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Sentenza

Sentenza n. 2529/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502593

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Trapani che aveva condannato il Ministero al pagamento di € 2.500,00 per il bonus "Carta del Docente" relativo agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l’inadempimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’obbligo di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Trapani n. 313/2025, passata in giudicato il 20 novembre 2025, che aveva disposto in suo favore il pagamento di € 2.500,00 a titolo di bonus "Carta del Docente". La sentenza era stata notificata all’amministrazione il 1° agosto 2025; la ricorrente ha quindi dedotto anche il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato l’avvenuto pagamento.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., essendo esperibile il giudizio di ottemperanza anche per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Trapani e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Accertato l’inadempimento del Ministero, ha ordinato all’amministrazione di pagare le somme dovute entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato, per l’eventuale ulteriore inerzia, il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione quale commissario ad acta, con facoltà di delega, stabilendo un ulteriore termine di sessanta giorni e senza compenso aggiuntivo, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001. Ha inoltre applicato la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla notificazione della sentenza all’amministrazione e fino all’adempimento spontaneo oppure, in mancanza, fino al momento in cui diviene efficace la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Consentono di chiedere l’esecuzione del giudicato e degli altri titoli esecutivi nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione di una sentenza definitiva del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    La proponibilità dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione è subordinata al decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di applicare una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001

    La previsione, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro, escludendo un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    bonus “Carta del Docente”

    Costituisce il titolo normativo del beneficio economico riconosciuto alla ricorrente dal giudicato del Tribunale ordinario.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
  • Per promuovere l’esecuzione di una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione occorre rispettare il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Accertato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto a un giudicato recante una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e disporre, per l’ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
  • Nel giudizio di ottemperanza è applicabile la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; per una condanna pecuniaria essa può essere quantificata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento o all’effettiva operatività del commissario ad acta.
  • Il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna al pagamento di somme di denaro può svolgere l’incarico senza compenso aggiuntivo quando trovi applicazione analogica il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale previsto dall’art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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