Ordinanza n. 3419/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per l'annullamento - della Nota MIUR 103727 REG 17713299175449-26-02-17 di esclusione dalla graduatoria notificata in data 17.02.2026; - dell’Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche da finanziare nell’ambito del PNRR, per l’attuazione della Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1, nella parte dell’art. 4 (proposte e candidature finanziabili), comma 1, laddove la formula (con riferimento a edifici pubblici adibiti ad uso scolastico del primo e del secondo ciclo di istruzione, censiti nell’”Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica”) venga interpretato nel senso che le palestre da finanziare debbano essere collocate all’interno degli edifici pubblici scolastici, nonché l’art. 5, comma 2, lett. b), limitatamente alla frase “edifici adibiti ad uso scolastico non censiti nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica SNAES”; - nonché di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso o consequenziale anche non conosciuto dal ricorrente, comunque connesso a quelli impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Nota ministeriale di esclusione dalla graduatoria relativa all'avviso PNRR per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre scolastiche, nonché le clausole dell'avviso riguardanti la collocazione e il censimento degli edifici scolastici
Esito
La controversia
Il Comune ha impugnato la nota ministeriale di esclusione dalla graduatoria e, con essa, alcune previsioni dell'avviso pubblico PNRR concernente il finanziamento di interventi per palestre scolastiche. In particolare, ha contestato l'interpretazione dell'art. 4, comma 1, dell'avviso, secondo cui le palestre finanziabili dovrebbero essere collocate all'interno di edifici pubblici adibiti a uso scolastico, nonché l'art. 5, comma 2, lettera b), nella parte relativa agli edifici scolastici non censiti nell'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica SNAES. Il testo non indica ulteriori specifici motivi di illegittimità, ma precisa che la controversia richiede accertamenti in fatto e parzialmente tecnici.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare esclusivamente ai fini della fissazione dell'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza pronunciarsi in via definitiva sulla legittimità della nota di esclusione o delle clausole dell'avviso. Il Collegio ha ritenuto che la peculiarità della controversia e la necessità di accertamenti fattuali e parzialmente tecnici rendessero opportuno lo scrutinio nel merito in sede di udienza pubblica. L'udienza è stata fissata per il 9 dicembre 2026. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Ritenuto che il ricorso in epigrafe, per la sua peculiarità, ed involgendo accertamenti in fatto e parzialmente tecnici, necessiti di scrutinio nel merito e pertanto possa essere accordata tutela cautelare nelle forme della fissazione dell’udienza pubblica di discussione ex art. 55, comma 10, c.p.a.
La tutela cautelare può essere accordata, in presenza di una controversia peculiare che richiede accertamenti in fatto e tecnici, mediante fissazione dell'udienza pubblica di discussione ai sensi del comma 10, senza definire anticipatamente il merito della controversia.
Massime di principio
- Quando la controversia cautelare presenta peculiarità e richiede accertamenti in fatto o parzialmente tecnici, il giudice amministrativo può accordare la tutela cautelare ai soli fini della fissazione dell'udienza pubblica di discussione, rinviando lo scrutinio della legittimità degli atti impugnati alla fase di merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 353/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 18 giu 2026Ordinanza n. 354/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →