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Sentenza

Sentenza del 11/06/2015 n. 5236 - Comm. Trib. Prov. Milano

BROKERAGGIO ASSICURATIVO - ANALISI E SELEZIONE DELLE POLIZZE - Attività di consulenza assicurativa - Esenzione da Iva - Compete.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata riconosciuta l'esenzione dall'IVA ai sensi dell'art. 10, punti 2) e 9), del d.P.R. 633/1972. Le attività svolte dal broker sono state considerate funzionalmente e sostanzialmente connesse all'intermediazione assicurativa, in quanto dirette alla ricerca, analisi, gestione ed esecuzione del rapporto assicurativo nell'ambito della convenzione tra il cliente e la compagnia. Pertanto, i relativi proventi non sono stati assoggettati a IVA.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento IVA dei compensi percepiti da un broker assicurativo per attività di studio e analisi delle polizze, consulenza, gestione ed esecuzione degli adempimenti necessari a regolare il rapporto assicurativo tra una catena di supermercati e una compagnia di assicurazioni. Occorreva stabilire se tali prestazioni costituissero attività di intermediazione assicurativa esente da IVA oppure mere prestazioni consulenziali imponibili.

Norme richiamate

  • Art. 10, punto 2), d.P.R. 633/1972

    La norma è stata applicata per riconoscere l'esenzione IVA alle operazioni relative all'intermediazione assicurativa, comprese le attività che risultano strettamente funzionali alla conclusione e alla gestione del rapporto assicurativo.

  • Art. 10, punto 9), d.P.R. 633/1972

    La disposizione è stata richiamata quale ulteriore base normativa dell'esenzione per le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione connesse alle operazioni assicurative.

  • d.P.R. 633/1972

    Il decreto costituisce il riferimento generale per la disciplina dell'IVA e, in particolare, per l'individuazione delle operazioni esenti.

  • Testo Unico sulle assicurazioni private

    Il richiamo al Testo Unico sulle assicurazioni supporta la qualificazione dell'attività del broker come intermediazione assicurativa, anche quando comprende analisi, consulenza e gestione operativa del rapporto.

Massime di principio

  • Per stabilire se una prestazione del broker è esente da IVA non conta solo la sua denominazione contrattuale, ma la sua funzione concreta nell'ambito dell'intermediazione assicurativa.
  • Sono potenzialmente esenti le attività di analisi delle polizze, consulenza, selezione delle coperture e gestione degli adempimenti quando sono strettamente collegate alla ricerca, negoziazione, conclusione o gestione di un contratto assicurativo.
  • La consulenza non è automaticamente imponibile: può rientrare nell'esenzione quando non costituisce un servizio autonomo, ma una componente necessaria o funzionale dell'attività di intermediazione assicurativa.
  • È opportuno verificare il contenuto effettivo dell'incarico, il collegamento con uno specifico rapporto assicurativo e la natura dei compensi, distinguendo tali attività da consulenze generiche o indipendenti dal collocamento e dalla gestione di polizze.
  • La qualificazione fiscale deve essere effettuata caso per caso sulla base delle prestazioni realmente svolte e documentate, non soltanto sulla base della qualifica formale di broker.

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