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Ordinanza

Ordinanza n. 1753/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: 1) del Decreto Ministeriale del 7 maggio 2026 (in seguito anche "il decreto"), notificato in data 14 maggio 2026, a firma del Direttore Generale per il Personale Militare, con cui è stata irrogata al ricorrente la sanzione disciplinare di stato della sospensione dall'impiego per la durata di mesi sei (6), con decorrenza dal 16 maggio 2026 al 16 novembre 2026, con contestuale decurtazione della metà degli assegni e detrazione della corrispondente anzianità di servizio; 2) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresi: l'Ordine di Inchiesta Formale del 25 novembre 2025; l'Atto di Contestazione degli Addebiti del 1° dicembre 2025; la Relazione Finale dell'Ufficiale Inquirente del 13 gennaio 2026; la Proposta del Comandante Interregionale del 3 marzo 2026; 3) nonché, ove necessario, di ogni ulteriore atto adottato in esecuzione del decreto impugnato; con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti e subendi.

Giustizia amministrativa202603390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di stato della sospensione dall’impiego per sei mesi, con decurtazione della metà degli assegni e detrazione dell’anzianità di servizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale con cui gli è stata irrogata la sospensione dall’impiego per sei mesi, unitamente agli atti del procedimento disciplinare, chiedendone la sospensione cautelare e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Ha contestato, secondo quanto emerge dall’ordinanza, la legittimità della sanzione sotto il profilo della gravità e proporzionalità della misura, della tempestività dell’avvio del procedimento disciplinare e della valutazione di fatti commessi fuori dal servizio. In via preliminare, è stata esaminata la competenza territoriale, poiché il ricorrente era effettivo presso un reparto situato in Lombardia, ma al momento dell’adozione dell’atto si trovava in assegnazione temporanea presso un reparto con sede a Capua.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, interpretando la nozione di sede di servizio, ai fini dell’art. 13, comma 2, c.p.a., in riferimento all’unità organizzativa presso la quale il dipendente svolgeva effettivamente l’attività al momento dell’adozione dell’atto, quando l’assegnazione temporanea presentava profili di relativa stabilità. Nel merito cautelare ha respinto l’istanza. Ha escluso il periculum in mora, ritenendo che il pregiudizio allegato fosse patrimoniale e integralmente risarcibile e rilevando che durante la sospensione spettava comunque al ricorrente la metà degli assegni fissi e continuativi. Ha inoltre escluso il fumus boni iuris: la motivazione del provvedimento richiamava una condotta oggetto di condanna penale definitiva per violenza privata; il procedimento disciplinare era stato avviato tempestivamente dopo la conclusione del giudizio penale, entro il termine dell’art. 1392 c.o.m.; la sanzione, di natura conservativa, non appariva illogica né sproporzionata, tenuto conto della discrezionalità amministrativa e della gravità della condotta, sebbene commessa fuori dal servizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha verificato la sussistenza del pregiudizio grave e irreparabile e del fumus boni iuris.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    La nozione di sede di servizio, nelle controversie di pubblico impiego, è stata interpretata in senso favorevole al dipendente, con riferimento all’unità organizzativa presso cui egli svolge effettivamente il servizio, anche temporaneamente, ove l’assegnazione presenti relativa stabilità.

  • art. 1392 c.o.m.

    Il procedimento disciplinare di stato deve essere avviato entro il termine previsto dalla disposizione; nel caso concreto il TAR ha ritenuto rispettato tale termine dopo la conclusione del giudizio penale.

  • art. 610 c.p.

    La condanna penale definitiva per il reato di violenza privata è stata considerata dalla motivazione della sanzione disciplinare quale elemento rilevante per la valutazione della condotta.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale del TAR nelle controversie di pubblico impiego, la nozione di sede di servizio può riferirsi all’unità organizzativa presso la quale il dipendente svolge effettivamente la propria attività al momento dell’adozione dell’atto, anche se l’assegnazione è temporanea, quando essa presenta profili di relativa stabilità.
  • In sede cautelare, il pregiudizio derivante dalla sospensione dal servizio e dalla conseguente riduzione degli emolumenti non integra, di regola, un danno grave e irreparabile quando ha natura patrimoniale, è integralmente risarcibile e al dipendente continua a essere corrisposta una quota degli assegni fissi e continuativi.
  • La sanzione disciplinare di stato rientra nella discrezionalità dell’amministrazione; in sede cautelare il giudice può escludere il fumus quando la misura non appare manifestamente illogica o sproporzionata rispetto alla gravità della condotta accertata, anche se i fatti sono stati commessi fuori dal servizio.
  • L’avvio del procedimento disciplinare di stato successivo alla conclusione del giudizio penale è tempestivo quando avviene entro il termine previsto dall’art. 1392 c.o.m.
  • Una condanna penale definitiva per una condotta rilevante sul piano della dignità e dell’immagine del militare può essere legittimamente valorizzata nella motivazione della sanzione disciplinare, anche se il fatto è stato commesso fuori dal servizio.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaCompetenzaTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareTermini del procedimento

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