibili tra più imputati, il giudice di merito deve motivare adeguatamente la decisione che non estende una riqualificazione favorevole da un coimputato all'altro; la mancanza di motivazione può essere motivo di annullamento.
- I motivi di impugnazione che dipendono dalla corretta qualificazione giuridica del fatto (punto centrale) assorbono altre doglianze relative a pena e attenuanti: se la qualificazione cambia, anche la valutazione delle attenuanti e della pena deve essere riesaminata.
- L'estensione degli effetti processuali prevista dall'art. 587 riapre specificamente il giudizio su quel punto, consentendo al non impugnante o all'impugnante con motivi diversi di avvalersi dell'accoglimento intervenuto sul piano sostanziale/oggettivo.
- In casi di concorso tra più persone è importante distinguere motivi 'oggettivi' (riguardano la qualificazione giuridica del fatto) da motivi 'personali' (riguardano circostanze individuali): solo i primi possono estendersi automaticamente ad altri coimputati.
- Se un annullamento riguarda la mancata estensione di una riqualificazione, la causa va rinviata ad un diverso collegio della corte territoriale per un nuovo esame conforme ai principi indicati dalla Cassazione.
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