Sentenza del 03/03/2017 n. 5414 - Corte di Cassazione
ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI Accertamento sintetico ex art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, nella formulazione ante 1991 - Spese per incrementi patrimoniali - Maggior reddito accertato sinteticamente - Imputazione temporale - Criteri - Principio della cosiddetta quota risparmio - Utilizzabilità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha contestato la sentenza della Commissione tributaria centrale che aveva annullato l'accertamento sintetico relativo al reddito del contribuente per il 1977. L'accertamento era stato fondato, tra l'altro, sull'acquisto di due imbarcazioni da diporto effettuato nel 1980 e nel 1981. Secondo l'Agenzia, tali spese potevano costituire indici di una maggiore capacità contributiva già esistente negli anni precedenti, incluso il 1977, in applicazione del criterio della cosiddetta quota risparmio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassato la sentenza impugnata e deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha ritenuto legittimo imputare al 1977, anche se le imbarcazioni erano state acquistate nel 1980 e nel 1981, una quota del reddito occulto ragionevolmente destinata al risparmio e utilizzata per finanziare gli acquisti. Per la disciplina dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 anteriore alla riforma del 1991 non esisteva infatti una specifica limitazione temporale dell'imputazione. Le spese di lite del giudizio di merito sono state compensate, mentre il contribuente è stato condannato a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 1.900 euro oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, testo anteriore alle modifiche della legge n. 413 del 1991
Accertamento sintetico del reddito sulla base di fatti certi e di spese per incrementi patrimoniali.
Nel testo originario la norma non disciplinava espressamente il periodo al quale imputare il maggior reddito derivante da spese patrimoniali. Pertanto, l'Ufficio poteva imputarlo sia all'anno della spesa sia a periodi precedenti, anche senza il limite dei cinque anni, purché sulla base di ragionevoli elementi presuntivi e salva la prova contraria del contribuente.
Art. 38, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, come modificato dalla legge 30 dicembre 1991, n. 413
Presunzione di imputabilità, salvo prova contraria, in quote costanti all'anno di effettuazione della spesa e ai cinque periodi d'imposta precedenti.
La disciplina successiva ha introdotto una regola temporale specifica, limitando l'imputazione presuntiva all'anno della spesa e ai cinque anni precedenti. Tale limitazione non era applicabile retroattivamente alla fattispecie regolata dal testo originario.
d.P.R. 21 luglio 1983 sulla determinazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito
Indici e coefficienti presuntivi utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito.
Il provvedimento è richiamato quale criterio tecnico-amministrativo per correlare gli acquisti di beni mobili di elevato valore ai periodi d'imposta precedenti, pur nel quadro della disciplina previgente.
Art. 72-bis del d.P.R. n. 888 del 1977
Disciplina riferita a determinate categorie di imprese minori con reddito non superiore a 12.000.000 di lire.
La disposizione è stata ritenuta non applicabile al reddito della moglie del contribuente, poiché il reddito risultava superiore alla soglia prevista.
Massime di principio
- Nell'accertamento sintetico fondato su spese per incrementi patrimoniali, la spesa effettuata in un determinato anno può essere utilizzata come indizio di redditi conseguiti anche negli anni precedenti, se plausibilmente destinati al risparmio e al finanziamento dell'acquisto.
- Per i periodi d'imposta soggetti al testo originario dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, non opera automaticamente il limite dei cinque anni introdotto dalla riforma del 1991.
- Gli elementi utilizzati nell'accertamento sintetico non devono necessariamente riferirsi allo stesso anno oggetto di accertamento, purché si riflettano concretamente sulla capacità contributiva di quel periodo.
- Il criterio della quota risparmio è un criterio presuntivo e orientativo: l'Amministrazione deve fondare l'imputazione su una ricostruzione ragionevole, mentre il contribuente può superarla dimostrando che l'acquisto è stato finanziato con redditi già dichiarati, disponibilità patrimoniali pregresse, liberalità, finanziamenti o altre fonti non imponibili.
- La legittimità dell'accertamento non deriva automaticamente dall'esistenza della spesa: occorre valutare il collegamento temporale e finanziario tra la spesa e la presunta maggiore capacità reddituale.
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