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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5444/2023 del 08/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Zdrilich ha impugnato la sentenza d'appello per: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al reato associativo, sostenendo l'assenza dei requisiti dell'associazione e della sua partecipazione (contestando ancoraggio probatorio, presenze in piazza, ruoli apicali); 2) violazione dell'art. 597 c.p.p. per una presunta reformatio in peius, poiché in primo grado era stato riconosciuto come partecipe con pena nel minimo e in appello gli sarebbe stato attribuito un ruolo apicale con pena più grave nonostante manchi gravame del pubblico ministero; 3) omessa motivazione in ordine al bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti richiesto in appello.

La decisione

La Cassazione ha rigettato i profili relativi alla responsabilità: ha confermato l'esistenza dell'associazione e la partecipazione di Zdrilich sulla base di un ampio compendio probatorio (servizi di o.c.p., intercettazioni telefoniche e ambientali, riprese video, perquisizioni, sequestri, elementi logistici come SIM, autovettura e somme di denaro). Tuttavia ha accolto il motivo relativo alla reformatio in peius: la Corte d'appello, senza gravame del pubblico ministero, ha ricondotto il ruolo di Zdrilich a quello di promotore/organizzatore (ruolo apicale) e ha applicato una cornice sanzionatoria più grave rispetto a quella originariamente inflitta; la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per nuovo giudizio sul punto, con indicazione che in sede di rinvio si motivi anche il bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti. Il ricorso è stato in parte accolto (solo sul trattamento sanzionatorio) e per il resto rigettato.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 6

    La norma è stata richiamata per la riqualificazione della condotta nell'ambito del traffico di stupefacenti; la Corte d'appello ha applicato la disposizione riferendosi alla fattispecie più grave (richiamo alla disciplina penale dell'associazione ex art. 416 c.p.), ma la Cassazione ha censurato la determinazione sanzionatoria operata in assenza del necessario quadro procedurale (reformatio in peius).

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, comma 2

    Richiamata quale punto di riferimento per la posizione iniziale del giudice di primo grado che aveva qualificato Zdrilich come semplice partecipe, applicando la cornice sanzionatoria del comma 2; la differenza tra comma 2 e comma 6 è centrale nella valutazione del diverso trattamento sanzionatorio.

  • art. 416 cod. pen. (commi 1 e 2)

    Il richiamo alla fattispecie associativa del codice penale: il comma 1 (promotore/organizzatore) comporta una cornice sanzionatoria più grave rispetto al comma 2 (partecipante). La Corte d'appello ha ritenuto applicabile la fattispecie del promotore/organizzatore; la Cassazione ha ritenuto invece che l'attribuzione di tale ruolo in appello, in assenza di gravame del PM, incide sul divieto di peggioramento della posizione processuale del ricorrente.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la violazione del divieto di reformatio in peius; la Cassazione ha condiviso la censura sul punto nella misura in cui la Corte d'appello ha aggravato il trattamento sanzionatorio senza che il pubblico ministero avesse proposto gravame, dovendosi dunque annullare la parte relativa alla sanzione.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Richiamata come riferimento normativo per la riqualificazione di taluni reati (capi da 2 a 7) ai fini del trattamento sanzionatorio complessivo; la Corte ha rideterminato il trattamento sanzionatorio anche alla luce delle riconsiderazioni delle qualifiche dei reati.

Massime di principio

  • La Cassazione dà ampia discrezione ai giudici di merito nella valutazione del materiale probatorio (intercettazioni, riprese, servizi di osservazione, sequestri), e solo davanti a motivazioni manifestamente illogiche o contraddittorie potrà essere riformata la valutazione di responsabilità.
  • Il divieto di reformatio in peius impedisce che l'appello proposto esclusivamente dagli imputati determini un peggioramento della loro posizione criminale; se la Corte d'appello accresce il ruolo imputato e la pena senza che il pubblico ministero abbia impugnato, la decisione può essere annullata nella parte aggravata.
  • La qualificazione del ruolo 'apicale' (promotore/organizzatore) può fondarsi anche su elementi indiretti e logistici: coordinamento delle cessioni, gestione dei contatti, fornitura di mezzi o denaro, disponibilità di strumenti (SIM, box, autovettura) e funzioni di vigilanza o supervisione.
  • Nel giudizio di bilanciamento tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, il giudice di merito deve fornire una motivazione esplicita e coerente; l'omessa o insufficiente motivazione su tale bilanciamento può costituire motivo di censura e portare a rinvio limitato al trattamento sanzionatorio.
  • Chi impugna con motivi di fatto deve confrontarsi specificamente con la motivazione delle sentenze di merito: la semplice richiesta di una diversa valutazione degli elementi probatori non è sufficiente se le decisioni di merito contengono un compendio argomentativo coerente e dettagliato.

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