Cassazione Civile, Ordinanza n. 34599/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fallimento)
La controversia
La curatela del fallimento di una società utilizzatrice ha convenuto in giudizio la società di leasing chiedendo, in relazione a un contratto di leasing immobiliare stipulato nel 2006 e a una scrittura integrativa del 2007, che fosse dichiarata la sopravvenuta risoluzione del rapporto ai sensi dell'art. 1456 c.c. con decorrenza dal 30 maggio 2012 e che, per effetto della risoluzione, la concedente fosse tenuta a restituire quanto percepito a titolo di canoni e accessori, invocando l'art. 1526 c.c. e l'improcedibilità di eventuali ulteriori richieste di pagamento. La società di leasing ha resistito chiedendo il rigetto della domanda e, in subordine, la compensazione tra quanto dovuto e quanto asseritamente spettante a titolo di equo compenso e per altri rapporti di leasing, oltre al risarcimento per responsabilità aggravata. I giudici di merito hanno escluso l'applicazione dell'art. 1526 c.c., ritenendo operante la clausola risolutiva espressa e, comunque, applicabile la disciplina sopravvenuta dell'art. 1, comma 138, L. 124/2017, nonché la validità della clausola che tratteneva i canoni già pagati come penale. Con il ricorso per cassazione il fallimento ha dedotto, in sintesi: 1) falsa applicazione degli artt. 1372, 1384, 1418, 1526 e 2741 c.c., sostenendo che, per un leasing traslativo stipulato anteriormente alla L. 124/2017, si dovesse applicare l'art. 1526 c.c. secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite; 2) violazione degli artt. 1384 e 1526 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., contestando la ripartizione dell'onere di allegazione/prova circa il valore di realizzo del bene e la tempestività dell'eccezione della concedente; 3) violazione delle norme sulle spese di lite, per il mancato integrale accoglimento della compensazione. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: ha affermato che, trattandosi di contratto stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 124/2017, non si applica la nuova disciplina ma l'art. 1526 c.c.; tuttavia, alla luce della giurisprudenza richiamata, la concreta applicazione della norma richiede anche la verifica del valore di mercato del bene e della sua eventuale vendita o riallocazione, poiché in mancanza di tale collocazione non vi è locupletazione e non sorge un obbligo restitutorio ulteriore. La Corte ha inoltre richiamato la possibilità di ridurre, ai sensi dell'art. 1384 c.c., la clausola penale che trattenga i canoni, se manifestamente eccessiva. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione per nuovo esame alla luce dei principi indicati e per le spese del giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, cassando la sentenza d'appello limitatamente a quanto censurato e rinviando alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione. Ha ritenuto applicabile al leasing traslativo stipulato prima della L. 124/2017 l'art. 1526 c.c., secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite, e ha chiarito che occorre verificare in concreto il valore del bene e l'eventuale collocazione sul mercato, nonché la possibile riduzione della penale ex art. 1384 c.c. I motivi relativi a onere della prova e spese sono stati assorbiti. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 1456 c.c.
richiamato come base della domanda di risoluzione per clausola risolutiva espressa
art. 1526 c.c.
applicabile ai contratti di leasing traslativo stipulati prima della L. 124/2017; la sua applicazione richiede la verifica concreta dei presupposti restitutori e del valore di realizzo del bene
art. 1, commi 136-140, L. 124/2017
la disciplina non ha effetto retroattivo e si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti siano sorti dopo l'entrata in vigore della legge
art. 1384 c.c.
la clausola penale che trattenga i canoni può essere ridotta dal giudice se manifestamente eccessiva, anche in via equitativa
art. 1418 c.c.
invocato dal ricorrente come norma di riferimento per la nullità delle clausole derogatorie
art. 1372 c.c.
invocato dal ricorrente in relazione all'efficacia vincolante del contratto
art. 2741 c.c.
invocato dal ricorrente per contestare l'assetto dei vantaggi patrimoniali derivanti dalla clausola
art. 112 c.p.c.
richiamato per censurare l'asserita violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 91 c.p.c.
richiamato in tema di condanna alle spese
art. 92 c.p.c.
richiamato in tema di compensazione delle spese
art. 380-bis c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 378 c.p.c.
richiamato per il deposito di memorie
Massime di principio
- Nel leasing finanziario stipulato prima dell'entrata in vigore della L. 124/2017, la disciplina sopravvenuta non si applica retroattivamente; resta invece operante, per il leasing traslativo, l'applicazione analogica dell'art. 1526 c.c.
- L'applicazione dell'art. 1526 c.c. non comporta automaticamente la restituzione di tutte le somme versate: occorre verificare in concreto se il concedente abbia realizzato o possa realizzare un valore dal bene restituito e quale sia l'eventuale eccedenza rispetto ai vantaggi contrattualmente conseguibili.
- Se il bene concesso in leasing non è stato venduto o altrimenti collocato sul mercato, non si configura in concreto una locupletazione del concedente idonea a fondare un obbligo restitutorio ulteriore.
- La clausola che preveda la ritenzione delle rate già pagate può operare come clausola penale, ma il giudice può ridurla ex art. 1384 c.c. quando risulti manifestamente eccessiva, valutando equitativamente l'assetto degli interessi e l'entità dell'adempimento eseguito.
- Nel giudizio sulla risoluzione di un leasing traslativo, la verifica del valore di mercato del bene e dei proventi della sua collocazione è centrale per stabilire l'effettiva entità del residuo dovuto o da restituire.
- rami
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