Sentenza del 11/06/2015 n. 5236 - Comm. Trib. Prov. Milano
BROKERAGGIO ASSICURATIVO - ANALISI E SELEZIONE DELLE POLIZZE - Attività di consulenza assicurativa - Esenzione da Iva - Compete.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 10, punti 2) e 9), del d.P.R. 633/1972. Le attività svolte dal broker sono state considerate funzionalmente e sostanzialmente connesse all'intermediazione assicurativa, in quanto dirette alla ricerca, analisi, gestione ed esecuzione del rapporto assicurativo nell'ambito della convenzione tra il cliente e la compagnia. Pertanto, i relativi proventi non sono stati assoggettati a IVA.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il trattamento IVA dei compensi percepiti da un broker assicurativo per attività di studio e analisi delle polizze, consulenza, gestione ed esecuzione degli adempimenti necessari a regolare il rapporto assicurativo tra una catena di supermercati e una compagnia di assicurazioni. Occorreva stabilire se tali prestazioni costituissero attività di intermediazione assicurativa esente da IVA oppure mere prestazioni consulenziali imponibili.
Norme richiamate
Art. 10, punto 2), d.P.R. 633/1972
La norma è stata applicata per riconoscere l'esenzione IVA alle operazioni relative all'intermediazione assicurativa, comprese le attività che risultano strettamente funzionali alla conclusione e alla gestione del rapporto assicurativo.
Art. 10, punto 9), d.P.R. 633/1972
La disposizione è stata richiamata quale ulteriore base normativa dell'esenzione per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione connesse alle operazioni assicurative.
d.P.R. 633/1972
Il decreto costituisce il riferimento generale per la disciplina dell'IVA e, in particolare, per l'individuazione delle operazioni esenti.
Testo Unico sulle assicurazioni private
Il richiamo al Testo Unico sulle assicurazioni supporta la qualificazione dell'attività del broker come intermediazione assicurativa, anche quando comprende analisi, consulenza e gestione operativa del rapporto.
Massime di principio
- Per stabilire se una prestazione del broker è esente da IVA non conta solo la sua denominazione contrattuale, ma la sua funzione concreta nell'ambito dell'intermediazione assicurativa.
- Sono potenzialmente esenti le attività di analisi delle polizze, consulenza, selezione delle coperture e gestione degli adempimenti quando sono strettamente collegate alla ricerca, negoziazione, conclusione o gestione di un contratto assicurativo.
- La consulenza non è automaticamente imponibile: può rientrare nell'esenzione quando non costituisce un servizio autonomo, ma una componente necessaria o funzionale dell'attività di intermediazione assicurativa.
- È opportuno verificare il contenuto effettivo dell'incarico, il collegamento con uno specifico rapporto assicurativo e la natura dei compensi, distinguendo tali attività da consulenze generiche o indipendenti dal collocamento e dalla gestione di polizze.
- La qualificazione fiscale deve essere effettuata caso per caso sulla base delle prestazioni realmente svolte e documentate, non soltanto sulla base della qualifica formale di broker.
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